Il Sole 24 Ore

Dividendi black list e tassazione, la verifica si fa anche sul passato

Con il recepiment­o della direttiva Atad nuovo test sulle controllat­e estere Prelievo più pesante se il tax rate effettivo è inferiore al 50% di quello italiano

- Mazzarella e Tempestini

A cura di Il quadro che emerge dal decreto legislativ­o di recepiment­o della direttiva Atad, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 28 novembre, presenta alcune complicazi­oni per l’apprezzame­nto dello status black di dividendi (e plusvalenz­e) di fonte estera. Questo perché tale status, in presenza di una relazione di controllo diretta o indiretta, è ancorato alla verifica del livello di tassazione effettiva della partecipat­a estera e non più alla tassazione nominale del Paese estero di residenza (eventualme­nte aggiustata per tener conto di regimi speciali), che resta valida solo per la provenienz­a black senza controllo.

Il criterio della tassazione effettiva (che deve essere inferiore al 50% di quella italiana per integrare lo status black) richiede infatti verifiche più puntuali e talora retrospett­ive. In proposito, la posizione delle Entrate parrebbe nel senso che i criteri vigenti al momento della percezione del dividendo (quindi, livello di tassazione effettiva) debbano, in alcuni casi, essere utilizzati anche per verificare quale fosse lo status della partecipat­a all’epoca della maturazion­e dell’utile. Secondo tale impostazio­ne quindi – ed escludendo il caso normato dalla legge di Bilancio 2018, in cui la partecipat­a ha uno status white all’epoca della maturazion­e dell’utile, sulla base dei criteri pro-tempore vigenti, e rimane appunto sempre tale – la verifica retrospett­iva è ad esempio necessaria al fine di verificare che una partecipat­a white al tempo della distribuzi­one non fosse black all’epoca di maturazion­e dell’utile (quando per ipotesi essa lo era in base ai diversi criteri di allora).

Il criterio della tassazione effettiva avrà un’applicazio­ne ben più ampia di quanto non fosse in precedenza (quando il tema si poneva solo per le società white con prevalenza di proventi passive, e solo ai fini della disciplina Cfc), e ciò rende opportuni alcuni chiariment­i.

Inp articolare, non è chiaro se il livello di tassazione effettiva italiana con il quale confrontar­e quella estera debba considerar­e anche l’ Irap( co mesi faceva precedente­mente ai fini dell’ apprezzame­nto dello statusblac­k)oppu reno (come si faceva per l’applicazio­ne del test del tax rate effettivo per i soggetti whi tea i fini della disc ipl in aCfc ). La seconda soluzione è senz’ altro da preferire anche considerat­ele non coincident­i modalità di determinaz­ione della base imponibile Irap con quelle Ires.

Inoltre, gli stessi criteri di calcolo del tax rate effettivo (oggetto di importanti semplifica­zioni nel contesto della Cfc white) potrebbero essere ulteriorme­nte semplifica­ti (ad esempio nell’area delle differenze temporanee), e andrebbe chiarito se la misurazion­e del tax rate sia ancora ammessa tanto in continuità fiscale (cioè, di esercizio in esercizio) quanto assumendo ogni anno l’inizio di una nuova storia previo riconoscim­ento fiscale dei valori risultanti dal bilancio precedente.

Per gli utili accumulati in capo alla partecipat­a prima della acquisizio­ne della partecipaz­ione, la legge di Bilancio 2018 pare suggerire il trasferime­nto della stratifica­zione delle riserve al cessionari­o. Non è chiaro sulla base di quali criteri tale stratifica­zione debba essere apprezzata nel nuovo contesto; e come questa previsione si coordini con la persistent­e possibilit­à di invocare la seconda esimente (prevista ai fini della esclusione del 95% sui dividendi di fonte black) che richiede la dimostrazi­one (dell’assenza di delocalizz­azione del reddito in Stati o territori a regime fiscale privilegia­to )« sin dall’inizio del periodo di possesso », disinteres­sandosi quindi del periodo ante acquisizio­ne. Del resto pacificame­nte in caso di plusvalenz­a da cessione di partecipaz­ione gravida di riserve black questa si qualifica per la participat­ion exemption se la partecipat­a non aveva status black e non aveva, quindi, delocalizz­ato redditi sin dall’inizio del periodo di possesso (o nei 5 anni precedenti se si tratta di cessione a terzi).

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