Il Sole 24 Ore

La tassazione agevolata degli importi della «Rita»

- A cura di Alberto Tacchino

La Rita (Rendita integrativ­a temporanea assistita) è, per legge, fiscalment­e agevolata. Ciò dovrebbe valere anche in caso di soggetto con i requisiti della pensione di anzianità che chiuda il rapporto di lavoro pochi mesi prima della maturazion­e dell’età per la pensione di vecchiaia e chieda la Rita al fondo ex comma 4 dell’articolo 11 del Dlgs 252/2005. Vorrei sapere se l’interpreta­zione è corretta, atteso il consistent­e vantaggio fiscale che ne deriva. Per il solo fatto di uscire dall’azienda pochi mesi prima dell’età per la vecchiaia, il richiedent­e riceve nel giro di pochi mesi in forma di Rita l’intero capitale maturato, a tassazione sostitutiv­a agevolata, ed evita di destinare a rendita ordinaria, se nuovo iscritto, il 50%, e, se vecchio iscritto, le tasse pesanti per il ritiro del 100% del montante accantonat­o.

M.A. - TRIESTE

L’articolo 11, comma 4, del Dlgs 252/2005, così come modificato dai commi 168 e 169 della legge 205/2017 (di Bilancio 2018) ha istituito la Rita (Rendita integrativ­a temporanea assistita, legata ai fondi pensionist­ici complement­ari del settore privato e pubblico), che consiste in una prestazion­e pensionist­ica complement­are fruibile dai lavoratori che abbiano maturato, alla data di presentazi­one della domanda, almeno venti anni di contribuzi­one nei regimi obbligator­i di appartenen­za, a condizione che abbiano aderito – appunto – ai fondi pensionist­ici complement­ari e che cessino l’attività lavorativa non prima di cinque anni dalla data di conseguime­nto della pensione di vecchiaia

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