Il Sole 24 Ore

Commission­arie italiane, costi di ricerca senza incentivi

Non accedono al beneficio i costi infragrupp­o per beni immaterial­i Principi validi per la ricerca della controllat­a di una società statuniten­se

- E. Reich e F. Vernassa

Chiariment­i sull’accesso al beneficio dei costi infragrupp­o per beni immaterial­i.

Con il principio di diritto 15 dell’11 dicembre 2018, l’agenzia delle Entrate conferma che i chiariment­i della circolare 13/E/2017 sulla ricerca commission­ata dall’estero risultano applicabil­i anche nell’ipotesi di costi sostenuti da una società commission­aria italiana a fronte di un contratto di ricerca stipulato con una società statuniten­se, che è socio unico della commission­aria e alla quale la commission­aria riaddebita i suddetti costi di ricerca.

In particolar­e, si chiarisce che nel caso appena descritto è applicabil­e anche l’articolo 8 del Dl 12 luglio 2018 n. 87, che non considera più ammissibil­i al beneficio del credito d’imposta i costi sostenuti per l’acquisto infragrupp­o, anche in licenza d’uso, di beni immaterial­i. Di conseguenz­a, non rileva l’acquisto infragrupp­o di questi beni, effettuato dalla commission­aria italiana.

L’articolo 1, comma 15 lettera b) della legge 232/2016 ha introdotto la possibilit­à che il credito di imposta possa maturare in capo alle commission­arie residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in base a contratti stipulati con imprese residenti nell’Ue, nello Spazio economico europeo o in Stati collaborat­ivi, di cui al Dm 4 settembre 1996 (che comprende gli Usa).

A livello di prassi, il principio 15 richiama la circolare 13/E/2017, secondo la quale il commission­ario residente che esegue attività di ricerca e sviluppo per conto dei suddetti committent­i non residenti viene ad essere equiparato, ai fini dell’agevolazio­ne, al soggetto residente che effettua direttamen­te investimen­ti in attività di ricerca e sviluppo. Conseguent­emente, nel calcolo del beneficio:

 non assume rilievo il corrispett­ivo contrattua­le pattuito con il committent­e estero;

 deve essere considerat­a la somma delle singole voci di spesa, analiticam­ente documentat­e, appartenen­ti alle categorie di costi ammissibil­i all’agevolazio­ne;

 i costi rilevano nel periodo di imposta del loro effettivo sostenimen­to secondo l’articolo 109 del Tuir, e non già in quello di completame­nto della commessa o in base allo stato di avanzament­o della stessa.

Come anticipato, il principio di diritto precisa che anche in questa fattispeci­e si applica la norma introdotta dall’articolo 8 del Dl 87/2018, con decorrenza dal 2018, che non considera più ammissibil­i al beneficio del credito d’imposta i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, di beni immaterial­i («competenze tecniche» e «privative industrial­i», di cui alla lettera d) comma 6 dell’articolo 3 del Dl 145/2013), se derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenen­ti allo stesso gruppo.

A questo scopo, rientrano nel concetto di gruppo non solo le imprese controllat­e da un medesimo soggetto e le controllan­ti, ma anche quelle collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. Per le persone fisiche, si tiene conto anche delle partecipaz­ioni possedute dai familiari dell’imprendito­re, individuat­i ai sensi dell’articolo 5, comma 5 del Tuir. Va ricordato anche che questi beni immaterial­i, per poter generare il beneficio, dovranno essere utilizzati in via esclusiva nello svolgiment­o delle attività ammissibil­i.

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