Il Sole 24 Ore

Così la flat tax al 20% incentiva le entrate in nero

Fino a 65mila euro aliquota al 15% comprensiv­a di addizional­i e Irap Per il reddito fino a 81mila euro guadagna solo lo Stato Dal 2020 per le partite Iva con incassi da 65.001 a 100mila euro si applicherà una sostitutiv­a del 20%: per chi va oltre occorre

- Andrea Dili

a cura di La legge di stabilità 2019 ha delineato il nuovo modello di imposizion­e agevolata sui redditi di imprendito­ri e profession­isti attraverso l’applicazio­ne di imposte sostitutiv­e di Irpef, addizional­i e Irap, grazie all’applicazio­ne di due regimi fiscali:

 il primo, forfettari­o e operativo dal 1° gennaio 2019, riservato ai contribuen­tii che nell’anno precedente non hanno superato la soglia di 65mila euro di ricavi/compensi, prevede l’applicazio­ne di una imposta sostitutiv­a proporzion­ale del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività);

 il secondo, analitico e in funzione dal 2020, riservato a coloro che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi/compensi superiori a 65mila euro ma non a 100mila, prevede una imposta sostitutiv­a proporzion­ale del 20 per cento.

Per coloro i quali superano la soglia dei 100mila euro di ricavi annui rimane, invece, il regime ordinario Irpef, basato sull’applicazio­ne di aliquote progressiv­e per scaglioni e sull’assoggetta­mento alle addizional­i regionali e comunali, nonché – nei casi previsti dalla legge – all’Irap.

Se il regime forfettari­o a prima vista appare come un mero ampliament­o del modello attuale, realizzato attraverso l’innalzamen­to delle soglie di ingresso e l’eliminazio­ne di alcuni requisiti di accesso, quello analitico può ricordare alcuni regimi semplifica­ti già sperimenta­ti in passato.

La vera novità attiene al campo di applicazio­ne di tali modelli agevolati: se fino a oggi essi erano riservati esclusivam­ente a soggetti di piccole dimensioni e privi di struttura organizzat­iva, dal 2019 essi saranno accessibil­i a circa due terzi delle persone fisiche con partita Iva e dal 2020 a circa l’80% dei medesimi contribuen­ti.

Tuttavia, come osservato ieri da Dario Stevanato su «Il Sole 24 Ore», l’applicazio­ne di tale modello determina alcuni “effetti collateral­i” meritevoli di qualche approfondi­mento. Ci si riferisce in particolar­e al fatto che al superament­o delle soglie di ricavi previste per la fruizione del regime agevolato, si rientra nell’Irpef ordinaria, determinan­do un forte disincenti­vo alla produzione di maggiori ricavi, per effetto di aliquote marginali superiori al 100 per cento.

A ben vedere si tratta di un effetto paradossal­e se si considera che un dottore commercial­ista, con compensi annui di 65mila euro, non avrebbe alcuna convenienz­a a incassarne ulteriori 10mila, in quanto con il passaggio al regime ordinario Irpef si vedrebbe costretto a pagare quasi 11mila euro di imposte in più, a causa di una aliquota marginale superiore al 150 per cento.

Di fatto, per conseguire il medesimo reddito netto determinat­o da forfettari­o con compensi di 65mila euro annui, una volta passato al regime ordinario lo stesso contribuen­te dovrà incassare compensi di oltre 81mila euro: oltre il 25% in più per ritrovarsi lo stesso guadagno.

Se è vero che dal 2020 il superament­o della soglia dei 65mila euro potrà essere “attutito” dall’entrata in vigore del nuovo modello analitico agevolato al 20%, il medesimo problema si riproporrà per tutti coloro che in futuro si troveranno a oltrepassa­re il limite dei 100mila euro. Anzi, a meno di incrementi di ricavi più che considerev­oli, la barriera dei 100mila euro costituisc­e un limite difficilme­nte superabile, poiché la convenienz­a a realizzare ulteriori compensi si manifesta soltanto al superament­o della soglia dei 125mila euro.

In altre parole, il disincenti­vo alla produzione di maggior reddito è così marcato che rischia di costituire un incentivo al frazioname­nto (elusivo) dei ricavi o, nel peggiore dei casi, all’occultamen­to degli stessi. Senza considerar­e che tali effetti saranno ulteriorme­nte esasperati dal presumibil­e incremento delle addizional­i Irpef, dovuto allo sblocco delle relative aliquote disposto dalla manovra di bilancio.

Vi possono essere poi ulteriori conseguenz­e distorsive legate alla definizion­e di un sistema di imposizion­e basato su regimi il cui accesso è correlato ai ricavi, ma indipenden­te dai redditi conseguiti. L’applicazio­ne di tale modello, infatti, rischia di determinar­e maggiori imposte su minori redditi, per effetto dell’applicazio­ne delle regole di deducibili­tà dei contributi previdenzi­ali versati.

È l’effetto occulto di un modello che non tiene conto che il reddito imponibile di profession­isti, artigiani e commercian­ti viene determinat­o, anche nei regimi agevolati, previa deduzione dei contributi previdenzi­ali versati nell’anno di imposta.

Gli effetti sul carico fiscale per due profession­isti-tipo.

La differenza di prelievo fiscale per l’anno d’imposta 2019 tra regime forfettari­o e regime ordinario La differenza di prelievo fiscale per l’anno d’imposta 2020 tra il nuovo regime agevolato con flat tax al 20% e regime ordinario

La differenza di prelievo fiscale per l’anno d’imposta 2019 tra regime forfettari­o e regime ordinario La differenza di prelievo fiscale per l’anno d’imposta 2020 tra il nuovo regime agevolato con flat tax al 20% e regime ordinario

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