Il Sole 24 Ore

Intermedia­ri finanziari e Fisco, la direttiva Atad cancella i dubbi

Chiarito il trattament­o ai fini Irap e Ires. Arriva una definizion­e univoca

- Michela Folli Marco Piazza

La scelta del legislator­e di inserire direttamen­te nel testo unico delle imposte sui redditi una definizion­e di «intermedia­rio finanziari­o» (articolo 162-bis, introdotto dall’articolo 12 del decreto legislativ­o 29 novembre 2018, in corso di pubblicazi­one) risponde a una esigenza molto sentita.

Ne è una dimostrazi­one il fatto che a tre anni dalla revisione degli schemi di bilancio degli intermedia­ri (si veda il Dlgs n. 136 del 2015) esistono ancora incertezze e incongruen­ze nelle norme fiscali applicabil­i a determinat­e tipologie di operatori nel campo finanziari­o.

La risposta delle Entrate n. 106 di ieri, ad esempio, riguarda una società operante nel settore della corporate finance che presta consulenza e advisory per le operazioni straordina­rie da porre in essere da parte dei propri committent­i, fuori dall’ambito di gruppi bancari o finanziari.

L’attività svolta non è soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia e non comporta l’iscrizione in albi o elenchi di alcun tipo. Fino al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 ha utilizzato lo schema di cui al Dlgs n. 87 del 1992 previsto per gli intermedia­ri finanziari. Dal 2016, con l’abrogazion­e del Dlgs 87/1992 e la contestual­e entrata in vigore del Dlgs 136/2015, la società ha cessato di essere obbligata a redigere il bilancio secondo lo schema degli intermedia­ri finanziari e ha cominciato ad applicare le regole dei soggetti industrial­i (Dlgs 139/2015).

Nonostante la sua abrogazion­e, le norme fiscali hanno continuato a richiamare il Dlgs 87/1992; così questa società, come molte altre finanziari­e non vigilate, si è ritrovata da un lato a redigere il bilancio con le regole delle imprese industrial­i e dall’altro ad applicare le norme fiscali sulla deducibili­tà degli interessi passivi e delle perdite su crediti, sul calcolo dell’Irap e sulle maggiorazi­oni Irap e Ires previste per le imprese finanziari­e.

La risposta dell’agenzia delle Entrate conferma la correttezz­a del comportame­nto seguito dalla società, ma ricorda anche che il decreto legislativ­o di recepiment­o della Atad ha finalmente dettato una definizion­e di intermedia­rio finanziari­o univoca e fondamenta­lmente basata su quella valida per l’individuaz­ione degli schemi di bilancio adottabili.

La nuova disciplina fiscale, che si applica già dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, consentirà di risolvere diversi casi dubbi e, soprattutt­o, contribuir­à a evitare che vi siano incongruen­ze fra le regole fiscali e quelle di bilancio. Nel caso di pecie, per esempio, non vi è dubbio che la società di consulenza applicherà le stesse regole fiscali delle società industrial­i, in quanto non rientra in alcuna delle categorie disciplina­te dall’articolo 162-bis («intermedia­ri finanziari» e «società di partecipaz­ione non finanziari­a e soggetti assimilati»).

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