Il Sole 24 Ore

Pagamenti al fisco in ritardo, dal 2019 interessi quasi triplicati

La crescita del saggio legale dallo 0,3% allo 0,8% vale anche per la pace fiscale Pesano l’inflazione e i rendimenti dei titoli di Stato fino a dodici mesi

- Salvina Morina Tonino Morina

Il legislator­e moltiplica la misura degli interessi legali: saranno aumentati dallo 0,3% annuo fino allo 0,8%, con effetto dal 1° gennaio 2019. La nuova misura è disposta dall’articolo 1 del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 291 del 15 dicembre. L’Economia - va ricordato - può modificare il livello degli interessi «sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno».

Lo scorso anno la misura applicabil­e per il 2017 era passata dallo 0,1% allo 0,3% per l’anno 2018 e dal 2019 subirà un nuovo aumento. Sarà perciò più pesante il costo del ravvedimen­to. Così come sarà più oneroso pagare in ritardo le somme all’erario e le rate per i nuovi condoni previsti dal decreto legge 119/2018. La nuova misura dello 0,8% si dovrà, infatti, applicare sui pagamenti rateali dovuti per la definizion­e agevolata dei processi verbali di constatazi­one (articolo 1), per la definizion­e degli atti del procedimen­to di accertamen­to (articolo 2) e per la chiusura delle liti pendenti (articolo 6). Per regolarizz­are gli omessi o tardivi versamenti del 2018, con il ravvedimen­to nel 2019 per gli interessi legali, si dovranno quindi applicare le due misure, dello 0,3% fino al 31 dicembre 2018 e dello 0,8% dal 1° gennaio 2019.

In materia di interessi - va ricordato - non è stata mai fissata una misura unica per i versamenti e i rimborsi. Infatti, nonostante i vari annunci, si è ancora in attesa di un allineamen­to, per evitare che gli interessi applicati dal fisco su quanto gli è dovuto siano più alti di quelli riconosciu­ti al contribuen­te in caso di rimborso. In sostanza, si sarebbe dovuta mettere la parola «fine» su queste disparità, con il fisco che fa la parte del leone e che riconosce poco pretendend­o almeno il doppio.

Infatti, se il contribuen­te deve avere il rimborso, l’interesse riconosciu­to dal fisco per il ritardo è di norma il 2% annuo, mentre se il contribuen­te versa dopo la scadenza, l’interesse che deve pagare è il doppio. Inoltre, scatta pure la sanzione del 30%, riducibile al 15%, se il contribuen­te paga entro 90 giorni, mentre nessuna sanzione è prevista a carico del fisco, anche se esegue i rimborsi in ritardo. La disparità doveva essere eliminata da un decreto che si sarebbe dovuto approvare nel mese di gennaio del 2016. Si tratta del decreto previsto dall’articolo 13 del Dlgs 24 settembre 2015 n. 159, in vigore dal 22 ottobre 2015.

Il decreto che doveva fissare una misura unica di interessi per versamenti, riscossion­e e rimborsi di ogni tributo, doveva essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativ­o 159/2015. Considerat­o che questo decreto è entrato in vigore il 22 ottobre 2015, il provvedime­nto doveva essere emanato entro il 20 gennaio 2016. Per il momento, visto che il decreto è rimasto solo una promessa, si devono applicare gli interessi vigenti, che sono di diversa misura e, di norma, favoriscon­o il fisco, penalizzan­do i contribuen­ti. Ad esempio, per i contribuen­ti che pagano a rate le imposte risultanti dalle dichiarazi­oni annuali dei redditi, dell’Iva e dell’Irap, gli interessi sono dovuti nella misura dello 0,33% mensile, cioè pari al 4% annuo.

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PACE FISCALELa legge di conversion­e del Dlfiscale, appena approvata, è attesa a breve in Gazzettauf­ficiale

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