LE DIECI NOVITÀ DEL DOCUMENTO ELETTRONICO 1.
Moratoria senza sanzioni o con sanzioni ridotte
Dal 1° gennaio al 30 settembre 2019per i soggetti mensili e dal 1 gennaio al 30 giugno 2019 per i trimestrali:
• l’invio in ritardo delle fatture elettroniche entro il termine di liquidazione relativo a quello di effettuazione dell’operazione è senza sanzioni
• l’invio in ritardo delle fatture elettroniche entro il termine della seconda liquidazione successiva relativa a quella di effettuazione dell’operazione è punito con le sanzioni ridotte al 20%
2. Emissione fatture: regime definitivo
Possibilità di emettere la fattura immediata entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. In caso di disallineamento del termine di effettuazione e di emissione c’è l’obbligo di inserimento in fattura della data di effettuazione
3. Esoneri
Oltre a minimi, forfettari e contribuenti che applicano il regime semplificato agricolo, hanno particolari regimi di esonero dalla fatturazione elettronica:
• i soggetti non residenti identificati ai fin Iva in Italia (esclusione soggettiva)
• gli operatori sanitari (esclusione condizionata) solo per il 2019 e solo per le fatture relative ai dati inviati al sistema della tessera sanitaria
• le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 398/1991 (esclusione condizionata) Esclusione dall’obbligo se i proventi commerciali relativi al periodo d’imposta precedente non sono superiori a 65.000 euro
La fattura elettronica è emessa per loro conto dai cessionari e committenti se i proventi commerciali del periodo d’imposta precedente sono superiori a 65.000 euro A prescindere dal volume dei proventi del periodo d’imposta precedente in caso di contratti di sponsorizzazione o pubblicità la fatturazione e registrazione è operata dai cessionari/committenti
4. Detrazione
È possibile esercitare la detrazione entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione se i documenti di acquisto sono ricevuti e annotati entro il 15 dello stesso mese
Per i documenti di acquisto relativi all’anno precedente la detrazione può essere operata con riferimento al mese di ricezione a prescindere dal fatto che le fatture sono state ricevute entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione
5. Registrazione
Registro vendite: estesi al 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione i termini per la registrazione delle fatture immediate e differite emesse Registro acquisti: soppresso l’obbligo di numerazione progressiva per le fatture passive
6. Precompilate Iva
Dal 2020 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi d’imposta Iva residenti e stabiliti in Italia la bozza di:
• registri Iva • liquidazioni periodiche • dichiarazione annuale
Se i contribuenti convalidano le bozze non devono tenere i registri Iva, fatta salva l’obbligo di tenuta dei registri tenuti dai contribuenti in contabilità semplificata
Un provvedimento dell’agenzia delle Entrate darà attuazione alle precompilate Iva
7. Conservazione presso Agenzia delle entrate
Sogei S.p.A per la conservazioni dei documenti non può avvalersi di soggetti terzi
8. Servizi di pubblica utilità
Le società che svolgono servizi di pubblica utilità di cui al decreti 24 ottobre 2000 n. 366 e n. 370 (telefoniche, energetiche ecc.) possono per le prestazioni rese a consumatori finali con i quali hanno stipulato contratti prima del 2005 e per i quali non è stato possibile identificare il codice fiscale potranno emettere fatture elettroniche con modalità speciali previste da un provvedimento dell’agenzia delle Entrate di prossima emanazione
9. Rifiuto fatture Pa
Con decreto del ministro dell’Economia verranno definite le cause tassative che consentiranno alle Pubbliche amministrazioni di rifiutare tramite sistema di interscambio le fatture
10. Trasmissione telematica dei corrispettivi
Obbligo dal
• 1° luglio 2019 per i contribuenti che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro
• 1° gennaio 2020 per tutti gli altri