Maxisconto sui debiti fiscali Pagamenti fino a cinque rate
Arriva la sanatoria sulle cartelle per cittadini in difficoltà economiche con Isee fino a 20mila euro - Previste tre aliquote: 16, 20 e 35% del dovuto - Niente sanzioni e interessi
Il decimo condono.
Dopo la raffica di condoni del decreto fiscale, la legge di Bilancio porta in dote anche la sanatoria («saldo e stralcio») per i cittadini in difficoltà economiche. Il saldo e stralcio delle cartelle riguarda gli importi affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017 e derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni annuali Iva e redditi. La sanatoria riguarda anche i contributi dovuti dagli iscritti alle casse professionali e alla gestione separata Inps dei lavoratori autonomi. Sono interessate le sole persone fisiche in possesso di valori Isee non superiori a 2omila euro.
Gli sconti, che riguardano anche la sorte capitale, saranno scaglionati in funzione del valore Isee. La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2019. Il versamento, inoltre, potrà essere scaglionato fino al 2021.
Deve dunque trattarsi di affidamenti eseguiti sino alla fine dello scorso anno riguardanti non solo il semplice omesso versamento di Irpef e Iva, ma anche la correzione dei dati dichiarati. A questi ai aggiungono i contributi non versati alle casse professionali e a quelle separate dei lavoratori autonomi.
Oltre al totale azzeramento di sanzioni e interessi di mora, lo stralcio comporta l’obbligo di versare il 16% delle somme affidate, compresi gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, in caso di Isee non superiore a 8.500 euro, il 20%, in caso di Isee compreso tra 8.501 e 12.500 euro, il 35%, in caso di Isee superiore a 12.500 euro, con il limite massimo di 20mila euro. Occorre inoltre pagare l’aggio di riscossione sulle somme stralciate e il rimborso delle spese esecutive e di notifica della cartella.
Indipendentemente dal requisito Isee, sono ammessi di diritto alla sanatoria tutti i soggetti per i quali, alla data di presentazione della domanda, risulta aperta la procedura di liquidazione dei beni di proprietà, nell’ambito della disciplina della composizione della crisi da sovra indebitamento, secondo l’articolo 14-ter, legge n. 3 del 2012. In tale eventualità, lo stralcio comporta il pagamento del 10% del totale affidato.
L’accesso al saldo e stralcio si esegue tramite la trasmissione di una apposita istanza, pubblicata dall’Ader, entro il 30 aprile 2019. In tale istanza, il debitore attesta la sussistenza dei requisiti di legge e il numero delle rate.
Il versamento può essere effettuato in una unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure per il 35%, entro la medesima data, per il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15%, entro il 31 luglio 2020, per il 15%, entro il 31 marzo 2021 e per il residuo 15% entro la fine di luglio 2021. L’agente della riscossione comunica le somme dovute entro il 31 ottobre 2019. Lo stralcio è ammesso anche per i carichi già inclusi nelle due rottamazioni precedenti, in caso di decadenza dalle stesse. Le somme versate medio tempore sono definitivamente acquisite, ma di esse si tiene conto ai fini della definizione.
Sembra inoltre di capire che la rinuncia dello Stato agli importi stralciati sia definitiva e non dipenda quindi dall’integrale e puntuale pagamento delle somme indicate nella richiesta di sanatoria.
Gli organi dell’amministrazione finanziaria e l’agente della riscossione inoltre procedono al controllo della veridicità delle attestazioni del contribuente. In caso di irregolarità, il debitore è tenuto a produrre la documentazione richiesta entro 20 giorni. Se il debitore non risponde tempestivamente nonché in ipotesi di irregolarità o falsità, non si producono gli effetti di legge e resta dovuto l’intero carico.