Sconto Imu per l’edificio con facciata vincolata
La Ctr Milano riconosce la riduzione del 50% sull’importo da pagare
Il beneficio fiscale della riduzione Imu per i fabbricati di interesse storico o artistico non può essere negato se il vincolo è solo sulla facciata in quanto essa è certamente una componente essenziale del fabbricato quale componente costitutiva dello stesso. Questo il principio che si ricava dalla sentenza della Ctr Milano 5396/2018 del 12 dicembre.
La questione finita all'attenzione dei giudici tributari ambrosiani concerne l'impugnazione da parte di una società di capitali di un avviso di accertamento notificato dal Comune tramite il quale l'ente locale richiedeva la maggiore Imu su un immobile di proprietà della ricorrente sottoposto al vincolo di tutela sui fabbricati di interesse storico ed artistico di cui alla legge 1089/1939 per il quale, per l'anno in questione, la società aveva versato l'imposta comunale in misura ridotta.
La difesa dell'atto impositivo da parte dell'ente locale si fondava essenzialmente sul fatto che il vincolo artistico invocato dalla ricorrente era stato apposto dalla Soprintendenza solo sulla facciata e non anche sull'intero edificio; pertanto tale beneficio non sarebbe stato possibile estenderlo in modo arbitrario in quanto ciò avrebbe comportato una violazione dell'articolo 14 delle preleggi (divieto di analogia o di interpretazione estensiva).
LaCtp,richiamandoun'ordinanzadellaCassazione(29194/2017),ritenevadiaccogliereilricorsoinconsiderazione della ratio della norma agevolativa ovvero di perseguire l'obiettivo di venire incontro alle maggiorispesediconservazioneche ilproprietarioètenutoadaffrontare per preservare le caratteristiche dell'immobile vincolato, anche quindi nel caso in cui l'interesse riguardisolounaporzionedell'immobile ( nel caso di specie la facciata).
Il Collegio regionale, partendo dal tenore letterale dell'articolo 13.3 lettera a) del Dl 201/2011, in cui in cui si dispone essere la base imponibile dell'imposta municipale propria ridotta del 50% «per i fabbricati di interesse storico o artistico», ammette che la norma fa riferimento al fabbricato nella sua complessità, come sottolineato dal Comune appellante ma, proprio alla stregua di tale formulazione, non risulta possibile distinguere segnatamente una componente essenziale dello stesso fabbricato quale è certamente la facciata.
La conversione in legge del decreto sicurezza è avvenuta quasi in contemporanea all’approvazione, a Marrakech, del Patto delle Nazioni unite - il Global compact - per una migrazione sicura, ordinata e regolare. Le analogie finiscono qui, però, perché le nuove norme introdotte nell’ordinamento italiano non solo vanno in una direzione diversa rispetto a quella voluta dalle Nazioni Uniti con il Global compact (con l’Italia che non è tra i 164 Stati che hanno detto sì al Patto, non vincolante), ma anche rispetto ad alcuni principi di diritto internazionale. In particolare, per la durata elevata del trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio, per l’eliminazione della protezione umanitaria che è invece una realtà in molti Paesi e per la stessa nozione di Paese sicuro per le domande di protezione internazionale, che per di più può riguardare anche uno Stato escludendo, però, alcune parti del territorio. La nuova legge, in più, prevede che la domanda possa essere respinta con la sola motivazione che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro.
Partiamo dall’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituito dal permesso di soggiorno per casi speciali (in parte ridefiniti rispetto al Testo unico sull’immigrazione). Se è vero che la protezione umanitaria non è prevista dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e che non rientra nelle forme di protezione internazionale, è anche vero che questo sistema, operativo in altri Paesi, ha permesso di accordare una protezione a coloro che, pur non potendo godere dello status di rifugiato o avere la protezione sussidiaria, hanno gravi motivi di carattere umanitario. La nuova legge elimina la protezione umanitaria e introduce il permesso di soggiorno temporaneo per i casi speciali (che ha la durata di un anno). Inoltre, poiché i casi speciali sono indicati in modo tassativo, è limitata ancora di più la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo. La stessa possibilità di invocare condizioni di salute è ristretta alle sole situazioni di particolare gravità, in presenza di un pregiudizio rilevante nel caso di rientro nel Paese di origine. Così, i permessi speciali potranno essere accordati solo in caso di calamità naturale temporanea, specificazione che fa supporre l’esclusione dei casi di crisi climatiche permanenti. La tipicizzazione delle ipotesi e l’utilizzo dell’espressione “eccezionalità” imporrà un’applicazione restrittiva di questa nuova tipologia di permesso di soggiorno temporaneo. Con rischi per l’incremento di migranti in situazioni di irregolarità e i collegati pericoli di sfruttamento lavorativo. E questo in modo difforme rispetto al Global compact che persegue l’obiettivo di rafforzare l’immigrazione legale e che, pur non equiparando migranti e rifugiati, Al Dl 113/18 il Sole 24 Ore dedica un focus con le analisi degli esperti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza e funzionamento della Agenzia per l’amministrazione dei beni appartenuti alla criminalità organizzata». In edicola a 0,5 euro oltre il quotidiano