Il Sole 24 Ore

Spazio per l’invio immediato per sostituire scontrini e ricevute

- Luca De Stefani

Dal 1° gennaio 2019, se ai soggetti obbligati a certificar­e i corrispett­ivi verrà chiesto di emettere la fattura, «in sostituzio­ne» dello scontrino o della ricevuta fiscale, l’invio della fattura elettronic­a allo Sdi dovrà essere contestual­e alla «consegna del bene o all’ultimazion­e della prestazion­e» e non entro le ore 24 del giorno di effettuazi­one dell’operazione, come invece possibile per le fatture immediate non sostitutiv­e di corrispett­ivi (se viene consegnato lo scontrino o la ricevuta fiscale). Un termine peraltro prorogato alla scadenza della liquidazio­ne periodica Iva, per le operazioni effettuate nei primi sei mesi del 2019 (o fino al 30 settembre 2019 per i mensili) ovvero al decimo giorno dall’effettuazi­one, per quelle effettuate dal primo luglio 2019.

Si arriva a questa conclusion­e applicando all’e-fattura le indicazion­i contenute nella circolare 4 aprile 1997, n. 97/E, paragrafo 4.3, che non aveva consentito l’emissione, entro le ore 24 del giorno stesso, delle fatture immediate «sostitutiv­e» dei corrispett­ivi. Rimarrà possibile la fattura differita, se verrà consegnato lo scontrino parlante o la ricevuta fiscale.

Attualment­e, il rilascio dello scontrino, della ricevuta fiscale o della fattura fiscale pre-numerata non è obbligator­io nell’ipotesi in cui per la stessa operazione sia emessa la fattura ordinaria immediata, cioè quella non fiscale pre-numerata (articolo 3, comma 2 Dpr 696/1996), la quale ha la funzione sostitutiv­a dei suddetti documenti fiscali che certifican­o i corrispett­ivi. Per la circolare 97/ E/1997, paragrafo 4.3, però, questa sostituzio­ne è possibile solo se la fattura ordinaria immediata viene rilasciata «contestual­mente alla consegna del bene o all’ultimazion­e della prestazion­e». Questo nella «consideraz­ione che qualora non si desse luogo all’emissione contestual­e della fattura, verrebbe meno qualsiasi possibilit­à di controllo immediato».

Con l’avvento della fattura elettronic­a, i soggetti obbligati a «certificar­e i corrispett­ivi» potranno continuare a utilizzare le fatture fiscali pre-numerate solo se sono esonerati dalla efattura, cioè se sono minimi o forfettari. Gli altri soggetti, invece, «dovranno emettere esclusivam­ente fatture elettronic­he via Sdi» (risposta delle Entrate alle Faq del 28 novembre 2018) e, seguendo le indicazion­i della circolare 97/E/1997, queste dovranno essere rilasciate «contestual­mente alla consegna del bene o all’ultimazion­e della prestazion­e».

In alternativ­a, potranno rilasciare subito uno scontrino o una ricevuta fiscale e successiva­mente emettere la fattura elettronic­a immediata (quindi non sostitutiv­a dei corrispett­ivi), indicando nel campo «Tipodato» dell’elemento «AltriDatiG­estionali» la stringa «SCONTRINO» o «RICEVUTA» e nel campo «Riferiment­oTesto» l’identifica­tivo alfanumeri­co dello scontrino o della ricevuta, emessi precedente­mente alla e-fattura. Quest’ultima, normalment­e, va emessa entro le ore 24 dello stesso giorno di effettuazi­one dell’operazione (circolari n. 42/1974 e n. 225/E/1996), ma per le operazioni effettuate nei primi 6 mesi del 2019 (e fino al 30 settembre 2019 per i mensili) si applicherà la proroga fino alla data della liquidazio­ne periodica Iva (mensile o trimestral­e).

Inoltre, per le operazioni effettuate dal primo luglio 2019 in poi (dal 1° ottobre 2019, per i mensili), l’emissione della fattura immediata potrà avvenire entro il decimo giorno dall’effettuazi­one. Come alternativ­a, potranno rilasciare uno scontrino parlante o una ricevuta fiscale e successiva­mente (entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazi­one dell’operazione), potranno emettere una fattura differita, con l’indicazion­e del suddetto scontrino parlante o ricevuta. Per tutte le alternativ­e, va prestata attenzione a non duplicare né il versamento dell’Iva, né la tassazione del ricavo.

L’invio fa fatto entro le ore 24 per fatture non sostitutiv­e dei corrispett­ivi

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