Non profit, verso il dietrofront sull’aumento dell’aliquota Ires
Il premier Conte e i vicepremier Di Maio e Salvini annunciano lo stop La modifica entrerà in un provvedimento successivo alla manovra
Sul raddoppio dell’Ires per gli enti non profit si profila un dietrofront del Governo che dovrà prendere forma in un provvedimento successivo alla manovra. È quanto emerge dalle dichiarazioni rilasciate ieri sia dal premier Giuseppe Conte che dei vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L’impegno è, in tempi brevi, di ripristinare le disposizioni agevolative soppresse dalla legge di Bilancio nel passaggio al Senato. Il testo all’esame definitivo della Camera prevede, infatti, il raddoppio dell’Ires dal 12 al 24% quale conseguenza della soppressione del regime Ires agevolato di cui all’articolo 6 del Dpr 601/1973. Si tratta di un regime che riguarda attualmente enti attivi in settori di rilevanza sociale, come beneficenza, sanità, assistenza sociale, istruzione e ricerca e la cui abrogazione farà scattare l’aliquota Ires ordinaria del 24% a partire dal 2019, con un aggravio che potrebbe incidere sulla quantità delle attività svolte, a scapito degli utenti finali.
L’impegno politico
«In merito alla norma sull’Ires formulata nella legge di Bilancio attualmente in discussione alla Camera dei deputati, provvederemo quanto prima, a gennaio, a intervenire - ha spiegato il Presidente del Consiglio Conte ieri su Facebook per riformulare e calibrare meglio la relativa disciplina fiscale». Sulla stessa linea anche Di Maio: «Va cambiata nel primo provvedimento utile. Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato ed è venuta fuori una norma che punisce coloro che hanno sempre aiutato i più deboli». Matteo Salvini ha garantito «l’impegno del governo ad intervenire per aiutare le tante associazioni di volontariato che utilizzano solo a scopi sociali i loro fondi, ci sarà invece massimo rigore con i “furbetti” che fanno altro».
Ma facciamo un passo indietro. La norma agevolativa in questione ha sempre rappresentato un sostegno finanziario importante per gli enti senza scopo di lucro, che consentiva di beneficiare di una tassazione attenuata del 50%, per tutte le attività poste in essere, incluse quelle eventualmente svolte con modalità commerciali.
Le modifiche del Dl fiscale
Dalla manovra di fine anno arrivano anche altri interventi a favore del mondo del non profit. Alcuni, particolarmente attesi, riguardano le modifiche relative alla disciplina del Sul Sole 24 Ore del 21 dicembre l’anticipazione dell’arrivo a sorpresa del taglio del regime Ires con aliquota agevolata al 12% previsto per il mondo del non profit dall’articolo 6 del Dpr 601/1973. Una modifica che comporterebbe in un biennio circa 270 milioni in termine di maggiore imposte a carico di soggetti attivi in settori di particolare rilevanza sociale. Il provvedimento colpirebbe anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti per le attività commerciali diverse da quelle principali Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017), contenute nel Dl 119/2018 (convertito dalla legge 136/2018). Tra queste l’introduzione di una soglia di tolleranza del 5% nello scostamento tra costi e ricavi, entro la quale l’attività potrà continuare a considerarsi non commerciale. Tale scostamento non potrà protrarsi per più di due periodi di imposta consecutivi; al terzo, il superamento del limite farà scattare la tassazione dei ricavi. In questo modo gli enti hanno più flessibilità nella gestione, soprattutto in presenza di lievi oscillazioni, spesso non preventivate (ad esempio in caso di maggiori entrate alla fine dell’esercizio).
Viene poi ampliata la platea dei beneficiari dei «titoli di solidarietà» (articolo 77 del Codice del Terzo settore), ossia quegli strumenti emessi da istituti di credito per raccogliere risorse da destinare al finanziamento degli enti del Terzo settore (Ets). Potranno accedere tutti gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali e le imprese sociali.
Gli istituti di credito emittenti avranno 12 mesi di tempo per finanziare progetti sociali, trascorsi i quali le somme raccolte dovranno essere investite in titoli di Stato. Modifiche specifiche riguardano le organizzazioni di volontariato (Odv). Con la conversione in legge del decreto anche le attività istituzionali di questi enti possono essere remunerate, superando il limite del «rimborso delle spese effettivamente sostenute». Inoltre, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in natura alle Odv avranno lo stesso trattamento di chi dona denaro, con una detrazione di imposta elevata al 35 per cento.