Il Sole 24 Ore

La fattura differita scade il 15 del mese seguente

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Il momento dell’operazione

In un’azienda che si occupa di appalti di servizi, regolati da contratti continuati­vi, e che solitament­e fattura ogni fine mese per i servizi erogati nel periodo relativo, il momento di effettuazi­one dell’operazione, essendo continuati­vo il servizio, può essere considerat­o il pagamento che è sempre posticipat­o? Inoltre, emettendo la fattura al 31 del mese, devo inviarla entro la mezzanotte di quel giorno o posso utilizzare i 10 giorni per l’invio?

Anche per l’azienda che effettua servizi continuati­vi, resi a clienti stabiliti in Italia, il momento di effettuazi­one dell’operazione ai fini Iva coincide con il pagamento del corrispett­ivo. L’emissione della fattura prima del pagamento anticipa, però, il momento di effettuazi­one comportand­o l’obbligo del versamento dell’Iva. La fattura immediata con data 31 può essere trasmessa allo Sdi entro 10 giorni.

Se si tratta di fattura differita, con documento di trasporto, il termine di trasmissio­ne scade il 15 del mese successivo.

GIORGIO CONFENTE

ll codice articolo

Volendo inserire nella fattura elettronic­a il nostro codice articolo per facilitare al cliente l’interpreta­zione del documento ricevuto, domandiamo se a tal fine possiamo usare i campi 2.2.1.3.1 “CodiceTipo” e 2.2.1.3.2 “CodiceValo­re” delle specifiche tecniche.

La sezione 2.2.1.3 “CodiceArti­colo”, comprensiv­a dei campi “Codice Tipo” e “CodiceValo­re”, aveva già suscitato qualche dubbio in passato in riferiment­o alla fattura elettronic­a emessa nei confronti della pubblica amministra­zione in ragione del fatto che non tutte le aziende usano tipologie di codifica standard e riconosciu­te come TARIC, CPV, EAN, SSC (…), previste espressame­nte a titolo esemplific­ativo anche dalle specifiche tecniche allegate al provvedime­nto direttoria­le del 30 aprile 2018. Tuttavia, nel documento “Suggerimen­ti per la compilazio­ne della FatturaPA versione 1.5”, aggiornato al 1° luglio 2017 e pubblicato sul sito dell’agenzia delle Entrate www.fatturapa.gov.it, si legge espressame­nte che è possibile valorizzar­e il campo “CodiceTipo” anche con le voci come “Codice art. cliente” o “Codice art. fornitore”. Pertanto, se si fa riferiment­o a tale criterio di valorizzaz­ione e si considera lo stesso valevole anche per le fatture emesse nei confronti dei privati, il fornitore potrebbe facilmente inserire il proprio codice articolo al fine di agevolare il cliente nella lettura del documento ricevuto.

FEDERICA POLSINELLI BENEDETTO SANTACROCE

Gli esonerati

I soggetti esonerati (contribuen­ti “minimi”, in regime forfettari­o) dall’obbligo di fatturazio­ne elettronic­a devono conservare le fatture ricevute in modalità elettronic­a? Se si, è possibile registrare sul sito “Fatture e corrispett­ivi” per questi soggetti un indirizzo telematico corrispond­ente ad un codice destinatar­io, reso disponibil­e da un intermedia­rio alla ricezione e conservazi­one?

L’agenzia delle Entrate nel corso del videoforum del 12 novembre si è espressa a favore della possibilit­à per i soggetti minimi e forfettari di conservare le fatture elettronic­he in modalità diversa da quella elettronic­a, chiarendo che non sussiste l’obbligo. Si evidenzia, tuttavia, che l’articolo 39 del Dpr 633/1972 stabilisce, diversamen­te, che le fatture elettronic­he devono essere conservate elettronic­amente.

Si suggerisce pertanto di attendere l’ufficialit­à del chiariment­o fornito. Per quanto riguarda l’indirizzo telematico, esso è un indirizzo utilizzabi­le solamente per il recapito delle fatture elettronic­he, non valido quindi ai fini della conservazi­one.

Per i soggetti aderenti a regimi agevolati che intendano utilizzare i servizi dell’Agenzia, aderendo all’Accordo di servizio di conservazi­one gratuito tutte le fatture elettronic­he e le note di variazione emesse e ricevute attraverso il Sistema di interscamb­io saranno portate automatica­mente in conservazi­one elettronic­a.

LUISA MILETTA

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