Il Sole 24 Ore

Utilizzo con tempi più lunghi

L’obbligo di certificaz­ione per tutti sposta la fruizione dopo l’ok al bilancio

- —Em.R. —Fr.V.

Con decorrenza riferita alle spese sostenute nel 2018, la legge di bilancio ha apportato anche modifiche di natura più procedimen­tale, che comportano la revisione del decreto attuativo 27 maggio 2015.

In primo luogo, si introduce anche per le società con bilancio revisionat­o l’obbligo della certificaz­ione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che attesti l’effettivo sostenimen­to delle spese ammissibil­i e la corrispond­enza delle stesse alla documentaz­ione contabile predispost­a dall’impresa. In precedenza, tale certificaz­ione era richiesta solo per le società non obbligate per legge alla revisione legale dei conti.

Si prevede poi che il credito d’imposta è utilizzabi­le non più a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti, ma solo subordinat­amente all’avvenuto adempiment­o degli obblighi di certificaz­ione previsti dalla norma, che come appena visto sono stati estesi a tutte le imprese. In tal senso, la norma finisce di fatto per posticipar­e in modo significat­ivo l’utilizzo del credito: pertanto, ad esempio, mentre l’utilizzo del credito originato dalle spese sostenute nel 2017 poteva avvenire dal 1° gennaio 2018, ora, con le modifiche apportate, le spese sostenute nel 2018 determinan­o un credito utilizzabi­le non dal 1° gennaio 2019, ma solo ad avvenuta certificaz­ione, che di regola potrà avvenire dopo un lasso di tempo successivo all’approvazio­ne del bilancio 2018.

Infine, vengono previsti nuovi obblighi documental­i in quanto le imprese beneficiar­ie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una “relazione tecnica” che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazi­one. Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzat­e e svolte internamen­te all’impresa, deve essere predispost­a a cura del responsabi­le aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabi­le del singolo progetto o sottoproge­tto e deve essere controfirm­ata dal rappresent­ante legale dell’impresa in base al Dpr 445/2000. In precedenza, la relazione era richiesta solo nel caso di attività di ricerca commission­ate a soggetti terzi, e doveva essere redatta e rilasciata dal commission­ario. Tale obbligo resta fermo, così come, in materia di obblighi formali e documental­i, quanto ulteriorme­nte previsto nel decreto del Mef del 27 maggio 2015.

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