Riciclaggio, basta il dolo eventuale
Sufficiente la consapevolezza della provenienza delittuosa delle somme investite
Una sentenza della Cassazione pubblicata ieri ( la 56633/18), fissa due importanti principi di diritto sull’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio di apparente segno opposto: imputabilità anche sulla base del dolo eventuale e insufficienza delle presunzioni semplici ai fini della prova della sussistenza dell’elemento psicologico.
Nel caso esaminato, infatti, è stata considerata sufficiente, ai fini della contestazione del reato di riciclaggio, la costituzione di una società londinese, anche se poi tale società non era servita allo scopo per cui era stata creata. La Cassazione ha ritenuto sufficiente il semplice dolo eventuale, perché la costituzione della «società schermo» londinese era stata effettuata al solo scopo di far rientrare illecitamente i capitali in Italia e di ciò era prova l’incarico conferito all’imputato dai clienti.
La Cassazione sul punto ha annullato la sentenza impugnata, affermando che per dimostrare la sussistenza del reato presupposto del riciclaggio sarebbe stato necessario provare l’omessa dichiarazione dei redditi e l’evasione dell’imposta relativamente all’anno in contestazione, ossia il reato tributario presupposto degli stessi clienti. Quanto sopra poiché da dichiarazioni testimoniali risultava che le somme erano detenute in Svizzera da oltre venti anni. La Corte tuttavia ha precisato che il motivo dell’annullamento non è nell’intervenuta prescrizione del reato tributario presupposto, ma nella mancata raggiunta prova da parte della pubblica accusa della condotta delittuosa da parte dei clienti dell’imputato.
Altro elemento degno di nota è la valutazione dell’elemento soggettivo che la Cassazione dà del riciclatore. In questo caso, infatti, la Cassazione ribadisce attualizzandolo il principio secondo cui si ha dolo eventuale di riciclaggio quando chi agisce ha presente la concreta possibilità e quindi ne accetta consapevolmente il rischio della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito. La Cassazione penale (sentenza 56633/18) fornisce linee guida in tema di riciclaggio; per la condotta, per il rapporto tra il reato presupposto (in questo caso tributario), per l'elemento psicologico dell'agente. Si conferma l'orientamento che la prescrizione del reato presupposto non implica la caducazione automatica del delitto di riciclaggio.
C'è riciclaggio anche se vengono effettuati movimentazioni di denaro tramite bonifici bancari che assicurano la tracciabilità delle operazioni. Il reato è da considerarsi a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata attuabile anche in maniera frammentaria. Il dolo può essere eventuale ma la prova del reato presupposto deve essere fornita dall'accusa
Da considerare anche la condanna dell’imputato per emissione e utilizzo di fatture per prestazioni inesistenti (articoli 2 e 8, Dlgs 74/2000): infatti il complesso «marchingegno» così come indicato dalla Suprema Corte sarebbe consistito nella classica triangolazione tra società italiane ed estere giustificate da fatture attive e passive inesistenti. Nel caso in questione, un’accurata indagine della Guardia di Finanza aveva appurato che le due società italiane che avevano emesso e utilizzato fatture per prestazioni inesistenti non erano operative e quindi non avevano potuto aver svolto alcuna attività, inoltre avevano il medesimo oggetto sociale ed erano state amministrate entrambe dal medesimo imputato.
Le conclusioni che si possono trarre dal caso esaminato dalla Cassazione saranno utile strumento di interpretazione anche per i tecnici. Il monito dei giudici è, infatti, chiaro: ai fini del reato di riciclaggio è sufficiente la consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro anche se prova del reato presupposto, in questo caso, deve essere fornita dall’accusa.
1. Le linee guida
2. Il reato