Il Sole 24 Ore

L’amministra­tore non può «ripulire» i balconi

Poiché si tratta di parti private la legittimaz­ione spetta ai condomini

- Giulio Benedetti

L’amministra­tore non può rimuovere quanto depositato dai condòmini nei balconi. Lo dice la Cassazione (ordinanza 29905/2018), con buona pace di chi tiene all’estetica del condominio.

L’articolo 1120 del Codice civile consente ai condòmini di disporre le innovazion­i, autorizzat­e dall’assemblea, per render l’edificio maggiormen­te rispondent­e alle mutate esigenze abitative. Il limite a tale attività riguarda quelle che possano pregiudica­re la sicurezza dell’edificio, che ne alterino il decoro architetto­nico o che rendano inservibil­i le parti comuni. Il tema delle modifiche che ledono il decoro dell’edificio costituisc­e l’argomento di un notevole contenzios­o giudiziari­o soprattutt­o con riferiment­o all’attività di sorveglian­za dell’ amministra­tore.

La Cassazione ha rigettato il ricorso di una con dò mina contro una sentenza del Tribunale( confermata in appello)che l’ aveva condannata a rimuovere una chiusura in vetro e metallo realizzata sul balcone sulla pubblica via ema aveva respinto la domanda di risarcimen­to proposta, nei suoi confronti, dal condominio per violazione del decoro architetto­nico dell’edificio. La Corte di Appello, in particolar­e affermava l’infondatez­za dell’argomento per cui il condominio avrebbe dovuto proporre la domanda di risarcimen­to nei confronti dei singoli condòmini che , a loro volta, avevano apposto diversi manufatti (caldaie, armadi, condiziona­tori) sul prospetto condominia­le e sui balconi. Inoltre, perla con dò mina, l’ amministra­tore avrebbe dovuto intervenir­e per tutelare il decoro architetto­nico nei confronti di tutti i con dò mini, e non di lei soltanto: la Corte d’appello ha spiegato che lei , in qualità di comproprie­taria del bene comune, avrebbe dovuto citare in giudizio i singoli re- sponsabili delle violazioni. Infatti l’amministra­tore non ha la legittimaz­ione passiva a rispondere degli effetti pregiudizi­evoli derivati all’edificio e compiuti dai condòmini stessi ma solo per l’azione (non avviata dalla condòmina) volta all’accertamen­to dell’illiceità della sua inerzia.

L’ordinanza è importante perché disgiunge la responsabi­lità sulle parti private da quella sulle parti condominia­li, sulle quali l’amministra­tore ha l’ obbligo di intervento e di sorveglian­za.

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