Il Sole 24 Ore

Va chiarita la provenienz­a dei conferimen­ti esteri

Per l’Ace va dimostrata l’origine dei fondi da soggetti «white list»

- Alessandro Germani

In presenza di conferimen­ti da soggetti esteri occorre risalire la catena per dimostrare la provenienz­a ultima dei fondi da soggetti white list, il che consente di beneficiar­e dell’agevolazio­ne e di non dover sterilizza­re la base Ace. La conclusion­e è riportata nel principio di diritto 14 del 30 novembre 2018, pubblicato ieri.

La tematica affrontata attiene alla disciplina antielusiv­a di cui all’articolo 10 comma 4 del Dm 3 agosto 2017, in base al quale «in deroga al comma 1, la variazione in aumento è ridotta dei conferimen­ti in denaro provenient­i da soggetti diversi da quelli domiciliat­i in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazio­ni, anche se non appartenen­ti al gruppo». Il principio richiama la circolare 26/E/17, secondo cui il contribuen­te che abbia ricevuto conferimen­ti dall’estero da fondi regolament­ati e localizzat­i in territori che consentono un adeguato scambio di informazio­ni e che anticipi integralme­nte le disposizio­ni antielusiv­e del Dm 3 agosto 2017 beneficia del minor aggravio probatorio.

Differente è invece il caso in cui il fondo di investimen­to sia localizzat­o in un territorio per il quale, alla data del conferimen­to che alimenta la base di calcolo dell’Ace della conferitar­ia residente in Italia, non era efficace lo scambio di informazio­ni. Perché in tale circostanz­a bisognerà risalire al vertice mediante l’approccio «look through», già dettagliat­amente chiarito nella circolare 3 giugno 2015 n. 21/E paragrafo 3.10. Questo servirà a dimostrare, oltre all’assenza di fenomeni di duplicazio­ne, che le somme provenient­i dai soggetti non white list (anche quelle che costoro hanno ricevuto come finanziame­nto ma che poi alimentano il conferimen­to che forma la base Ace della conferitar­ia residente) provengono in ultima istanza da soggetti white list. In assenza di questa dimostrazi­one, infatti, l’istanza di disapplica­zione non potrà essere accolta.

Due consideraz­ioni emergono dal principio 14. La prima è la natura sostanzial­istica dell’approccio «look through», volto a dimostrare, in presenza di fondi non white list, la provenienz­a ultima delle somme da fondi white list. Andrà infatti dimostrata la natura struttural­mente “passante” del fondo non white list attraverso rendiconti, documentaz­ione societaria, contratti di ogni tipo (circolare 21/E/15). La seconda è il collegamen­to tra il principio 14 e la risposta 88 del 3 dicembre 2018, nella quale si cita la relazione illustrati­va al nuovo decreto Ace che, per individuar­e i paesi che consentono lo scambio di informazio­ni, richiama la lista di cui all’articolo 6 comma 1 Dlgs 239/96. Entrambe le pronunce fanno, infatti, riferiment­o alla data di esecuzione del conferimen­to per la verifica della natura del socio.

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