Non incidono sull’Ace i proventi da fusione calcolati con l’Ifrs 3
Si tratta delle operazioni che comportano il passaggio del controllo
La differenza negativa (bargain purchase) che emerge da un’operazione di fusione contabilizzata come provento a conto economico sulla base del principio contabile internazionale Ifrs 3 (International financial reporting standard) “Aggregazioni aziendali” usando il cosiddetto metodo dell’acquisto (purchase method) non assume alcuna rilevanza ai fini del computo dell’Ace.
È questa l’indicazione fornita dal principio di diritto 16 dell’11 dicembre 2018 pubblicato ieri dall’agenzia delle Entrate.
Per apprezzare queste conclusioni è opportuno partire dal trattamento contabile. L’Ifrs 3 si applica alle operazioni di aggregazione aziendale (acquisto di partecipazioni e rami, fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda) che comportano il trasferimento del controllo.
Non si applica, invece, alle operazioni infragruppo (business combinations under common control) e alle creazioni di joint ventures.
Il metodo dell’acquisizione
Per le aggregazioni aziendali trova quindi spazio il cosiddetto metodo dell’acquisizione, per il quale la business combination è considerata secondo la prospettiva dell’acquirente.
In base al purchase method le attività e passività della società acquisita sono valutate a valori correnti; l’eccedenza fra il costo dell’aggregazione e il fair value delle attività e passività della società acquisita rappresenta l’avviamento, che viene iscritto in bilancio e assoggettato ad impairment test periodico.
Se il fair value delle attività e passività della società acquisita è superiore al costo dell’acquisizione, l’acquirente dovrà:
1) rivedere le stime in merito ai valori della società acquisita e al costo dell’acquisizione per via di errori o dell’utilizzo di metodi che conducono a valori difformi da quelli effettivi di mercato
2) iscrivere la differenza residua come provento a conto economico.
Gli effetti fiscali
Venendo agli effetti fiscali, giova ricordare che la stessa relazione al Dm 14 marzo 2012 (oggi abrogato) in tema di Ace aveva chiarito che per le operazioni straordinarie «trovano applicazione, tendenzialmente, i principi generali che connotano tali operazioni».
La fusione non è infatti idonea, di per sé, a generare alcuna variazione rilevante ai fini Ace, né in aumento né in diminuzione, in quanto per questa agevolazione non rilevano gli incrementi patrimoniali in natura, ma solo quelli in denaro ovvero gli accantonamenti di utili a riserva (disponibile).
Tutto ciò posto, occorre considerare che la stessa relazione al previgente decreto ministeriale del 2012 aveva chiarito il principio per cui nell’applicazione della disciplina agevolativa andavano assicurati effetti analoghi fra soggetti Ias
adopter ed imprese che redigono i bilanci in base ai principi contabili nazionali.
Il principio dell’uniformità di trattamento tributario ai fini Ace fra le due categorie è stato ribadito anche dalla relazione al Dm 3 agosto 17 che ha sostituito il Dm 14 marzo 2012.
E proprio sulla base di queste considerazioni e dell’intento di equiparazione del legislatore il principio numero 16 afferma quindi l’irrilevanza ai fini Ace del provento derivante da fusione contabilizzata secondo il principio Ifrs 3.