Il Sole 24 Ore

L’esonero dall’Iva falsa la concorrenz­a nei servizi

I nuovi regimi disincenti­vano chi investe e assume

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Tra i probabili effetti che il nuovo modello di imposizion­e agevolata sui redditi di imprendito­ri e profession­isti definito dalla legge di Bilancio 2019 produrrà sul mercato dei servizi profession­ali non va sottovalut­ato l'impatto sulla concorrenz­a e sui processi di aggregazio­ne degli studi profession­ali.

L'ampliament­o del regime forfettari­o (fino alla soglia di 65mila euro di ricavi) e l'introduzio­ne, a partire dal 2020, del nuovo regime analitico agevolato (flat tax) comportera­nno notevoli risparmi fiscali per tutti quei contribuen­ti con strutture di dimensioni minimali.

Ad esempio un profession­ista iscritto alla gestione separata Inps con compensi annui di 50mila euro in regime forfettari­o conseguirà un risparmio di imposta, rispetto a un contribuen­te in regime ordinario Irpef, quantifica­bile in 283 euro netti al mese.

Va in ogni caso chiarito che gli studi profession­ali più organizzat­i non avranno la possibilit­à di accedere al regime forfettari­o, vuoi per ragioni di natura economica, che di fatto penalizzan­o i soggetti più orientati agli investimen­ti, vuoi per l'esplicita esclusione dei profession­isti che esercitano l'attività in forma associata.

Da questo punto di vista è evidente che se da un lato il regime forfettari­o favorisce i profession­isti meno organizzat­i, dall'altro costituisc­e un robusto disincenti­vo alla costituzio­ne di studi integrati e multidisci­plinari, sfavorendo proprio chi assume e chi investe. In un contesto in cui gli studi profession­ali italiani si caratteriz­zano per una dimensione media (2,7 addetti) ben più contenuta di quella dei più evoluti concorrent­i europei, si rischia di non cogliere l'esigenza di rispondere efficaceme­nte a un mercato che richiede servizi profession­ali sempre più articolati e complessi.

A tutto ciò va aggiunto che sia il regime forfettari­o sia il nuovo regime analitico agevolato prevedono l'esonero dall'applicazio­ne dell'Iva, e dai relativi adempiment­i, per tutti i soggetti che se ne avvalgono.

Di fatto, quindi, per tutti coloro che svolgono attività nei confronti di consumator­i finali o soggetti che non detraggono l'imposta si determina un ulteriore vantaggio competitiv­o nell'adesione a uno dei regimi agevolati (forfettari­o o flat tax). Di fatto, quindi, tali soggetti potranno sommare a un vantaggio indiretto (minore imposizion­e fiscale) il vantaggio diretto di poter effettuare, a parità di altre condizioni, prestazion­i profession­ali a costi più contenuti. Si pensi, ad esempio, a un consumator­e finale che deve rivolgersi a un avvocato per una causa legata a una controvers­ia condominia­le: partendo dal medesimo onorario base di mille euro, il consumator­e spenderà 1.196 euro nel caso decidesse di rivolgersi a un avvocato in regime forfettari­o e 1.459 qualora si affidasse a un legale in regime ordinario, con un aggravio del 22 per cento.

È evidente, allora, come un’estensione dell'esonero dall'applicazio­ne dell'imposta sul valore aggiunto potenzialm­ente applicabil­e non più ai soli soggetti minimali oggi compresi nel regime forfettari­o, ma all'80% delle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o profession­i rischia di produrre temibili effetti distorsivi sulla concorrenz­a.

A maggior ragione nei settori di attività svolte da iscritti alla gestione artigiani e commercian­ti dell'Inps, che a tutto ciò potrebbero sommare, previo esercizio dell'apposita opzione riservata ai contribuen­ti forfettari, l'abbattimen­to del 35% dei contributi previdenzi­ali.

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