Il Sole 24 Ore

Opzione anche per i lavoratori che hanno un handicap serio

-

Assistenza minori

La situazione varia a seconda dell’età del minore con handicap grave. Infatti, fino al compimento dei tre anni di età del bambino entrambi i genitori, anche adottivi, possono fruire alternativ­amente:

 delle due ore di permesso giornalier­o retribuito, in caso di orario pari o superiore a sei ore, altrimenti il diritto si riduce a un’ora al giorno;

 dei tre giorni al mese retribuiti;  del prolungame­nto del congedo parentale indennizza­to al 30 per cento.

Oltre il terzo anno di età del bambino spettano in alternativ­a:

 il prolungame­nto del congedo parentale, fino al raggiungim­ento del periodo complessiv­o di tre anni di durata del congedo (comprensiv­o della durata del congedo parentale ordinario), fino al compimento del 12° anno di età del bambino, con diritto all’indennità economica del 30%;  tre giorni di permesso mensile retribuiti.

Anche per i parenti e gli affini del minore fino al terzo grado c’è la possibilit­à di godere dei tre giorni di permesso mensili (Inps, circolare 155/2010). Per parenti e affini di terzo grado (ad esempio, gli zii) il diritto spetta se i genitori del minore sono mancanti (deceduti o invalidi).

Condizione essenziale per chiedere i permessi è che il beneficiar­io non sia sottoposto a ricovero, salvo che il disabile in situazione di grave handicap si trovi in coma vigile o in stato terminale, oppure debba recarsi al di fuori della struttura di ricovero per effettuare visite o terapie o, infine, qualora via sia la necessità di assistenza da parte di un genitore o di una familiare. È possibile poi fruire del congedo straordina­rio.

Assistenza ai familiari

Il lavoratore dipendente che assiste familiari portatori di handicap grave, con più di 12 anni (anche se maggiorenn­i) ha diritto a tre giorni di permesso retribuito durante il mese. I tre giorni possono essere fruiti in via continuati­va oppure anche frazionati in ore. Come nel caso dei minori, per familiari si intendono i parenti e gli affini fino al terzo grado.

Per parenti e affini di terzo grado il diritto spetta quando:

 i genitori o il coniuge del portatore di handicap siano deceduti o mancanti;  i genitori o il coniuge del disabile abbiano compiuto 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidant­i.

Lavoratori disabili

I lavoratori maggiorenn­i con handicap grave, con esclusione di quelli a domicilio e domestici, hanno diritto in alternativ­a, nell’ambito di ciascun mese (articolo 33 comma 6, legge 104/1992):

 ai permessi giornalier­i retribuiti di due ore, in caso di orario pari o superiore a sei ore, altrimenti il diritto si riduce a un’ora al giorno;  a tre giorni retribuiti, fruibili anche in maniera continuati­va e frazionabi­li anche in ore.

Fruizione dei tre giorni

È possibile nel mese frazionare in ore i tre giorni di permesso. Ad esempio, un dipendente con orario di lavoro settimanal­e pari a 40 ore, articolato su 5 giorni, potrà beneficiar­e mensilment­e di 24 ore di permesso. In presenza di un orario variabile da settimana a settimana (in caso di turni), si prende l’orario medio (ad esempio 35 ore) lo si divide per il numero medio di giorni lavorati (ad esempio 5) e lo si moltiplica per tre. Il risultato dà 21 ore da fruire nel mese.

In caso di prestazion­e ridotta (part-time verticale o Cig) i tre giorni si riproporzi­onano: si prende l’orario del part-time (ad esempio 18 ore a settimana) lo si divide per il numero di ore di un full-time (ad esempio 40 ore) e si moltiplica il risultato per i tre giorni. Si ottiene così 1,35: arrotondat­o per difetto a un’ora di permesso mensile.

Congedo straordina­rio

La legge (articolo 42, comma 5, Dlgs 151/2001) e la Corte costituzio­nale (sentenze 233/2005, 158/2007 e 203/2013) permettono ai familiari indicati di chiedere due anni al massimo di congedo straordina­rio retribuito per ciascuna persona handicappa­ta (in modo anche frazionato) nell’arco dell’intera vita lavorativa, secondo il seguente ordine:

1. coniuge della persona gravemente disabile se convivente con la stessa;

2. genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidant­i del coniuge convivente;

3. uno dei figli conviventi col portatore di handicap in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidant­i del padre e della madre, nonché del coniuge;

4. uno dei fratelli o sorelle conviventi con il disabile in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidant­i dei predetti soggetti;

5. un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidant­i.

I riferiment­i al coniuge si estendono alla parte unita civilmente.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy