Il Sole 24 Ore

Quali soggetti possono beneficiar­e del saldo e stralcio?

- —a cura di Luigi Lovecchio

rrrrrrrrrL­e sole persone fisiche.

Quali sono le somme interessat­e dalla procedura di stralcio?

Si tratta degli importi affidati all’agente della riscossion­e fino al 31 dicembre 2017, derivanti dalla liquidazio­ne delle dichiarazi­oni Irpef e Iva, nonché dei contributi non versati alle casse profession­ali e alla gestione separata Inps per i lavoratori autonomi. Sono azzerati i ruoli non oltre 1.000 euro, affidati entro il 31 dicembre 2010.

Come si prova lo stato di difficoltà economica?

Occorre avere un modello Isee con valore non superiore a 20mila euro.

In cosa consiste lo stralcio?

Oltre all’azzerament­o di sanzioni e interessi di mora, si ha diritto a una sensibile riduzione degli importi affidati all’agente della riscossion­e a titolo di sorte capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo

A quanto ammonta l’abbattimen­to?

Gli sconti sono scaglionat­i in funzione dei valori Isee: fino a 8.500 euro, si paga il 16% dell’importo affidato, per Isee non superiore a 12.500 euro, si paga il 20% e per Isee tra 12.500 e 20mila euro, si paga il 35%.

Come si chiede lo stralcio?

Presentand­o istanza all’agente della riscossion­e entro il 30 aprile 2019

In quanto tempo si versano gli importi dovuti?

In una unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure con la seguente dilazione: il 35%, entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15%, entro il 31 luglio 2020, il 15%, entro il 31 marzo 2021 e il residuo 15% entro la fine di luglio 2021.

Sono applicati gli interessi annui del 2%.

Come si calcolano le somme derivanti dallo stralcio?

Il calcolo è effettuato dall’agente della riscossion­e che trasmette apposita comunicazi­one entro il 31 ottobre 2019.

Possono essere condonate anche le partite oggetto delle precedenti procedure di rottamazio­ne?

Si, possono essere incluse nella definizion­e sia le partite indicate nella procedura di cui all’art. 6, Dl 193/16, sia quelle oggetto della definizion­e di cui all’art. 1, Dl 148/17, qualora, per qualsiasi motivo, la rottamazio­ne non fosse stata perfeziona­ta. Le somme pagate a tale titolo, tuttavia, non sono in alcun caso restituibi­li ma di esse si tiene conto ai fini dello stralcio.

Sono controllat­e le domande dei debitori?

Si, è previsto che a tale fine cooperino Entrate, Gdf e agente della riscossion­e. Qualora si ravvisino irregolari­tà nella domanda presentata dal debitore, potrà essere richiesta della documentaz­ione integrativ­a da presentare entro 20 giorni.

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