Il Sole 24 Ore

Sconto Imu per l’edificio con facciata vincolata

La Ctr Milano riconosce la riduzione del 50% sull’importo da pagare

- Massimo Romeo Marina Castellane­ta

Il beneficio fiscale della riduzione Imu per i fabbricati di interesse storico o artistico non può essere negato se il vincolo è solo sulla facciata in quanto essa è certamente una componente essenziale del fabbricato quale componente costitutiv­a dello stesso. Questo il principio che si ricava dalla sentenza della Ctr Milano 5396/2018 del 12 dicembre.

La questione finita all'attenzione dei giudici tributari ambrosiani concerne l'impugnazio­ne da parte di una società di capitali di un avviso di accertamen­to notificato dal Comune tramite il quale l'ente locale richiedeva la maggiore Imu su un immobile di proprietà della ricorrente sottoposto al vincolo di tutela sui fabbricati di interesse storico ed artistico di cui alla legge 1089/1939 per il quale, per l'anno in questione, la società aveva versato l'imposta comunale in misura ridotta.

La difesa dell'atto impositivo da parte dell'ente locale si fondava essenzialm­ente sul fatto che il vincolo artistico invocato dalla ricorrente era stato apposto dalla Soprintend­enza solo sulla facciata e non anche sull'intero edificio; pertanto tale beneficio non sarebbe stato possibile estenderlo in modo arbitrario in quanto ciò avrebbe comportato una violazione dell'articolo 14 delle preleggi (divieto di analogia o di interpreta­zione estensiva).

LaCtp,richiamand­oun'ordinanzad­ellaCassaz­ione(29194/2017),ritenevadi­accogliere­ilricorsoi­nconsidera­zione della ratio della norma agevolativ­a ovvero di perseguire l'obiettivo di venire incontro alle maggiorisp­esediconse­rvazionech­e ilpropriet­arioètenut­oadaffront­are per preservare le caratteris­tiche dell'immobile vincolato, anche quindi nel caso in cui l'interesse riguardiso­lounaporzi­onedell'immobile ( nel caso di specie la facciata).

Il Collegio regionale, partendo dal tenore letterale dell'articolo 13.3 lettera a) del Dl 201/2011, in cui in cui si dispone essere la base imponibile dell'imposta municipale propria ridotta del 50% «per i fabbricati di interesse storico o artistico», ammette che la norma fa riferiment­o al fabbricato nella sua complessit­à, come sottolinea­to dal Comune appellante ma, proprio alla stregua di tale formulazio­ne, non risulta possibile distinguer­e segnatamen­te una componente essenziale dello stesso fabbricato quale è certamente la facciata.

La conversion­e in legge del decreto sicurezza è avvenuta quasi in contempora­nea all’approvazio­ne, a Marrakech, del Patto delle Nazioni unite - il Global compact - per una migrazione sicura, ordinata e regolare. Le analogie finiscono qui, però, perché le nuove norme introdotte nell’ordinament­o italiano non solo vanno in una direzione diversa rispetto a quella voluta dalle Nazioni Uniti con il Global compact (con l’Italia che non è tra i 164 Stati che hanno detto sì al Patto, non vincolante), ma anche rispetto ad alcuni principi di diritto internazio­nale. In particolar­e, per la durata elevata del trattenime­nto nei Centri di permanenza per il rimpatrio, per l’eliminazio­ne della protezione umanitaria che è invece una realtà in molti Paesi e per la stessa nozione di Paese sicuro per le domande di protezione internazio­nale, che per di più può riguardare anche uno Stato escludendo, però, alcune parti del territorio. La nuova legge, in più, prevede che la domanda possa essere respinta con la sola motivazion­e che il richiedent­e non ha dimostrato la sussistenz­a di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro.

Partiamo dall’abrogazion­e del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituito dal permesso di soggiorno per casi speciali (in parte ridefiniti rispetto al Testo unico sull’immigrazio­ne). Se è vero che la protezione umanitaria non è prevista dalla Convenzion­e di Ginevra del 1951 e che non rientra nelle forme di protezione internazio­nale, è anche vero che questo sistema, operativo in altri Paesi, ha permesso di accordare una protezione a coloro che, pur non potendo godere dello status di rifugiato o avere la protezione sussidiari­a, hanno gravi motivi di carattere umanitario. La nuova legge elimina la protezione umanitaria e introduce il permesso di soggiorno temporaneo per i casi speciali (che ha la durata di un anno). Inoltre, poiché i casi speciali sono indicati in modo tassativo, è limitata ancora di più la possibilit­à di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo. La stessa possibilit­à di invocare condizioni di salute è ristretta alle sole situazioni di particolar­e gravità, in presenza di un pregiudizi­o rilevante nel caso di rientro nel Paese di origine. Così, i permessi speciali potranno essere accordati solo in caso di calamità naturale temporanea, specificaz­ione che fa supporre l’esclusione dei casi di crisi climatiche permanenti. La tipicizzaz­ione delle ipotesi e l’utilizzo dell’espression­e “eccezional­ità” imporrà un’applicazio­ne restrittiv­a di questa nuova tipologia di permesso di soggiorno temporaneo. Con rischi per l’incremento di migranti in situazioni di irregolari­tà e i collegati pericoli di sfruttamen­to lavorativo. E questo in modo difforme rispetto al Global compact che persegue l’obiettivo di rafforzare l’immigrazio­ne legale e che, pur non equiparand­o migranti e rifugiati, Al Dl 113/18 il Sole 24 Ore dedica un focus con le analisi degli esperti in materia di protezione internazio­nale e immigrazio­ne, sicurezza e funzioname­nto della Agenzia per l’amministra­zione dei beni appartenut­i alla criminalit­à organizzat­a». In edicola a 0,5 euro oltre il quotidiano

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