Per l’acquisto dei registratori di cassa bonus all’esercente e non al fornitore
Esonero dall’e-fattura per i dati che finiscono nel sistema Tessera sanitaria
In quattro mosse la legge di Bilancio 2019 introduce gli ultimi correttivi alla fattura elettronica obbligatoria tra privati e definisce meglio la fruizione del credito d’imposta per gli adeguamenti che gli operatori saranno chiamati a fare per la trasmissione telematica dei corrispettivi.
In particolare, la legge, in attesa del via libera definitivo prevede: • una definizione degli utilizzi ammessi dei dati inviati al sistema della tessera sanitaria (Sts) e un’ estensione oggettiva dell’esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari;
• abroga l’obbligo di fatturazione e registrazione per i committenti/ cessionari per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità stipulati con associazioni sportive dilettantistiche (si veda l’articolo nella pagina seguente);
• conferma l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti che usufruiscono della flat tax, ma che hanno redditi tra 65.001 e 100mila euro; • cambia il soggetto destinatario del credito d’imposta spettante per l’adeguamento all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi.
La legge di Bilancio, in primo luogo, prevede, per il solo 2019, l’esonero dall’emissione della fattura elettronica per tutti i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria (Sts) ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata. In particolare, a differenza di quanto stabilito nel Dl 119/2018, l’esonero riguarda tutti i dati da inviare e quindi generalizza l’esonero anche se per il singolo dato possa essere effettuato dal paziente un rifiuto all’invio.
Proprio per questo, anche in ossequio al provvedimento del 15 novembre 2018 del Garante della privacy, la stessa legge di Bilancio chiarisce che i dati trasmessi al Sts potranno essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per due finalità: 1) per garantire l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale (si pensi, appunto, alla compilazione del 730 precompilato); 2) monitorare, in forma aggregata, la spesa sanitaria complessiva pubblica e privata .
Con un decreto del ministero dell’Economia, di concerto con il ministero della Salute e per la Pubblica amministrazione, sentito il Garante della privacy, saranno definiti i termini e gli ambiti di utilizzo dei dati, i tipi di dati che potranno essere trattati, le operazioni eseguibili e le misure per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato.
Tornando alla fattura elettronica, restano invariati gli obblighi di emissione per medici e strutture sanitarie per tutte le prestazioni che non riguardano situazioni in cui è obbligatorio l’invio dei dati al Sts. Si pensi, per i medici, agli interventi presso imprese ovvero per i servizi medici forniti tra professionisti o verso strutture sanitarie.
Mentre i soggetti forfettari di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 190/2014, restano esclusi dall’obbligo di emissione della fattura elettronica nei confronti dei privati, al contrario, i soggetti ammessi al regime della flat tax sono obbligati a emettere la fattura elettronica nel caso in cui i compensi o i ricavi percepiti nel periodo d’imposta siano compresi tra 65.001 e 100.000 euro.
Tale regime decorre dal 1° gennaio 2020, pertanto i soggetti che a oggi non rientrano nel regime forfettario previsto dalla legge di stabilità del 2015, dal 1° gennaio 2019 saranno comunque obbligati a emettere la fattura elettronica per tutte le prestazioni di servizio e le cessioni di beni effettuati nei confronti di soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato. L’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi che entrerà in vigore dal 1° luglio 2019 (per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro), e dal 1° gennaio 2020 per gli altri, impone degli adeguamenti tecnologici con l’adozione dei registratori telematici. Per tale adeguamento è previsto un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta per un massimo di 250 euro (in caso d’acquisto) e di 50 euro in caso di adattamento). Tale beneficio sarà fruibile direttamente da parte del soggetto obbligato alla memorizzazione e trasmissione dei dati sotto forma di credito d’imposta (per esempio commerciante o esercente) e non più del fornitore o installatore delle macchine che doveva riconoscerlo al cliente sotto forma di scontistica. La modifica risolve un problema di non poco conto; infatti, nella precedente formulazione, il beneficio, in molti casi, non sarebbe stato effettivamente fruibile per mancanza di capienza del reddito del fornitore/installatore.