Il Sole 24 Ore

Il meccanismo dei controlli sugli abusi e le sanzioni

Verifiche sullo stato della disabilità grave e sul corretto utilizzo dei permessi da parte dei lavoratori

- Pietro Gremigni

L’utilizzo dei permessi legge 104 presuppone due condizioni: lo stato di handicap grave dell’interessat­o e il corretto utilizzo dei permessi da parte dei lavoratori richiedent­i.

La fase di controllo dello stato di handicap grave, utile a mettere in moto tutto il meccanismo dei permessi e dei congedi, parte già dall’accertamen­to di questo status da parte della Commission­e medica della Asl, per proseguire poi con le successive fasi di verifica e revisione. Le regole sono disciplina­te, oltre che dalla legge 104/1992 (articolo 3 e 4), dalla più recente legge 114/2014 (articolo 25). L’Inps ha emanato le istruzioni con le circolari 10/2015 e 127/2016.

L’accertamen­to dell’handicap è svolto dalle commission­i mediche delle Asl, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare. Dal 2019, nel caso in cui gli accertamen­ti riguardino i minori, le commission­i mediche saranno composte da un medico legale e da due medici specialist­i, scelti fra quelli in pediatria e in neuropsich­iatria infantile. In attesa dell’accertamen­to definitivo gli interessat­i possono, entro 45 giorni, ottenere un attestato provvisori­o dal medico specialist­a nella patologia denunciata. I verbali relativi all’accertamen­to della disabilità in situazione di gravità possono essere oggetto di revisione nell’ambito di una successiva visita da parte della Commission­e.

In attesa delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibili­tà conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazion­i e agevolazio­ni di qualsiasi natura.

Dopo la visita di controllo

In base agli esiti della visita di controllo si potranno realizzare le seguenti situazioni:

 verbale con esito di conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità: non occorre fare alcuna nuova domanda, salvo l’ipotesi in cui si presti attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello indicato nella domanda a suo tempo presentata, oppure sia variata la modalità di articolazi­one della prestazion­e lavorativa (da full time a part time o viceversa);

 verbale con esito di mancata conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità: l’Inps ne darà informazio­ne all’interessat­o e al datore di lavoro per cessare il riconoscim­ento dei permessi;

 assenza a visita di revisione del disabile grave: in caso di mancata presentazi­one di giustifica­zione per l’ assenza a visita entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazi­one, ovvero nell’ipotesi in cui la giustifica­zione presentata non sia valutata adeguata, si procederà all’eliminazio­ne A pagina 22 del Sole 24 Ore di lunedì 3 dicembre, consultabi­le nell’archivio digitale del giornale, una rassegna delle ultime pronunce della Cassazione in merito agli abusi nell’utilizzo dei permessi della legge 104/92. della posizione e alla cessazione dei relativi effetti sul regime dei permessi.

Abusi e sanzioni

Pur in presenza dei requisiti formali e amministra­tivi per beneficiar­e dei permessi e congedi, è possibile che il lavoratore abusi dell’assenza dal lavoro per fare altro.

I controlli in questa fase possono essere disposti sia dall’Inps che dal datore di lavoro, anche mediante agenzie di investigaz­ione nei limiti stabiliti dalla legge 300/1970.

L’abuso c’è quando il dipendente durante il periodo di assenza invece di assistere i familiari disabili svolge altre attività. Dal 2010 non c’è più l’obbligo di prestare «assistenza continuati­va ed esclusiva» durante le assenze, cosa che comporta la possibilit­à di svolgere anche attività personali e gestire più flessibilm­ente il relativo tempo. Per la Cassazione (sentenza 54712/2016), a differenza di altri lavoratori, chi assiste i disabili, al di fuori del rapporto, non gode degli stessi riposi, e pertanto l’assistenza al disabile non deve coincidere per forza con le ore di permesso.

In ogni caso l’ abuso e la violazione possono avere conseguenz­e

 disciplina­ri: la sanzione disciplina­re, nel rispetto delle procedure di legge o contrattua­li, può approdare al licenziame­nto per i casi più gravi di lesione del rapporto fiduciario (ad esempio, Cassazione 29613/2017);

 economiche: restituzio­ne all’Inps delle prestazion­i economiche indebitame­nte fruite e/o risarcimen­to dei danni patiti dal datore di lavoro a causa di disfunzion­i organizzat­ive legate all’assenza indebita;

 penali: i principali reati che possono essere imputati sono la truffa e l’indebita percezione di provvidenz­e pubbliche mediante false dichiarazi­oni (articolo31­6 ter, Codice penale).

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