Ristretto il credito R&S con aliquota al 50%
Il bonus più elevato solo per i costi di dipendenti, atenei o imprese innovative La gestione si complica: le medie di raffronto sul 2012-2014 diventano 4
Sempre un cantiere aperto per il credito d’imposta alle attività di ricerca e sviluppo: con i commi 70 e 71 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2019, che attende il via libera definitivo della Camera, la relativa disciplina è oggetto di modifiche per la seconda volta nell’anno, in parte in modo peggiorativo e in parte con finalità di facilitare i controlli. Diverse le decorrenze: alcune dal periodo d’imposta 2019 (soggetti solari), altre, di natura più procedimentale, già dal 2018.
In primo luogo, si prevede con decorrenza dal 2019 la riduzione del limite annuale da 20 milioni di euro a 10 milioni di euro. Pertanto, il tetto più elevato di 20 milioni di euro risulta applicabile solo per il 2017 e il 2018, in quanto fino al 2016 il tetto era di 5 milioni di euro.
La duplice aliquota
Con medesima decorrenza 2019 si registra, poi, un ritorno parziale al passato in quanto si reintroduce una duplice aliquota di incentivazione, proporzionalmente riferibile alle tipologie di spese sostenute. Infatti, la vigente aliquota del 50% è mantenuta solo per le spese riferite a personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, nonché per quelle derivanti da contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, con imprese residenti rientranti nella definizione di startup innovative, all’articolo 25 del Dl 179/2012, ovvero di Pmi innovative, all’articolo 4 del Dl 3/2015, a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente. Al di fuori di queste fattispecie, l’aliquota dell’agevolazione è ridotta al 25 per cento.
La differenziazione ripristinata non è peraltro la stessa vigente fino al 2016, perché, ad esempio, si prevede espressamente che sono agevolate al 25% le spese riferite al personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, che fino al 2016 rientravano tra le spese agevolate al 50% ove tale personale fosse stato altamente qualificato.
Con questa modifica diventano addirittura quattro le medie di raffronto 2012-2014:
quella basata sull’originario testo normativo, per il 2015 e 2016;
quella, per il 2017, fondata sulle novità della legge 232/2016;
quella per il 2018 con le modifiche introdotte dal Dl 87/2018;
quella derivante dalla legge di bilancio 2019, valevole per il 2019 e 2020.
Prototipi o impianti pilota
Con innovazione migliorativa rispetto a precedenti interpretazioni ufficiali, si prevede ora che l’agevolazione, con aliquota del 25%, spetta anche per i materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. Sul punto, si prevede che tale estensione non si applichi nel caso in cui l’inclusione del costo dei beni ora indicati tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile, cosa che si può verificare qualora l’inclusione per omogeneità di tali costi nella media di raffronto 2012-2014 vada a determinare una riduzione del beneficio. Tale precisazione consente inoltre di non dovere ricalcolare la media riguardo alla novità introdotta, ove il contribuente decida di non avvalersene.
Ricerca per imprese Ue
Infine, con norma interpretativa si stabilisce che il comma 1-bis dell’articolo 3 del Dl 145/2013, concernente il riconoscimento del credito d’imposta per spese di ricerca e sviluppo ai soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti in Ue, See ovvero in Stati compresi nell’elenco previsto dal Dm 4 settembre 1996, si interpreta nel senso che ai fini del calcolo del credito d’imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato.