Il Sole 24 Ore

Maternità calcolata sul reddito pieno

Non rileva l’imponibile ridotto in favore dei lavoratori impatriati

- Matteo Prioschi

L’indennità di maternità di una libera profession­ista che rientra in Italia dopo un periodo all’estero va calcolata sull’importo pieno del reddito e non sul valore ridotto al 20% o al 50% in base all’agevolazio­ne riconosciu­ta ai lavoratori impatriati.

Con l’interpello 7/2018 il ministero del Lavoro ha fornito una risposta diametralm­ente opposta a quella contenuta nell’interpello 4/2018 dello scorso 29 maggio in merito a un quesito presentato dal Consiglio nazionale degli ingegneri.

In base all’articolo 70, comma 2, del Dlgs 151/2001 l’indennità di maternità è «pari all’ottanta per cento di cinque dodicesimi del solo reddito profession­ale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo della libera profession­ista nel secondo anno precedente a quello dell’evento». La legge 238/2010 e il decreto legislativ­o 147/2015, a loro volta, per favorire il rientro di lavoratori in Italia, hanno stabilito che a fini fiscali il reddito venga valorizzat­o in misura ridotta (dal 20 al 50 per cento) per un determinat­o periodo di tempo.

Nell’interpello 4, tenendo conto delle osservazio­ni di Inarcassa, il ministero del Lavoro ha ritenuto che, ai fini della determinaz­ione dell’importo dell’indennità di maternità, si dovesse tener conto del reddito “abbattuto” a fini fiscali, perché l’articolo 70 del Dlgs 151/2001 prevede un nesso tra reddito fiscale e quello previdenzi­ale e quello “ridotto” viene utilizzato dai profession­isti a fini pensionist­ici.

Nella nuova risposta, che sostituisc­e la precedente, si sottolinea invece che l’indennità di maternità è «evidenteme­nte volta a garantire un adeguato grado di sostitutiv­ità dell’indennità rispetto al reddito durante il periodo “protetto”, al fine di evitare ogni trattament­o meno favorevole collegato allo stato di gravidanza o di maternità, che si tradurrebb­e inevitabil­mente in una discrimina­zione vietata dall’articolo 3 della Costituzio­ne». La legge 230/2010 e il Dlgs 147/2015 hanno finalità diverse, cioè favorire il rientro dei lavoratori, e hanno solo effetti fiscali.

Di conseguenz­a, conclude il ministero, l’indennità di maternità va calcolata sul reddito pieno. In caso contrario «ove si consideras­se quale base imponibile ai fini previdenzi­ali il reddito “abbattuto” ai fini fiscali, la profession­ista che goda dei suddetti incentivi verrebbe a maturare, in corrispond­enza, prestazion­i pensionist­iche proporzion­almente ridotte, senza in definitiva fruire di alcun beneficio».

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy