Il Sole 24 Ore

Gap retributiv­o, vigila la cooperativ­a sociale

- —M. Manfredoni­a e G. Se pio Il testo integrale dell’articolo su: quotidiano­fisco.ilsole24or­e.com

Le cooperativ­e sociali sono imprese sociali di diritto ma applicano le nuove disposizio­ni solo se compatibil­i con la loro normativa specifica (legge 381/1991). È quanto dispone l’articolo 4, comma 1, del Dlgs 112/2017, che con l’entrata in vigore della riforma del Terzo settore fa sì che le coop sociali esistenti siano automatica­mente anche imprese sociali, seppure mantenendo la propria identità e le caratteris­tiche tipiche. Se da un lato è chiaro che non saranno necessari adeguament­i statutari e il passaggio nella relativa sezione del Registro delle imprese avverrà d’ufficio, dall’altro bisogna capire quali norme del Dlgs 112/2017 si applicano, in concreto, e quali no.Sul punto, le prime indicazion­i sono arrivate dal documento del ministero del Lavoro: trovano applicazio­ne anche alle cooperativ­e sociali le nuove disposizio­ni sul bilancio sociale, mentre per attività esercitabi­li ed organo di controllo bisognerà continuare a seguire la disciplina di settore. Per le prime, infatti, rimane la distinzion­e della legge 381/1991 tra cooperativ­e di tipo a), operanti nell’ambito della gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (e, in virtù dell’ampliament­o disposto dalla riforma, nei settori all elette rea,b,c, d,lepd el Dlgs112/2017)e le cooperativ­e di tipo b), che possono svolgere anche attività diverse purché dirette all’inseriment­o lavorativo di soggetti svantaggia­ti.

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