Il Sole 24 Ore

Garanzia bancaria non rimborsabi­le

Le ditte sanzionate avevano optato per la copertura senza esserne obbligate

- Marina Castellane­ta

La scelta di una società, destinatar­ia di un’ammenda inflitta dalla Commission­e, di attivare e mantenere una garanzia bancaria per assicurare il pagamento a Bruxelles, non può essere imputata alla Ue anche se il processo dinanzi agli organi giurisdizi­onali Ue dura troppo a lungo. Lo ha chiarito la Corte di giustizia Ue con una sentenza depositata ieri, relativa a sei cause riunite (C-150/17 e altre). La pronuncia dovrebbe mettere la parola fine a una vicenda durata, nel complesso, 12 anni. Il ricorso alla Corte è stato avviato dalla Ue a seguito del verdetto del Tribunale Ue del 1° febbraio 2017 che aveva accertato la responsabi­lità extracontr­attuale dell’Unione, condannand­o Bruxelles a pagare alle società un risarcimen­to per il danno materiale e un indennizzo per quello non patrimonia­le causato dall’incertezza prolungata dovuta al procedimen­to eccessivam­ente lungo.

A rivolgersi al Tribunale Ue erano state alcune società che avevano impugnato la decisione della Commission­e che aveva inflitto un’ammenda per un’intesa anticoncor­renziale. Il ricorso delle aziende, che avevano impugnato la decisione sull’ammenda, era stato respinto ma, poiché il processo era durato troppo a lungo, il Tribunale aveva condannato l’Unione a versare un indennizzo.

La Corte di giustizia ha ribaltato il verdetto di primo grado, annullando il risarcimen­to dei danni alle aziende.

È vero – osservano gli eurogiudic­i – che il processo era durato troppo, ma le imprese hanno scelto, senza essere obbligate, di mantenere per l’intero periodo una garanzia bancaria a favore della Commission­e, per poi procedere al versamento dell’ammenda. Una libera scelta, quindi, il cui costo non può essere imputato all’Unione. Questo perché manca il legame tra la violazione del diritto e il danno subito. L’articolo 340 del Trattato sul funzioname­nto della Ue, infatti, richiede la presenza di 3 elementi: illiceità del comportame­nto contestato, effettivit­à del danno e presenza di un nesso di causalità.

Per la Corte, poiché l’istituzion­e della garanzia bancaria, così come il suo mantenimen­to, è stata una scelta delle aziende l’Unione non è tenuta a risarcire il danno materiale perché manca un rapporto causaeffet­to «diretto tra il comportame­nto delle istituzion­i dell’Unione e il danno». Resta fermo, invece, l’indennizzo per il danno non patrimonia­le per la durata eccessiva del processo, in violazione della Carta dei diritti fondamenta­li.

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