Il Sole 24 Ore

Alloggio del portiere sempre gratuito e legato al contratto di lavoro

Spetta solo a chi riveste una delle qualifiche A2, A4, A7 e A9 previste dal Ccnl Le bollette sono a carico del condominio, ma entro i limiti stabiliti dal contratto

- Vincenzo Di Domenico

L’alloggio del portiere, spesso, si trova nello stesso stabile in cui il lavoratore presta la sua attività. L’utilizzo è gratuito, come indicato all’articolo 16 del Contratto collettivo di lavoro (Cnl Dipendenti da proprietar­i di fabbricati) e cessa nel momento in cui termina anche il rapporto di lavoro.

Quando è previsto l’alloggio

Alla Corte di cassazione si è rivolta una dipendente, assunta come pulitrice, la quale asseriva la sussistenz­a di un rapporto di portierato al posto di quello di pulitrice, in quanto l’assemblea dei condòmini le aveva dato in concession­e a titolo gratuito e senza il pagamento delle spese, un’abitazione all’interno del condominio ed essendo presente nello stabile in orari extra-lavorativi pensò che la sua mansione non era quella di pulitrice bensì di portiera. Nei fatti c’è di mezzo quanto stabilisce il contratto collettivo che attribuisc­e, a coloro che vengono assunti come portieri con profili profession­ali A2, A4, A7 e A9, l’alloggio di servizio. Comunque, il condominio può concedere anche ad altri lavoratori l’uso dell’alloggio, seguendo una logica di “miglior favore”. Come finì per la nostra addetta alle pulizie? Che la richiesta del riconoscim­ento di un’altra tipologia di rapporto - che avrebbe comportato il conseguent­e pagamento delle differenze retributiv­e - è stata rigettata (sentenza 23049/2017).

Alloggio e assunzione

Il condominio che sta assumendo un portiere con alloggio deve garantire da subito la disponibil­ità dell’abitazione? No. Se è previsto un periodo di prova, le parti possono convenire che durante quella fase, o anche per un lasso di tempo superiore nel caso in cui l’alloggio non sia ancora disponibil­e, il portiere non ne usufruisca (articolo 29 del Cnl).

Tale pratica è consigliat­a, consideran­do che durante il periodo di prova il contratto può essere risolto in qualsiasi momento da entrambe le parti e potrebbe risultare complicata la liberazion­e immediata dell’alloggio ormai occupato. Al posto dell’abitazione spetta però al portiere un’indennità sostitutiv­a, pari ai giorni in cui non ha usufruito dell’immobile.

Quando il portiere entrerà nell’alloggio, chi pagherà le bollette? La retribuzio­ne dovuta ai portieri con alloggio di servizio comprende un contributo per l’energia elettrica nella misura di 40 kWh mensili, l’acqua nella misura di 120 mc annui, il riscaldame­nto centralizz­ato. Se l’impianto è autonomo, al custode è dovuto un rimborso calcolato sulla base della cubatura dell’abitazione, per il periodo di accensione. Qualora il portiere assunto abbia un proprio appartamen­to al di fuori del condominio, dovrà tener presente che ha l’obbligo di dimorarvi, anche in ottemperan­za al dovere di reperibili­tà nelle fasce orarie prestabili­te.

Le dimensioni

È d’obbligo la presenza di due ambienti, di cui uno adibito a cucina, oppure tre ambienti se la famiglia del custode è composta da quattro persone. Naturalmen­te, è possibile mettere a disposizio­ne dimensioni più grandi, consentend­one sempre il godimento gratuito, salvo pattuizion­i scritte in senso contrario. L’alloggio dovrà essere impiegato esclusivam­ente come abitazione del lavoratore e della sua famiglia.

Fine del rapporto di lavoro

Una volta esaurito il rapporto di lavoro con un condominio, un portiere di Milano rifiutava di lasciare l’alloggio, che serviva invece per il nuovo portiere assunto. Da qui, la sentenza 6 dicembre 2016 del Tribunale di Milano, con cui l’ex-custode veniva condannato al rilascio dell’immobile. La concession­e in godimento dell’immobile, infatti, non è un rapporto di locazione, ma è una prestazion­e accessoria del rapporto di lavoro e ne rappresent­a un parziale corrispett­ivo: segue dunque le sorti del contratto a cui è strettamen­te collegata, con il conseguent­e obbligo di rilascio al termine della cessazione del rapporto.

Salvo che nel caso di risoluzion­e per giusta causa, che prevede il licenziame­nto in tronco, il Cnl presuppone, all’articolo 110, un preavviso di tre mesi per il licenziame­nto del portiere che usufruisce dell’alloggio di servizio (periodo che scende a 45 giorni per i lavoratori senza alloggio). Se però il motivo del licenziame­nto fosse la soppressio­ne del servizio di portierato, il preavviso allora sarebbe di 12 mesi.

Se, più sempliceme­nte, il portiere va in vacanza e i condomini decidono di sostituirl­o per quei giorni, che ne è dell’alloggio? Di certo non verrà occupato dal sostituto, al quale spetterà però un’indennità sostitutiv­a proporzion­ata al periodo lavorato.

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