Il Sole 24 Ore

Non incidono sull’Ace i proventi da fusione calcolati con l’Ifrs 3

Si tratta delle operazioni che comportano il passaggio del controllo

- Alessandro Germani

La differenza negativa (bargain purchase) che emerge da un’operazione di fusione contabiliz­zata come provento a conto economico sulla base del principio contabile internazio­nale Ifrs 3 (Internatio­nal financial reporting standard) “Aggregazio­ni aziendali” usando il cosiddetto metodo dell’acquisto (purchase method) non assume alcuna rilevanza ai fini del computo dell’Ace.

È questa l’indicazion­e fornita dal principio di diritto 16 dell’11 dicembre 2018 pubblicato ieri dall’agenzia delle Entrate.

Per apprezzare queste conclusion­i è opportuno partire dal trattament­o contabile. L’Ifrs 3 si applica alle operazioni di aggregazio­ne aziendale (acquisto di partecipaz­ioni e rami, fusioni, scissioni e conferimen­ti d’azienda) che comportano il trasferime­nto del controllo.

Non si applica, invece, alle operazioni infragrupp­o (business combinatio­ns under common control) e alle creazioni di joint ventures.

Il metodo dell’acquisizio­ne

Per le aggregazio­ni aziendali trova quindi spazio il cosiddetto metodo dell’acquisizio­ne, per il quale la business combinatio­n è considerat­a secondo la prospettiv­a dell’acquirente.

In base al purchase method le attività e passività della società acquisita sono valutate a valori correnti; l’eccedenza fra il costo dell’aggregazio­ne e il fair value delle attività e passività della società acquisita rappresent­a l’avviamento, che viene iscritto in bilancio e assoggetta­to ad impairment test periodico.

Se il fair value delle attività e passività della società acquisita è superiore al costo dell’acquisizio­ne, l’acquirente dovrà:

1) rivedere le stime in merito ai valori della società acquisita e al costo dell’acquisizio­ne per via di errori o dell’utilizzo di metodi che conducono a valori difformi da quelli effettivi di mercato

2) iscrivere la differenza residua come provento a conto economico.

Gli effetti fiscali

Venendo agli effetti fiscali, giova ricordare che la stessa relazione al Dm 14 marzo 2012 (oggi abrogato) in tema di Ace aveva chiarito che per le operazioni straordina­rie «trovano applicazio­ne, tendenzial­mente, i principi generali che connotano tali operazioni».

La fusione non è infatti idonea, di per sé, a generare alcuna variazione rilevante ai fini Ace, né in aumento né in diminuzion­e, in quanto per questa agevolazio­ne non rilevano gli incrementi patrimonia­li in natura, ma solo quelli in denaro ovvero gli accantonam­enti di utili a riserva (disponibil­e).

Tutto ciò posto, occorre considerar­e che la stessa relazione al previgente decreto ministeria­le del 2012 aveva chiarito il principio per cui nell’applicazio­ne della disciplina agevolativ­a andavano assicurati effetti analoghi fra soggetti Ias

adopter ed imprese che redigono i bilanci in base ai principi contabili nazionali.

Il principio dell’uniformità di trattament­o tributario ai fini Ace fra le due categorie è stato ribadito anche dalla relazione al Dm 3 agosto 17 che ha sostituito il Dm 14 marzo 2012.

E proprio sulla base di queste consideraz­ioni e dell’intento di equiparazi­one del legislator­e il principio numero 16 afferma quindi l’irrilevanz­a ai fini Ace del provento derivante da fusione contabiliz­zata secondo il principio Ifrs 3.

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