Dividendi black list e tassazione, la verifica si fa anche sul passato
Con il recepimento della direttiva Atad nuovo test sulle controllate estere Prelievo più pesante se il tax rate effettivo è inferiore al 50% di quello italiano
A cura di Il quadro che emerge dal decreto legislativo di recepimento della direttiva Atad, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 28 novembre, presenta alcune complicazioni per l’apprezzamento dello status black di dividendi (e plusvalenze) di fonte estera. Questo perché tale status, in presenza di una relazione di controllo diretta o indiretta, è ancorato alla verifica del livello di tassazione effettiva della partecipata estera e non più alla tassazione nominale del Paese estero di residenza (eventualmente aggiustata per tener conto di regimi speciali), che resta valida solo per la provenienza black senza controllo.
Il criterio della tassazione effettiva (che deve essere inferiore al 50% di quella italiana per integrare lo status black) richiede infatti verifiche più puntuali e talora retrospettive. In proposito, la posizione delle Entrate parrebbe nel senso che i criteri vigenti al momento della percezione del dividendo (quindi, livello di tassazione effettiva) debbano, in alcuni casi, essere utilizzati anche per verificare quale fosse lo status della partecipata all’epoca della maturazione dell’utile. Secondo tale impostazione quindi – ed escludendo il caso normato dalla legge di Bilancio 2018, in cui la partecipata ha uno status white all’epoca della maturazione dell’utile, sulla base dei criteri pro-tempore vigenti, e rimane appunto sempre tale – la verifica retrospettiva è ad esempio necessaria al fine di verificare che una partecipata white al tempo della distribuzione non fosse black all’epoca di maturazione dell’utile (quando per ipotesi essa lo era in base ai diversi criteri di allora).
Il criterio della tassazione effettiva avrà un’applicazione ben più ampia di quanto non fosse in precedenza (quando il tema si poneva solo per le società white con prevalenza di proventi passive, e solo ai fini della disciplina Cfc), e ciò rende opportuni alcuni chiarimenti.
Inp articolare, non è chiaro se il livello di tassazione effettiva italiana con il quale confrontare quella estera debba considerare anche l’ Irap( co mesi faceva precedentemente ai fini dell’ apprezzamento dello statusblack)oppu reno (come si faceva per l’applicazione del test del tax rate effettivo per i soggetti whi tea i fini della disc ipl in aCfc ). La seconda soluzione è senz’ altro da preferire anche consideratele non coincidenti modalità di determinazione della base imponibile Irap con quelle Ires.
Inoltre, gli stessi criteri di calcolo del tax rate effettivo (oggetto di importanti semplificazioni nel contesto della Cfc white) potrebbero essere ulteriormente semplificati (ad esempio nell’area delle differenze temporanee), e andrebbe chiarito se la misurazione del tax rate sia ancora ammessa tanto in continuità fiscale (cioè, di esercizio in esercizio) quanto assumendo ogni anno l’inizio di una nuova storia previo riconoscimento fiscale dei valori risultanti dal bilancio precedente.
Per gli utili accumulati in capo alla partecipata prima della acquisizione della partecipazione, la legge di Bilancio 2018 pare suggerire il trasferimento della stratificazione delle riserve al cessionario. Non è chiaro sulla base di quali criteri tale stratificazione debba essere apprezzata nel nuovo contesto; e come questa previsione si coordini con la persistente possibilità di invocare la seconda esimente (prevista ai fini della esclusione del 95% sui dividendi di fonte black) che richiede la dimostrazione (dell’assenza di delocalizzazione del reddito in Stati o territori a regime fiscale privilegiato )« sin dall’inizio del periodo di possesso », disinteressandosi quindi del periodo ante acquisizione. Del resto pacificamente in caso di plusvalenza da cessione di partecipazione gravida di riserve black questa si qualifica per la participation exemption se la partecipata non aveva status black e non aveva, quindi, delocalizzato redditi sin dall’inizio del periodo di possesso (o nei 5 anni precedenti se si tratta di cessione a terzi).