Commissionarie italiane, costi di ricerca senza incentivi
Non accedono al beneficio i costi infragruppo per beni immateriali Principi validi per la ricerca della controllata di una società statunitense
Chiarimenti sull’accesso al beneficio dei costi infragruppo per beni immateriali.
Con il principio di diritto 15 dell’11 dicembre 2018, l’agenzia delle Entrate conferma che i chiarimenti della circolare 13/E/2017 sulla ricerca commissionata dall’estero risultano applicabili anche nell’ipotesi di costi sostenuti da una società commissionaria italiana a fronte di un contratto di ricerca stipulato con una società statunitense, che è socio unico della commissionaria e alla quale la commissionaria riaddebita i suddetti costi di ricerca.
In particolare, si chiarisce che nel caso appena descritto è applicabile anche l’articolo 8 del Dl 12 luglio 2018 n. 87, che non considera più ammissibili al beneficio del credito d’imposta i costi sostenuti per l’acquisto infragruppo, anche in licenza d’uso, di beni immateriali. Di conseguenza, non rileva l’acquisto infragruppo di questi beni, effettuato dalla commissionaria italiana.
L’articolo 1, comma 15 lettera b) della legge 232/2016 ha introdotto la possibilità che il credito di imposta possa maturare in capo alle commissionarie residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in base a contratti stipulati con imprese residenti nell’Ue, nello Spazio economico europeo o in Stati collaborativi, di cui al Dm 4 settembre 1996 (che comprende gli Usa).
A livello di prassi, il principio 15 richiama la circolare 13/E/2017, secondo la quale il commissionario residente che esegue attività di ricerca e sviluppo per conto dei suddetti committenti non residenti viene ad essere equiparato, ai fini dell’agevolazione, al soggetto residente che effettua direttamente investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Conseguentemente, nel calcolo del beneficio:
non assume rilievo il corrispettivo contrattuale pattuito con il committente estero;
deve essere considerata la somma delle singole voci di spesa, analiticamente documentate, appartenenti alle categorie di costi ammissibili all’agevolazione;
i costi rilevano nel periodo di imposta del loro effettivo sostenimento secondo l’articolo 109 del Tuir, e non già in quello di completamento della commessa o in base allo stato di avanzamento della stessa.
Come anticipato, il principio di diritto precisa che anche in questa fattispecie si applica la norma introdotta dall’articolo 8 del Dl 87/2018, con decorrenza dal 2018, che non considera più ammissibili al beneficio del credito d’imposta i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, di beni immateriali («competenze tecniche» e «privative industriali», di cui alla lettera d) comma 6 dell’articolo 3 del Dl 145/2013), se derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo.
A questo scopo, rientrano nel concetto di gruppo non solo le imprese controllate da un medesimo soggetto e le controllanti, ma anche quelle collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. Per le persone fisiche, si tiene conto anche delle partecipazioni possedute dai familiari dell’imprenditore, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5 del Tuir. Va ricordato anche che questi beni immateriali, per poter generare il beneficio, dovranno essere utilizzati in via esclusiva nello svolgimento delle attività ammissibili.