Garanzia bancaria non rimborsabile
Le ditte sanzionate avevano optato per la copertura senza esserne obbligate
La scelta di una società, destinataria di un’ammenda inflitta dalla Commissione, di attivare e mantenere una garanzia bancaria per assicurare il pagamento a Bruxelles, non può essere imputata alla Ue anche se il processo dinanzi agli organi giurisdizionali Ue dura troppo a lungo. Lo ha chiarito la Corte di giustizia Ue con una sentenza depositata ieri, relativa a sei cause riunite (C-150/17 e altre). La pronuncia dovrebbe mettere la parola fine a una vicenda durata, nel complesso, 12 anni. Il ricorso alla Corte è stato avviato dalla Ue a seguito del verdetto del Tribunale Ue del 1° febbraio 2017 che aveva accertato la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, condannando Bruxelles a pagare alle società un risarcimento per il danno materiale e un indennizzo per quello non patrimoniale causato dall’incertezza prolungata dovuta al procedimento eccessivamente lungo.
A rivolgersi al Tribunale Ue erano state alcune società che avevano impugnato la decisione della Commissione che aveva inflitto un’ammenda per un’intesa anticoncorrenziale. Il ricorso delle aziende, che avevano impugnato la decisione sull’ammenda, era stato respinto ma, poiché il processo era durato troppo a lungo, il Tribunale aveva condannato l’Unione a versare un indennizzo.
La Corte di giustizia ha ribaltato il verdetto di primo grado, annullando il risarcimento dei danni alle aziende.
È vero – osservano gli eurogiudici – che il processo era durato troppo, ma le imprese hanno scelto, senza essere obbligate, di mantenere per l’intero periodo una garanzia bancaria a favore della Commissione, per poi procedere al versamento dell’ammenda. Una libera scelta, quindi, il cui costo non può essere imputato all’Unione. Questo perché manca il legame tra la violazione del diritto e il danno subito. L’articolo 340 del Trattato sul funzionamento della Ue, infatti, richiede la presenza di 3 elementi: illiceità del comportamento contestato, effettività del danno e presenza di un nesso di causalità.
Per la Corte, poiché l’istituzione della garanzia bancaria, così come il suo mantenimento, è stata una scelta delle aziende l’Unione non è tenuta a risarcire il danno materiale perché manca un rapporto causaeffetto «diretto tra il comportamento delle istituzioni dell’Unione e il danno». Resta fermo, invece, l’indennizzo per il danno non patrimoniale per la durata eccessiva del processo, in violazione della Carta dei diritti fondamentali.