La soluzione Oic preclude il ricorso agli Ias
La contabilizzazione di contributi del locatore a fronte di lavori
La risposta a interpello 100/2018 delle Entrate conferma l'applicazione del principio di derivazione rafforzata anche alle imprese Ita Gaap che redigono il bilancio in base alle norme del Codice civile e dei principi contabili nazionali. Su questo punto non ci sono particolari novità.
La risposta va però letta evitando di estenderne l'applicazione all'utilizzo dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs da parte delle imprese Ita Gaap: l'Agenzia precisa che il parere reso esula dalla valutazione sulla correttezza della rappresentazione contabile adottata.
L'equivoco può nascere dal contenuto del quesito posto da una società che redige il bilancio in base ai principi contabili nazionali che, nella soluzione proposta, cita i principi contabili internazionali Ias/Ifrs, senza considerare che la soluzione è nei principi contabili nazionali.
La fattispecie, rappresentata da una società Alfa che occupa un immobile in locazione, è semplice: la società di gestione immobiliare, proprietaria dell'immobile, le riconosce un contributo a fronte dei lavori di ristrutturazione eseguiti. Il quesito riguarda la contabilizzazione del contributo che Alfa intende ripartire sulla durata della locazione, come previsto dall'interpretazione internazionale Sic 15 “Leasing operativo - Incentivi”.
Senza ricorrere agli Ias/Ifrs, la soluzione del quesito si trova nei principi contabili nazionali, precisamente nell'Oic 18 relativo a Ratei e Risconti il quale, nel paragrafo 6, precisa che i risconti passivi rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi: essi rappresentano la quota parte dei proventi rinviata ad uno o più esercizi successivi. Il principio dà attuazione all'articolo 2424bis, comma 6 del Codice civile che prevede l'iscrizione nei risconti passivi dei proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
L’Oic 11 prevede che se i principi contabili emanati dall'Oic non contengono una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include tra le proprie politiche contabili uno specifico trattamento sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente: in via analogica, disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili (tenendo conto delle previsioni contenute negli stessi per quanto riguarda definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa); finalità e postulati del bilancio.
Nelle «Motivazioni» l'Oic segnala che in fase di consultazione è stata rappresentata l'opportunità di stabilire nell'Oic 11 se i principi contabili internazionali possano essere applicati in assenza di un principio nazionale di riferimento e non esistano altri Oic applicabili in via analogica. L'Oic non ha ritenuto di dover integrare il testo dell'Oic 11, ma in quella specifica situazione il principio internazionale può essere preso a riferimento. Si deve considerare però che l'utilizzo delle fonti indicate nell'Oic 11 copre la maggior parte delle casistiche presenti nelle medie imprese. Pertanto, in presenza di un comportamento contabile contenuto negli Oic, il redattore del bilancio non può ricercare soluzioni altrove.