Gap retributivo, vigila la cooperativa sociale
Le cooperative sociali sono imprese sociali di diritto ma applicano le nuove disposizioni solo se compatibili con la loro normativa specifica (legge 381/1991). È quanto dispone l’articolo 4, comma 1, del Dlgs 112/2017, che con l’entrata in vigore della riforma del Terzo settore fa sì che le coop sociali esistenti siano automaticamente anche imprese sociali, seppure mantenendo la propria identità e le caratteristiche tipiche. Se da un lato è chiaro che non saranno necessari adeguamenti statutari e il passaggio nella relativa sezione del Registro delle imprese avverrà d’ufficio, dall’altro bisogna capire quali norme del Dlgs 112/2017 si applicano, in concreto, e quali no.Sul punto, le prime indicazioni sono arrivate dal documento del ministero del Lavoro: trovano applicazione anche alle cooperative sociali le nuove disposizioni sul bilancio sociale, mentre per attività esercitabili ed organo di controllo bisognerà continuare a seguire la disciplina di settore. Per le prime, infatti, rimane la distinzione della legge 381/1991 tra cooperative di tipo a), operanti nell’ambito della gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (e, in virtù dell’ampliamento disposto dalla riforma, nei settori all elette rea,b,c, d,lepd el Dlgs112/2017)e le cooperative di tipo b), che possono svolgere anche attività diverse purché dirette all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.