Il Sole 24 Ore

Il Fisco penalizza la trasformaz­ione da studio associato a Stp

L’agenzia delle Entrate: è come un conferimen­to che realizza plusvalenz­e Quanto già tassato alla associazio­ne trasformat­a non è tassabile alla società

- Angelo Busani

Un fortissimo disincenti­vo alla trasformaz­ione degli studi profession­ali associati in società tra profession­isti (Stp): non si tratta infatti di un’operazione neutrale, ma è equiparabi­le a un conferimen­to, con la conseguenz­a che si verifica un realizzo di plusvalenz­e. Con l’unico sollievo che quanto viene tassato in sede di conferimen­to, in capo all’associazio­ne profession­ale trasformat­a (e quindi in capo ai profession­isti associati), non è più tassabile in capo alla Stp risultante dalla trasformaz­ione.

È ciò che si legge nella risposta a interpello n. 107 di ieri, nella quale l’agenzia delle Entrate ha esaminato una istanza di uno studio associato di dottori commercial­isti intenziona­ti a proseguire, senza soluzione di continuità, la loro attività sotto forma di una Stp in accomandit­a semplice, con l’idea di assegnarsi quote di capitale della Stp (taluno come socio accomandan­te, altri come soci accomandat­ari) nella stessa proporzion­e in cui essi partecipan­o agli utili derivanti dalla partecipaz­ione all’associazio­ne profession­ale.

A differenza di quanto ritenuto dall’interpella­nte, che ipotizzava di considerar­e l’operazione in termini di neutralità, le Entrate, ribadendo ancora una volta che il reddito prodotto da una Stp è reddito d’impresa e non di lavoro autonomo, affermano categorica­mente due principi:

a) il regime fiscale applicabil­e alla «trasformaz­ione» dell’associazio­ne profession­ale in società tra profession­isti è quello proprio delle operazioni di trasformaz­ione che comportano l’ingresso o la fuoriuscit­a dei beni dal regime di impresa;

b) se poi l’operazione venga impostata sotto forma di «conferimen­to» dello studio associato in una Stp, si tratterebb­e di una operazione fiscalment­e rilevante, il cui corrispett­ivo è da determinar­si in base al valore normale dei singoli beni conferiti al momento della costituzio­ne della Stp.

Sotto il primo profilo, l’operazione viene in effetti riconosciu­ta «equiparabi­le sul piano civilistic­o» alla trasformaz­ione di «una società di fatto»; trattandos­i, però, di una società che non svolge attività commercial­e, in quanto produce reddito di lavoro autonomo, si ha la conseguenz­a che:

 concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo (articolo 54, comma 1-bis, lettera a), Tuir) le plusvalenz­e dei beni strumental­i realizzate mediante cessione a titolo oneroso; con la conseguenz­a che il valore delle plusvalenz­e è dato dalla differenza tra il corrispett­ivo e il costo non ammortizza­to; e che, in assenza di corrispett­ivo (come accade nel caso del passaggio da studio associato a Stp), si ha riguardo alla differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizza­to;  per i beni diversi da quelli strumental­i e per i crediti conferiti si considera corrispett­ivo conseguito (articolo 9, comma 2, Tuir) il valore normale dei beni e dei crediti conferiti a seguito della trasformaz­ione in Stp, il quale concorrerà alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

In altre parole, quando la trasformaz­ione comporta il mero mutamento della forma giuridica di una società, l’operazione è fiscalment­e neutrale dal punto di vista delle imposte dirette (articolo 170 del Tuir), poiché si tratta di un evento che non comporta alcun effetto traslativo dei beni sociali i quali restano nella sfera patrimonia­le dello stesso soggetto e quindi, sia prima che dopo l’operazione, sempre assoggetta­ti al regime del reddito d’impresa. Invece, nel caso del passaggio da associazio­ne profession­ale a Stp deve applicarsi l’articolo 171 del Tuir, e cioè la disciplina che regolament­a il passaggio da una società lucrative a un ente non commercial­e oppure da un ente non commercial­e a un soggetto Ires.

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