Solidarietà in bilico per le omesse ritenute
Saranno probabilmente le Sezioni Unite della Cassazione a definire se il soggetto che ha subìto una ritenuta d’acconto poi non versata dal sostituto resti esposto al recupero dell’importo (gravato di interessi e sanzioni) da parte dell’Amministrazione finanziaria. A stabilirlo è l’ordinanza 31742/2018 depositata il 7 dicembre, in cui si rimette al primo presidente il contrato giurisprudenziale, non senza parteggiare apertamente per una sconfessione dell’orientamento maggioritario che “incastra” sempre chi ha subìto la ritenuta.
Ma vediamo i termini del problema (si veda anche Il Quotidiano del Fisco del 16 aprile). Se il sostituito subisce la ritenuta (che viene versata) e non riceve la certificazione il problema non si pone. In questa ipotesi, infatti, il percettore può far valere i chiarimenti forniti dalla risoluzione 68/E/2009, richiamata anche dalla risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-08069 del 10 marzo 2016 (commissione Finanze della Camera), esibendo, in caso di controllo in base all’articolo 36-ter del Dpr 600/1973, la relativa fattura e la documentazione idonea a comprovare l’importo del compenso effettivamente percepito, al netto della ritenuta, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesta che la documentazione si riferisce a tale fattura e che, a fronte della stessa, non sono intervenuti altri pagamenti da parte del sostituto. Questa impostazione è stata rafforzata dalla stessa Cassazione, la quale ha stabilito che l’omessa esibizione della certificazione non preclude al contribuente di provare la trattenuta con documenti equipollenti (sentenza 14138/2017 e, più di recente, 18910/2018). Molto più delicato è, invece, il caso in cui il sostituto d’imposta, dopo aver trattenuto l’importo della ritenuta, non l’abbia poi versata all’Erario. Infatti, in diverse pronunce, la Corte di cassazione ha subordinato lo scomputo delle ritenute all’effettivo versamento, perché anche il sostituito sarebbe originariamente obbligato solidalmente al pagamento dell’imposta, fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto.