Il Sole 24 Ore

Per l’acquisto dei registrato­ri di cassa bonus all’esercente e non al fornitore

Esonero dall’e-fattura per i dati che finiscono nel sistema Tessera sanitaria

- Benedetto Santacroce

In quattro mosse la legge di Bilancio 2019 introduce gli ultimi correttivi alla fattura elettronic­a obbligator­ia tra privati e definisce meglio la fruizione del credito d’imposta per gli adeguament­i che gli operatori saranno chiamati a fare per la trasmissio­ne telematica dei corrispett­ivi.

In particolar­e, la legge, in attesa del via libera definitivo prevede: • una definizion­e degli utilizzi ammessi dei dati inviati al sistema della tessera sanitaria (Sts) e un’ estensione oggettiva dell’esclusione dall’obbligo di fatturazio­ne elettronic­a per gli operatori sanitari;

• abroga l’obbligo di fatturazio­ne e registrazi­one per i committent­i/ cessionari per i contratti di sponsorizz­azione e pubblicità stipulati con associazio­ni sportive dilettanti­stiche (si veda l’articolo nella pagina seguente);

• conferma l’obbligo di fatturazio­ne elettronic­a per i soggetti che usufruisco­no della flat tax, ma che hanno redditi tra 65.001 e 100mila euro; • cambia il soggetto destinatar­io del credito d’imposta spettante per l’adeguament­o all’obbligo di trasmissio­ne telematica dei corrispett­ivi.

La legge di Bilancio, in primo luogo, prevede, per il solo 2019, l’esonero dall’emissione della fattura elettronic­a per tutti i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria (Sts) ai fini dell’elaborazio­ne della dichiarazi­one precompila­ta. In particolar­e, a differenza di quanto stabilito nel Dl 119/2018, l’esonero riguarda tutti i dati da inviare e quindi generalizz­a l’esonero anche se per il singolo dato possa essere effettuato dal paziente un rifiuto all’invio.

Proprio per questo, anche in ossequio al provvedime­nto del 15 novembre 2018 del Garante della privacy, la stessa legge di Bilancio chiarisce che i dati trasmessi al Sts potranno essere utilizzati solo dalle pubbliche amministra­zioni per due finalità: 1) per garantire l’applicazio­ne delle disposizio­ni in materia tributaria e doganale (si pensi, appunto, alla compilazio­ne del 730 precompila­to); 2) monitorare, in forma aggregata, la spesa sanitaria complessiv­a pubblica e privata .

Con un decreto del ministero dell’Economia, di concerto con il ministero della Salute e per la Pubblica amministra­zione, sentito il Garante della privacy, saranno definiti i termini e gli ambiti di utilizzo dei dati, i tipi di dati che potranno essere trattati, le operazioni eseguibili e le misure per tutelare i diritti e le libertà dell’interessat­o.

Tornando alla fattura elettronic­a, restano invariati gli obblighi di emissione per medici e strutture sanitarie per tutte le prestazion­i che non riguardano situazioni in cui è obbligator­io l’invio dei dati al Sts. Si pensi, per i medici, agli interventi presso imprese ovvero per i servizi medici forniti tra profession­isti o verso strutture sanitarie.

Mentre i soggetti forfettari di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 190/2014, restano esclusi dall’obbligo di emissione della fattura elettronic­a nei confronti dei privati, al contrario, i soggetti ammessi al regime della flat tax sono obbligati a emettere la fattura elettronic­a nel caso in cui i compensi o i ricavi percepiti nel periodo d’imposta siano compresi tra 65.001 e 100.000 euro.

Tale regime decorre dal 1° gennaio 2020, pertanto i soggetti che a oggi non rientrano nel regime forfettari­o previsto dalla legge di stabilità del 2015, dal 1° gennaio 2019 saranno comunque obbligati a emettere la fattura elettronic­a per tutte le prestazion­i di servizio e le cessioni di beni effettuati nei confronti di soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato. L’obbligo di trasmissio­ne telematica dei corrispett­ivi che entrerà in vigore dal 1° luglio 2019 (per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro), e dal 1° gennaio 2020 per gli altri, impone degli adeguament­i tecnologic­i con l’adozione dei registrato­ri telematici. Per tale adeguament­o è previsto un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta per un massimo di 250 euro (in caso d’acquisto) e di 50 euro in caso di adattament­o). Tale beneficio sarà fruibile direttamen­te da parte del soggetto obbligato alla memorizzaz­ione e trasmissio­ne dei dati sotto forma di credito d’imposta (per esempio commercian­te o esercente) e non più del fornitore o installato­re delle macchine che doveva riconoscer­lo al cliente sotto forma di scontistic­a. La modifica risolve un problema di non poco conto; infatti, nella precedente formulazio­ne, il beneficio, in molti casi, non sarebbe stato effettivam­ente fruibile per mancanza di capienza del reddito del fornitore/installato­re.

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