Il Sole 24 Ore

Indennizzo deducibile nell’anno di risoluzion­e del contratto

Irrilevant­e la circostanz­a che la contropart­e non abbia mai richiesto il rimborso

- Giacomo Albano

Il costo di un indennizzo conseguent­e alla risoluzion­e contrattua­le è deducibile quando si verificano le circostanz­e che determinan­o la risoluzion­e di diritto del contratto e, pertanto, sorge l’obbligazio­ne al pagamento.

È quanto emerge dalla risposta all’interpello n. 108 del 12 dicembre, con cui le Entrate si sono espresse in merito ai profili di imputazion­e temporale dell’indennizzo derivante dalla risoluzion­e di un contratto di leasing.

La fattispeci­e riguarda una società Oic adopter (quindi in derivazion­e rafforzata) che aveva stipulato un contratto di leasing immobiliar­e in costruendo con un società di leasing.

Il contratto di leasing prevedeva che in caso di risoluzion­e di diritto del contratto il locatario avrebbe dovuto risarcire la società di leasing mediante il pagamento di un indennizzo pari alla somma di tutti i canoni non ancora scaduti e del prezzo di acquisto finale attualizza­ti.

A seguito della stipula del contratto, l’immobile era interessat­o da una vicenda giudiziari­a che si concludeva nel 2017 con una sentenza della Cassazione, che sanciva la confisca dell’immobile, facendo scattare una causa di risoluzion­e di diritto del contratto.

A seguito di tale sentenza, nel 2018 la società di leasing e il locatario concludeva­no una transazion­e per trovare un punto di incontro tra le rispettive posizioni.

In questo scenario, la società locataria istante riteneva che il costo relativo all’indennizzo fosse deducibile nel 2018, anno di stipula della transazion­e; veniva in proposito richiamata la sentenza della Cassazione del 25 marzo 2015, n. 5976, secondo cui la definizion­e di una controvers­ia mediante accordo transattiv­o, deve essere rilevata nell’esercizio in cui avviene la stipula della transazion­e.

Le Entrate osservano invece che l’Oic 19 definisce i debiti come passività di natura determinat­a ed esistenza certa, che rappresent­ano obbligazio­ni a pagare ammontari fissi o determinab­ili. Inoltre, il paragrafo 38 del principio contabile stabilisce che i debiti che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e di servizi sono iscrivibil­i in bilancio quando sorge l’obbligazio­ne della società al pagamento verso la contropart­e.

Dall’esame del contratto di leasing emerge che la risoluzion­e di diritto del contratto era ancorata al momento in cui un’eventuale provvedime­nto, tra i quali la confisca, fosse divenuto inoppugnab­ile. In tale ipotesi scattava un obbligo di indennizzo, pari alla somma dei canoni non ancora scaduti e del prezzo di acquisto finale.

Poiché la sentenza della Cassazione, che ha confermato la confisca dell’immobile, è stata emessa nel 2017, è in tale esercizio che scatta la risoluzion­e di diritto e quindi sorge l’obbligazio­ne della società. A tal fine, secondo le Entrate, è irrilevant­e la circostanz­a che la contropart­e non abbia mai posto in essere alcuna richiesta espressa di indennizzo.

In virtù del principio di derivazion­e rafforzata, il componente negativo rappresent­ato dall’indennizzo conseguent­e alla risoluzion­e del contratto può pertanto essere dedotto nel periodo d’imposta 2017.

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