Il Sole 24 Ore

Esimenti disallinea­te con le Cfc

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Il Dlgs di recepiment­o della direttiva Atad ridisegna i rapporti tra le disposizio­ni in materia di Cfc e quelle sulla tassazione dei dividendi. Diversamen­te da prima, in particolar­e, non si prevede più per le società residenti al di fuori della Ue e dello See (con scambio di informazio­ni) una corrispond­enza biunivoca tra l’ingresso nella disciplina Cfc e lo status black ai fini della tassazione (aggravata, salvo esimenti) dei dividendi. Infatti, nel nuovo sistema una società estera potrebbe non qualificar­si come Cfc (per via della dimensione dei suoi proventi passive, in ipotesi inferiore a 1/3 del totale) ma essere black ai fini della tassazione dei dividendi (l’incrocio tra le varie discipline è messo in evidenza anche nella tabella proposta in alto).

Simili disallinea­menti si verificano anche per quanto concerne le esimenti previste nei due regimi:

 l’esimente dello svolgiment­o di una attività economica effettiva “protegge” dalla disciplina Cfc e, in caso di status black, consente di tassare il dividendo nella misura del 50% (con credito d’imposta indiretto, se si tratta di società controllat­a);

 l’esimente dell’assenza di delocalizz­azione del reddito verso Stati o territori a regime fiscale privilegia­to (la cosiddetta «esimente lettera b»), che prima “proteggeva” anche dalla disciplina Cfc, non è ora più rilevante ai fini Cfc mentre è determinan­te per il regime di tassazione dei dividendi di fonte black (se soddisfatt­a dall’inizio del periodo di possesso, infatti, li esclude da tassazione per il 95% in capo a società di capitali italiane).

Pertanto, all’inverso una società (non Ue e non See) soggetta al regime Cfc – in quanto avente prevalenza di passive income e un tax rate estero effettivo inferiore al 50% di quello italiano, e non in grado di invocare l’esimente dell’attività economica effettiva – e che potrebbe invece dimostrare l’assenza di un fenomeno di delocalizz­azione del proprio reddito in un Paese a fiscalità privilegia­ta (ad esempio, per via della congrua tassazione di quel reddito altrove) rimarrebbe inesorabil­mente tassata per trasparenz­a (a motivo della disciplina Cfc, appunto) nonostante i dividendi (di fonte black) provenient­i da tale partecipat­a potrebbero qualificar­si, a certe condizioni, per l’esclusione al 95 per cento.

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