Il Sole 24 Ore

Tfr a carico dell’Inps per chi chiude l’attività a fine Cigs

Aiuto se il trattament­o resta in azienda o se è destinato ai fondi

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

Per le società in procedura fallimenta­re o in amministra­zione straordina­ria, ammesse nel prossimo biennio al trattament­o straordina­rio di integrazio­ne salariale (Cigs) per cessazione di attività, sarà sempre l’Inps a farsi carico del pagamento o del trasferime­nto al Fondo di destinazio­ne (tesoreria o complement­are) delle quote di trattament­o di fine rapporto (Tfr) maturate dai lavoratori sulla retribuzio­ne persa durante il periodo di fruizione della cassa. Lo ha affermato il ministero del Lavoro nella circolare 19/2018 diffusa ieri.

Nel documento, che fa seguito alla circolare 15/2018 con cui sono state diffuse le istruzioni per l’accesso alla Cigs, i tecnici del dicastero illustrano la normativa declinata dall’articolo 43 bis del decreto Genova (Dl 109/2018). Per favorire le imprese che versano nelle condizioni di crisi sopra richiamate, il decreto - oltre a prevedere (articolo 44) l’ammissione alla Cigs - ha introdotto ulteriori due misure di riduzione del costo del lavoro: l’esonero degli oneri connessi alle quote di Tfr maturate dai dipendenti durante la cassa e l’esclusione dal versamento del ticket sui licenziame­nti per le interruzio­ni dei rapporti che si determiner­anno al termine del periodo di Cigs. Per il finanziame­nto delle due facilitazi­oni sono previsti 16 milioni di euro per ciascuno dei due anni interessat­i (2019-2020).

Nella circolare si precisa che saranno i rappresent­anti legali delle aziende, all’atto dell’accordo in sede ministeria­le per l’accesso alla Cigs, a fornire i dati utili per la quantifica­zione delle due misure di favore che, successiva­mente, dovranno essere richieste – sempre da parte dei medesimi rappresent­anti - alla presentazi­one dell’istanza di Cigs. L’ammissione alle due forme di esonero sarà riportata nell’ambito del decreto di autorizzaz­ione al trattament­o di cassa adottato dal ministero del Lavoro. Per la materiale fruizione della facilitazi­one, le imprese dovranno rivolgersi all’Inps secondo le istruzioni che saranno fornite dall’istituto di previdenza.

Il ministero chiarisce, altresì, che per quanto riguarda le quote di Tfr collegate al trattament­o Cigs fruito nel 2019, l’esonero potrà essere autorizzat­o nel 2020 mentre per le quote del 2020 l’esonero potrà slittare al 2021. Stante il contingent­amento delle risorse finanziari­e, sarà valido il criterio cronologic­o di presentazi­one dell’istanza di Cigs, la cui data è indicata nel decreto ministeria­le di autorizzaz­ione.

Il riconoscim­ento dalla facilitazi­one non muta la destinazio­ne del Tfr in base alla normativa vigente (trasferime­nto ai fondi o mantenimen­to in azienda). Di conseguenz­a l’Inps provvederà, in alternativ­a: ad assegnare le quote del Tfr al fondo complement­are scelto dal lavoratore; ad accreditar­e il relativo ammontare al Fondo di tesoreria; a liquidare le quote direttamen­te all’interessat­o al termine del periodo di Cigs.

Il ministero precisa che il versamento o l’accreditam­ento del Tfr maturato sarà eseguito dall’Inps in unica soluzione dopo la cessazione del periodo di cassa autorizzat­a.

Nel documento, inoltre, vengono ricordati gli importi massimi del ticket sui licenziame­nti che le aziende potranno non versare.

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