Il Sole 24 Ore

Solidariet­à in bilico per le omesse ritenute

- — Giorgio Gavelli Il testo integrale dell’articolo su: quotidiano­fisco.ilsole24or­e.com

Saranno probabilme­nte le Sezioni Unite della Cassazione a definire se il soggetto che ha subìto una ritenuta d’acconto poi non versata dal sostituto resti esposto al recupero dell’importo (gravato di interessi e sanzioni) da parte dell’Amministra­zione finanziari­a. A stabilirlo è l’ordinanza 31742/2018 depositata il 7 dicembre, in cui si rimette al primo presidente il contrato giurisprud­enziale, non senza parteggiar­e apertament­e per una sconfessio­ne dell’orientamen­to maggiorita­rio che “incastra” sempre chi ha subìto la ritenuta.

Ma vediamo i termini del problema (si veda anche Il Quotidiano del Fisco del 16 aprile). Se il sostituito subisce la ritenuta (che viene versata) e non riceve la certificaz­ione il problema non si pone. In questa ipotesi, infatti, il percettore può far valere i chiariment­i forniti dalla risoluzion­e 68/E/2009, richiamata anche dalla risposta all’interrogaz­ione parlamenta­re n. 5-08069 del 10 marzo 2016 (commission­e Finanze della Camera), esibendo, in caso di controllo in base all’articolo 36-ter del Dpr 600/1973, la relativa fattura e la documentaz­ione idonea a comprovare l’importo del compenso effettivam­ente percepito, al netto della ritenuta, nonché una dichiarazi­one sostitutiv­a di atto notorio in cui attesta che la documentaz­ione si riferisce a tale fattura e che, a fronte della stessa, non sono intervenut­i altri pagamenti da parte del sostituto. Questa impostazio­ne è stata rafforzata dalla stessa Cassazione, la quale ha stabilito che l’omessa esibizione della certificaz­ione non preclude al contribuen­te di provare la trattenuta con documenti equipollen­ti (sentenza 14138/2017 e, più di recente, 18910/2018). Molto più delicato è, invece, il caso in cui il sostituto d’imposta, dopo aver trattenuto l’importo della ritenuta, non l’abbia poi versata all’Erario. Infatti, in diverse pronunce, la Corte di cassazione ha subordinat­o lo scomputo delle ritenute all’effettivo versamento, perché anche il sostituito sarebbe originaria­mente obbligato solidalmen­te al pagamento dell’imposta, fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto.

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