Utilizzo con tempi più lunghi
L’obbligo di certificazione per tutti sposta la fruizione dopo l’ok al bilancio
Con decorrenza riferita alle spese sostenute nel 2018, la legge di bilancio ha apportato anche modifiche di natura più procedimentale, che comportano la revisione del decreto attuativo 27 maggio 2015.
In primo luogo, si introduce anche per le società con bilancio revisionato l’obbligo della certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. In precedenza, tale certificazione era richiesta solo per le società non obbligate per legge alla revisione legale dei conti.
Si prevede poi che il credito d’imposta è utilizzabile non più a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti, ma solo subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dalla norma, che come appena visto sono stati estesi a tutte le imprese. In tal senso, la norma finisce di fatto per posticipare in modo significativo l’utilizzo del credito: pertanto, ad esempio, mentre l’utilizzo del credito originato dalle spese sostenute nel 2017 poteva avvenire dal 1° gennaio 2018, ora, con le modifiche apportate, le spese sostenute nel 2018 determinano un credito utilizzabile non dal 1° gennaio 2019, ma solo ad avvenuta certificazione, che di regola potrà avvenire dopo un lasso di tempo successivo all’approvazione del bilancio 2018.
Infine, vengono previsti nuovi obblighi documentali in quanto le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una “relazione tecnica” che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all’impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa in base al Dpr 445/2000. In precedenza, la relazione era richiesta solo nel caso di attività di ricerca commissionate a soggetti terzi, e doveva essere redatta e rilasciata dal commissionario. Tale obbligo resta fermo, così come, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto nel decreto del Mef del 27 maggio 2015.