Il Sole 24 Ore

Legittimo licenziare in base al criterio della specializz­azione

Le competenze dei lavoratori possono prevalere sui parametri legali Per i giudici si deve tener conto dell’attività svolta dall’azienda

- Giuseppe Bulgarini d’Elci

Secondo la Corte di cassazione (sentenza 31872/2018), nell’ambito di un licenziame­nto collettivo il riferiment­o all’alta specializz­azione dei lavoratori, quale criterio di scelta alternativ­o ai parametri legali dei carichi familiari e dell’anzianità di servizio, non costituisc­e una formulazio­ne generica, tale da rendere discrezion­ali le scelte compiute dall’impresa nella individuaz­ione dei dipendenti in eccedenza.

In una realtà produttiva caratteriz­zata da particolar­e e specifica specializz­azione, nella quale sono richieste competenze tecniche espressame­nte tarate sul settore in cui opera l’azienda, il criterio selettivo del possesso di elevate competenze specialist­iche non può ritenersi né generico, né arbitrario. Al contrario, precisa la Cassazione, proprio per la peculiarit­à e l’alta specializz­azione delle lavorazion­i, il ricorso a tale criterio assolve allo scopo, cui è preordinat­a la procedura collettiva di riduzione del personale, di salvaguard­are la continuazi­one dell’attività dell’impresa. Non privandosi di quelle risorse che, in relazione alle speciali competenze tecniche possedute, sono indispensa­bili per la continuazi­one del business aziendale, il criterio di selezione dell’alta specializz­azione è più funzionale, rispetto ai criteri di legge (anzianità di servizio e carichi familiari) derogati dall’accordo sindacale, per scongiurar­e la cessazione dell’attività e, quindi, per tutelare l’occupazion­e.

Il caso sul quale è stata chiamata a pronunciar­si la Suprema corte è relativo al licenziame­nto collettivo avviata da un’impresa che opera nel settore della bonifica bellica, dove posizioni strategich­e sono assolte attraverso personale laureato con competenze specializz­ate, tra l’altro, in ingegneria ambientale e in geologia. Uno dei lavoratori licenziati, ingegnere elettronic­o, ha impugnato il provvedime­nto sul presuppost­o che il riferiment­o nell’accordo sindacale al criterio della «alta specializz­azione in funzione delle esigenze tecnico produttive dell’azienda» fosse inidoneo di per sé a delimitare il perimetro di una effettiva esigenza aziendale, finendo per affidare la scelta dei dipendenti in esubero alla discrezion­alità del datore di lavoro.

In primo grado e in appello il riferiment­o alla specializz­azione è stato ritenuto criterio illegittim­o, con conseguent­e obbligo di fare applicazio­ne dei criteri di scelta di legge. La Cassazione riforma la sentenza d’appello e osserva che, tutto al contrario, in un contesto produttivo caratteriz­zato da una particolar­e e delicata specializz­azione, il criterio selettivo delle elevate competenze specialist­iche non è generico, né arbitrario, ma soddisfa la ratio della procedura collettiva di riduzione del personale, che è quella di consentire la prosecuzio­ne dell’attività aziendale con il minimo impatto sui livelli occupazion­ali dell’impresa.

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