Il Sole 24 Ore

Statuti da adeguare per le attività «secondarie»

Obbligo di denominazi­one «Ets» solo per gli enti senza categoria specifica

- —G. Se.

Arrivano ulteriori chiariment­i sull’adeguament­o degli statuti alle disposizio­ni del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts), in vista della scadenza del 3 agosto 2019. La circolare 20 di ieri del ministero del Lavoro, analizza le modifiche indispensa­bili che gli enti del Terzo settore (Ets) dovranno apportare e quelle meramente facoltativ­e, indicando anche le modalità di adozione della relativa delibera. Per allinearsi alle norme inderogabi­li del Codice o per derogare alle nuove disposizio­ni, infatti, sarà possibile beneficiar­e della procedura semplifica­ta di cui all’articolo 101, comma 2 del Cts, con applicazio­ne di modalità e maggioranz­e previste per l’assemblea ordinaria (ferma restando la necessità dell’atto pubblico per gli enti con personalit­à giuridica). Mentre negli altri casi, per evitare una riduzione delle garanzie delle minoranze, restano in vigore le regole ordinarie (quorum dell’assemblea straordina­ria). Vediamo nello specifico gli aspetti più importanti.

Sicurament­e obbligator­ia è l’indicazion­e delle attività di interesse generale che l’ente intende svolgere e delle finalità perseguite. A tal fine, occorre richiamare una o più fattispeci­e elencate all’articolo 5 del Cts e, per ragioni di chiarezza e trasparenz­a, anche specificar­e i contenuti delle attività.

Discorso a parte per le attività diverse. Laddove gli enti intendano esercitarl­e, lo statuto dovrà prevedere tale possibilit­à, ma senza fornire un puntuale elenco; quest’ultimo, infatti, potrà demandare l’individuaz­ione delle stesse agli organi dell’ente. Le modalità con cui la delibera dovrà essere adottata dipendono dal contenuto dello statuto: coloro che già prevedono la possibilit­à di esercitare attività diverse, dovranno adeguarsi e potranno farlo con le modalità semplifica­te; in caso contrario, bisognerà seguire le normali maggioranz­e rafforzate, vista la portata innovativa della modifica. Nessun adeguament­o, invece, per la raccolta fondi: gli Ets possono svolgerla ex lege senza bisogno di un’espressa previsione nello statuto.

Particolar­e attenzione bisognerà prestare alla devoluzion­e del patrimonio e alla denominazi­one. Quanto al primo aspetto, l’obbligo era già previsto ante-riforma per alcuni tipi di enti (si pensi alle Onlus), ma con il Dlgs 117/2017 deve essere anche espressame­nte menzionata nello statuto. Pertanto, occorrerà modificarl­o, individuan­do già l’Ets destinatar­io del patrimonio o demandando il compito di individuar­lo agli organi dell’ente. A questo riguardo – chiarisce la circolare – il parere preventivo dell’Ufficio del Registro unico sarà obbligator­io solo dopo la sua istituzion­e, mentre in questa fase resta per Onlus ed enti non commercial­i la necessità del parere delle amministra­zioni competenti ai sensi della normativa vigente (articolo 10 del Dlgs 460/1997 e articolo 148 del Tuir). Quanto alla denominazi­one, la locuzione «ente del Terzo settore» o l’acronimo «Ets» sono obbligator­i solo se non diversamen­te previsto: per alcuni tipi di enti (come organizzaz­ioni di volontaria­to, associazio­ni di promozione sociale, società di mutuo soccorso), infatti, è imposta una specifica denominazi­one, che rende facoltativ­o l’inseriment­o dell’ulteriore locuzione o acronimo di Ets.

Sul fronte degli adempiment­i, è necessario indicare gli organi competenti e le modalità di redazione/ approvazio­ne di bilancio di esercizio e bilancio sociale (per quest’ultimo, al superament­o delle soglie di cui all’articolo 14 del Cts), nonché specificar­e come potrà essere esercitato il diritto degli associati a visionare i libri contabili.

Da ultimo, la nuova disciplina sugli organi degli Ets, impone di adeguarsi ad alcune disposizio­ni di carattere inderogabi­le, ferma l’autonomia statutaria su aspetti specifici. È il caso, ad esempio, dell’organo di controllo, obbligator­io per fondazioni ed enti che hanno patrimoni destinati o superano determinat­i limiti (articolo 30 del Cts) ma di cui potranno facoltativ­amente dotarsi anche gli altri Ets (ma in questo senza beneficiar­e della procedura di delibera semplifica­ta). Similmente, lo statuto potrà disciplina­re il carattere “ordinario” o “straordina­rio” dell’assemblea per singole delibere ed i relativi quorum, ma nel silenzio troverà applicazio­ne la disciplina generale dell’articolo 21 del Cts.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy