Il Sole 24 Ore

E-fattura, moratoria a due vie e allargamen­to degli esoneri

Ancora aggiustame­nti con la legge di conversion­e del decreto fiscale

- Alessandro Mastromatt­eo Benedetto Santacroce

Avvio morbido della fattura elettronic­a con moratoria delle sanzioni per ritardata emissione dei documenti estesa fino a settembre del 2019 per i contribuen­ti mensili, mentre resta ferma a giugno per i trimestral­i; ampliament­o delle casistiche soggettive e oggettive di esclusione dall’obbligo di emissione della fattura elettronic­a; previsione dell’obbligo di trasmissio­ne dei corrispett­ivi telematici a decorrere dal 1° luglio 2019 per i contribuen­ti con un volume d’affari superiore a 400mila euro, e dal 1° gennaio 2020 per tutti; egualmente dal 2020 debutto delle dichiarazi­oni precompila­te Iva con riduzione degli obblighi di tenuta dei registri Iva.

Vengono, invece, confermate le nuove regole a regime per emissione delle fatture, registrazi­one delle operazioni e detrazione anticipata delle fatture d’acquisto infrannual­i. Queste, sul fronte della fatturazio­ne elettronic­a, sono le principali novità e conferme contenute nella legge di conversion­e del decreto legge n. 119/2018, approvata ieri in via definitiva dalla Camera dei Deputati.

Moratoria

Gli operatori che non saranno pronti a gestire dal 1° gennaio 2019 la predisposi­zione e la trasmissio­ne delle fatture elettronic­he allo Sdi in formato strutturat­o Xml potranno usufruire di un periodo (di sei mesi per i contribuen­ti trimestral­i e di nove mesi per i contribuen­ti mensili) in cui la fattura elettronic­a potrà essere emessa in ritardo senza sanzioni, a condizione che l’emissione avvenga entro il termine di liquidazio­ne dell’Iva di periodo. O comunque le sanzioni saranno ridotte al 20 per cento se la fattura, emessa in maniera tardiva, partecipa alla liquidazio­ne periodica del mese o del trimestre successivo.

La moratoria opera naturalmen­te anche nei riguardi del cessionari­o/committent­e che non abbia ricevuto e-fattura o abbia erroneamen­te detratto l’imposta non procedendo alla regolarizz­azione con autofattur­a-denuncia, in assenza di fattura elettronic­a o con ravvedimen­to operoso.

Nuovi esoneri

In sede di conversion­e del decreto legge 119/2018, è stato anche esteso agli operatori sanitari l’esonero dall’obbligo di emettere fattura elettronic­a unicamente per le operazioni effettuate nel 2019 ed i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria. Gli operatori sanitari non sono comunque esonerati dal ricevere e-fatture dai loro fornitori.

Altra esclusione soggettiva interessa le associazio­ni sportive dilettanti­stiche, in relazione ai proventi da attività commercial­i laddove non superiori a 65mila euro: oltre soglia, la fattura deve essere invece emessa elettronic­amente per loro conto dal cessionari­o o committent­e soggetto passivo d’imposta. Infine, gli obblighi di fatturazio­ne e registrazi­one relativi ai contratti di sponsorizz­azione e pubblicità delle associazio­ni sportive devono essere adempiuti dai cessionari.

Precompila­te Iva

Per tutti i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia saranno disponibil­i, a partire dalle operazioni Iva 2020, in apposita area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate, le bozze dei registri Iva acquisti e vendite, delle liquidazio­ni periodiche e della dichiarazi­one annuale Iva. In caso di convalida delle informazio­ni proposte o di integrazio­ne dei dati, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri Iva acquisti e vendite, ad eccezione della tenuta del registro degli incassi e pagamenti.

DL 119/2018 Ulteriori limature al sistema della fatturazio­ne elettronic­a in partenza dal primo gennaio

Rifiuto fatture Pa

Con decreto ministeria­le saranno, poi, stabilite le cause che possono consentire alle amministra­zioni pubbliche di rifiutare le fatture elettronic­he ricevute, superando così l’attuale meccanismo per il quale, ricevuto il tracciato Xml, le pubbliche amministra­zioni hanno quindici giorni di tempo per accettare tramite lo Sdi la fattura elettronic­a oppure per rifiutarla, non avendo alcun obbligo di indicare la motivazion­e del rifiuto stesso.

Trasmissio­ne telematica

Altro emendament­o approvato riguarda, infine, la trasmissio­ne telematica dei corrispett­ivi giornalier­i obbligator­ia dal 1° gennaio 2020, e anticipata al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro. La trasmissio­ne dei dati dei corrispett­ivi fa venire meno l’obbligo di tenuta del relativo registro.

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