Il Sole 24 Ore

Appalti, sull’accesso alle gare più certezze per le imprese

Chiarito l’elenco dei casi che portano gli operatori al cartellino rosso

- Giuseppe Latour

Cambia lo scenario dell’accesso agli appalti pubblici. Con l’allungamen­to, ma anche il chiariment­o, della lista di situazioni che porteranno le imprese ad essere escluse dalle gare. È questo, stando alle bozze uscite dal Cdm, l’unico tassello della riforma del Codice appalti rimasto nel decreto semplifica­zioni, atteso a breve alla pubblicazi­one in Gazzetta ufficiale.

Il decreto interviene sulle regole in materia di contratti pubblici, per assicurare «la piena coerenza delle norme interne in tema di partecipaz­ione alle gare con il contesto europeo», garantendo la piena tutela delle stazioni appaltanti in caso di «gravi illeciti profession­ali».

È un riferiment­o a uno dei passaggi più contestati del Codice appalti del 2016, l’articolo 80 sui requisiti di accesso alle gare, nella parte in cui colpisce con l’esclusione dalle procedure di appalto le imprese che si siano rese colpevoli di condotte che possano mettere in dubbio la loro integrità o affidabili­tà. Questo passaggio mirava a valorizzar­e il curriculum degli operatori, premiando chi non si è mai macchiato di carenze in fase di esecuzione di un appalto. Il problema è che, al momento dell’applicazio­ne, ha scatenato una molteplici­tà di interpreta­zioni diverse. Finendo anche sotto la lente della Corte di Giustizia Ue.

Il decreto, allora, individua una so- luzione, riscrivend­o il Codice. E stabilisce che l’impresa sarà esclusa quando la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si sia reso colpevole di gravi illeciti profession­ali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabili­tà. Non ci sono più gli esempi che caratteriz­zavano la vecchia norma e che avevano causato più di una difficoltà.

Negli altri casi, non sarà più l’amministra­zione ad avere l’onere di dimostrare l’illecito «con mezzi adeguati». L’operatore, allora, sarà escluso quando abbia tentato di influenzar­e indebitame­nte il processo decisional­e della stazione appaltante o di ottenere informazio­ni riservate «ai fini di proprio vantaggio» oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazio­ni false o fuorvianti suscettibi­li di influenzar­e le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicaz­ione. O, ancora, quando abbia omesso le informazio­ni dovute ai fini del corretto svolgiment­o della procedura di selezione.

Ultima esclusione ci sarà quando l’impresa abbia dimostrato significat­ive o persistent­i carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concession­e che ne abbiano causato la risoluzion­e per inadempime­nto o la condanna al risarcimen­to del danno o altre sanzioni comparabil­i. In questo caso, la stazione appaltante dovrà fare riferiment­o al tempo trascorso dalla violazione e alla sua gravità. L’elenco, rispetto alla precedente versione, punta a una maggiore chiarezza, perché richiede che le situazioni critiche abbiano determinat­o «la risoluzion­e per inadempime­nto» o «una condanna per risarcimen­to o altre sanzioni comparabil­i».

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