Esimenti disallineate con le Cfc
Il Dlgs di recepimento della direttiva Atad ridisegna i rapporti tra le disposizioni in materia di Cfc e quelle sulla tassazione dei dividendi. Diversamente da prima, in particolare, non si prevede più per le società residenti al di fuori della Ue e dello See (con scambio di informazioni) una corrispondenza biunivoca tra l’ingresso nella disciplina Cfc e lo status black ai fini della tassazione (aggravata, salvo esimenti) dei dividendi. Infatti, nel nuovo sistema una società estera potrebbe non qualificarsi come Cfc (per via della dimensione dei suoi proventi passive, in ipotesi inferiore a 1/3 del totale) ma essere black ai fini della tassazione dei dividendi (l’incrocio tra le varie discipline è messo in evidenza anche nella tabella proposta in alto).
Simili disallineamenti si verificano anche per quanto concerne le esimenti previste nei due regimi:
l’esimente dello svolgimento di una attività economica effettiva “protegge” dalla disciplina Cfc e, in caso di status black, consente di tassare il dividendo nella misura del 50% (con credito d’imposta indiretto, se si tratta di società controllata);
l’esimente dell’assenza di delocalizzazione del reddito verso Stati o territori a regime fiscale privilegiato (la cosiddetta «esimente lettera b»), che prima “proteggeva” anche dalla disciplina Cfc, non è ora più rilevante ai fini Cfc mentre è determinante per il regime di tassazione dei dividendi di fonte black (se soddisfatta dall’inizio del periodo di possesso, infatti, li esclude da tassazione per il 95% in capo a società di capitali italiane).
Pertanto, all’inverso una società (non Ue e non See) soggetta al regime Cfc – in quanto avente prevalenza di passive income e un tax rate estero effettivo inferiore al 50% di quello italiano, e non in grado di invocare l’esimente dell’attività economica effettiva – e che potrebbe invece dimostrare l’assenza di un fenomeno di delocalizzazione del proprio reddito in un Paese a fiscalità privilegiata (ad esempio, per via della congrua tassazione di quel reddito altrove) rimarrebbe inesorabilmente tassata per trasparenza (a motivo della disciplina Cfc, appunto) nonostante i dividendi (di fonte black) provenienti da tale partecipata potrebbero qualificarsi, a certe condizioni, per l’esclusione al 95 per cento.