Va chiarita la provenienza dei conferimenti esteri
Per l’Ace va dimostrata l’origine dei fondi da soggetti «white list»
In presenza di conferimenti da soggetti esteri occorre risalire la catena per dimostrare la provenienza ultima dei fondi da soggetti white list, il che consente di beneficiare dell’agevolazione e di non dover sterilizzare la base Ace. La conclusione è riportata nel principio di diritto 14 del 30 novembre 2018, pubblicato ieri.
La tematica affrontata attiene alla disciplina antielusiva di cui all’articolo 10 comma 4 del Dm 3 agosto 2017, in base al quale «in deroga al comma 1, la variazione in aumento è ridotta dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti diversi da quelli domiciliati in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, anche se non appartenenti al gruppo». Il principio richiama la circolare 26/E/17, secondo cui il contribuente che abbia ricevuto conferimenti dall’estero da fondi regolamentati e localizzati in territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e che anticipi integralmente le disposizioni antielusive del Dm 3 agosto 2017 beneficia del minor aggravio probatorio.
Differente è invece il caso in cui il fondo di investimento sia localizzato in un territorio per il quale, alla data del conferimento che alimenta la base di calcolo dell’Ace della conferitaria residente in Italia, non era efficace lo scambio di informazioni. Perché in tale circostanza bisognerà risalire al vertice mediante l’approccio «look through», già dettagliatamente chiarito nella circolare 3 giugno 2015 n. 21/E paragrafo 3.10. Questo servirà a dimostrare, oltre all’assenza di fenomeni di duplicazione, che le somme provenienti dai soggetti non white list (anche quelle che costoro hanno ricevuto come finanziamento ma che poi alimentano il conferimento che forma la base Ace della conferitaria residente) provengono in ultima istanza da soggetti white list. In assenza di questa dimostrazione, infatti, l’istanza di disapplicazione non potrà essere accolta.
Due considerazioni emergono dal principio 14. La prima è la natura sostanzialistica dell’approccio «look through», volto a dimostrare, in presenza di fondi non white list, la provenienza ultima delle somme da fondi white list. Andrà infatti dimostrata la natura strutturalmente “passante” del fondo non white list attraverso rendiconti, documentazione societaria, contratti di ogni tipo (circolare 21/E/15). La seconda è il collegamento tra il principio 14 e la risposta 88 del 3 dicembre 2018, nella quale si cita la relazione illustrativa al nuovo decreto Ace che, per individuare i paesi che consentono lo scambio di informazioni, richiama la lista di cui all’articolo 6 comma 1 Dlgs 239/96. Entrambe le pronunce fanno, infatti, riferimento alla data di esecuzione del conferimento per la verifica della natura del socio.