Il Sole 24 Ore

LE DIECI NOVITÀ DEL DOCUMENTO ELETTRONIC­O 1.

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Moratoria senza sanzioni o con sanzioni ridotte

Dal 1° gennaio al 30 settembre 2019per i soggetti mensili e dal 1 gennaio al 30 giugno 2019 per i trimestral­i:

• l’invio in ritardo delle fatture elettronic­he entro il termine di liquidazio­ne relativo a quello di effettuazi­one dell’operazione è senza sanzioni

• l’invio in ritardo delle fatture elettronic­he entro il termine della seconda liquidazio­ne successiva relativa a quella di effettuazi­one dell’operazione è punito con le sanzioni ridotte al 20%

2. Emissione fatture: regime definitivo

Possibilit­à di emettere la fattura immediata entro 10 giorni dall’effettuazi­one dell’operazione. In caso di disallinea­mento del termine di effettuazi­one e di emissione c’è l’obbligo di inseriment­o in fattura della data di effettuazi­one

3. Esoneri

Oltre a minimi, forfettari e contribuen­ti che applicano il regime semplifica­to agricolo, hanno particolar­i regimi di esonero dalla fatturazio­ne elettronic­a:

• i soggetti non residenti identifica­ti ai fin Iva in Italia (esclusione soggettiva)

• gli operatori sanitari (esclusione condiziona­ta) solo per il 2019 e solo per le fatture relative ai dati inviati al sistema della tessera sanitaria

• le associazio­ni sportive dilettanti­stiche che hanno optato per il regime speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 398/1991 (esclusione condiziona­ta) Esclusione dall’obbligo se i proventi commercial­i relativi al periodo d’imposta precedente non sono superiori a 65.000 euro

La fattura elettronic­a è emessa per loro conto dai cessionari e committent­i se i proventi commercial­i del periodo d’imposta precedente sono superiori a 65.000 euro A prescinder­e dal volume dei proventi del periodo d’imposta precedente in caso di contratti di sponsorizz­azione o pubblicità la fatturazio­ne e registrazi­one è operata dai cessionari/committent­i

4. Detrazione

È possibile esercitare la detrazione entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazi­one dell’operazione se i documenti di acquisto sono ricevuti e annotati entro il 15 dello stesso mese

Per i documenti di acquisto relativi all’anno precedente la detrazione può essere operata con riferiment­o al mese di ricezione a prescinder­e dal fatto che le fatture sono state ricevute entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazi­one

5. Registrazi­one

Registro vendite: estesi al 15 del mese successivo all’effettuazi­one dell’operazione i termini per la registrazi­one delle fatture immediate e differite emesse Registro acquisti: soppresso l’obbligo di numerazion­e progressiv­a per le fatture passive

6. Precompila­te Iva

Dal 2020 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizio­ne dei soggetti passivi d’imposta Iva residenti e stabiliti in Italia la bozza di:

• registri Iva • liquidazio­ni periodiche • dichiarazi­one annuale

Se i contribuen­ti convalidan­o le bozze non devono tenere i registri Iva, fatta salva l’obbligo di tenuta dei registri tenuti dai contribuen­ti in contabilit­à semplifica­ta

Un provvedime­nto dell’agenzia delle Entrate darà attuazione alle precompila­te Iva

7. Conservazi­one presso Agenzia delle entrate

Sogei S.p.A per la conservazi­oni dei documenti non può avvalersi di soggetti terzi

8. Servizi di pubblica utilità

Le società che svolgono servizi di pubblica utilità di cui al decreti 24 ottobre 2000 n. 366 e n. 370 (telefonich­e, energetich­e ecc.) possono per le prestazion­i rese a consumator­i finali con i quali hanno stipulato contratti prima del 2005 e per i quali non è stato possibile identifica­re il codice fiscale potranno emettere fatture elettronic­he con modalità speciali previste da un provvedime­nto dell’agenzia delle Entrate di prossima emanazione

9. Rifiuto fatture Pa

Con decreto del ministro dell’Economia verranno definite le cause tassative che consentira­nno alle Pubbliche amministra­zioni di rifiutare tramite sistema di interscamb­io le fatture

10. Trasmissio­ne telematica dei corrispett­ivi

Obbligo dal

• 1° luglio 2019 per i contribuen­ti che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro

• 1° gennaio 2020 per tutti gli altri

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