La tassazione agevolata degli importi della «Rita»
La Rita (Rendita integrativa temporanea assistita) è, per legge, fiscalmente agevolata. Ciò dovrebbe valere anche in caso di soggetto con i requisiti della pensione di anzianità che chiuda il rapporto di lavoro pochi mesi prima della maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia e chieda la Rita al fondo ex comma 4 dell’articolo 11 del Dlgs 252/2005. Vorrei sapere se l’interpretazione è corretta, atteso il consistente vantaggio fiscale che ne deriva. Per il solo fatto di uscire dall’azienda pochi mesi prima dell’età per la vecchiaia, il richiedente riceve nel giro di pochi mesi in forma di Rita l’intero capitale maturato, a tassazione sostitutiva agevolata, ed evita di destinare a rendita ordinaria, se nuovo iscritto, il 50%, e, se vecchio iscritto, le tasse pesanti per il ritiro del 100% del montante accantonato.
M.A. - TRIESTE
L’articolo 11, comma 4, del Dlgs 252/2005, così come modificato dai commi 168 e 169 della legge 205/2017 (di Bilancio 2018) ha istituito la Rita (Rendita integrativa temporanea assistita, legata ai fondi pensionistici complementari del settore privato e pubblico), che consiste in una prestazione pensionistica complementare fruibile dai lavoratori che abbiano maturato, alla data di presentazione della domanda, almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza, a condizione che abbiano aderito – appunto – ai fondi pensionistici complementari e che cessino l’attività lavorativa non prima di cinque anni dalla data di conseguimento della pensione di vecchiaia