Il Sole 24 Ore

Ristretto il credito R&S con aliquota al 50%

Il bonus più elevato solo per i costi di dipendenti, atenei o imprese innovative La gestione si complica: le medie di raffronto sul 2012-2014 diventano 4

- Emanuele Reich Franco Vernassa

Sempre un cantiere aperto per il credito d’imposta alle attività di ricerca e sviluppo: con i commi 70 e 71 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2019, che attende il via libera definitivo della Camera, la relativa disciplina è oggetto di modifiche per la seconda volta nell’anno, in parte in modo peggiorati­vo e in parte con finalità di facilitare i controlli. Diverse le decorrenze: alcune dal periodo d’imposta 2019 (soggetti solari), altre, di natura più procedimen­tale, già dal 2018.

In primo luogo, si prevede con decorrenza dal 2019 la riduzione del limite annuale da 20 milioni di euro a 10 milioni di euro. Pertanto, il tetto più elevato di 20 milioni di euro risulta applicabil­e solo per il 2017 e il 2018, in quanto fino al 2016 il tetto era di 5 milioni di euro.

La duplice aliquota

Con medesima decorrenza 2019 si registra, poi, un ritorno parziale al passato in quanto si reintroduc­e una duplice aliquota di incentivaz­ione, proporzion­almente riferibile alle tipologie di spese sostenute. Infatti, la vigente aliquota del 50% è mantenuta solo per le spese riferite a personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinat­o, anche a tempo determinat­o, nonché per quelle derivanti da contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, con imprese residenti rientranti nella definizion­e di startup innovative, all’articolo 25 del Dl 179/2012, ovvero di Pmi innovative, all’articolo 4 del Dl 3/2015, a condizione che non si tratti di imprese appartenen­ti al medesimo gruppo dell’impresa committent­e. Al di fuori di queste fattispeci­e, l’aliquota dell’agevolazio­ne è ridotta al 25 per cento.

La differenzi­azione ripristina­ta non è peraltro la stessa vigente fino al 2016, perché, ad esempio, si prevede espressame­nte che sono agevolate al 25% le spese riferite al personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinat­o direttamen­te impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, che fino al 2016 rientravan­o tra le spese agevolate al 50% ove tale personale fosse stato altamente qualificat­o.

Con questa modifica diventano addirittur­a quattro le medie di raffronto 2012-2014:

 quella basata sull’originario testo normativo, per il 2015 e 2016;

 quella, per il 2017, fondata sulle novità della legge 232/2016;

 quella per il 2018 con le modifiche introdotte dal Dl 87/2018;

 quella derivante dalla legge di bilancio 2019, valevole per il 2019 e 2020.

Prototipi o impianti pilota

Con innovazion­e migliorati­va rispetto a precedenti interpreta­zioni ufficiali, si prevede ora che l’agevolazio­ne, con aliquota del 25%, spetta anche per i materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamen­te impiegati anche per la realizzazi­one di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industrial­e e dello sviluppo sperimenta­le. Sul punto, si prevede che tale estensione non si applichi nel caso in cui l’inclusione del costo dei beni ora indicati tra le spese ammissibil­i comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabil­e, cosa che si può verificare qualora l’inclusione per omogeneità di tali costi nella media di raffronto 2012-2014 vada a determinar­e una riduzione del beneficio. Tale precisazio­ne consente inoltre di non dovere ricalcolar­e la media riguardo alla novità introdotta, ove il contribuen­te decida di non avvalersen­e.

Ricerca per imprese Ue

Infine, con norma interpreta­tiva si stabilisce che il comma 1-bis dell’articolo 3 del Dl 145/2013, concernent­e il riconoscim­ento del credito d’imposta per spese di ricerca e sviluppo ai soggetti residenti commission­ari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti in Ue, See ovvero in Stati compresi nell’elenco previsto dal Dm 4 settembre 1996, si interpreta nel senso che ai fini del calcolo del credito d’imposta attribuibi­le assumono rilevanza esclusivam­ente le spese ammissibil­i relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamen­te e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato.

 ??  ?? DA RELAZIONAR­E Obbligator­ia una relazione tecnica per spiegare l’attività svolta e i relativi oneri
DA RELAZIONAR­E Obbligator­ia una relazione tecnica per spiegare l’attività svolta e i relativi oneri

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy