Il Sole 24 Ore

Bonus del 50% per la demolizion­e con ricostruzi­one in un’area diversa

Bonus ammesso anche se il «diverso sedime» non consente Dia o Scia

- Luca De Stefani Fabbricato modificato Recupero di energia

Sono detraibili le spese sostenute per la demolizion­e e la ricostruzi­one di un fabbricato con la stessa volumetria, anche se la sagoma è diversa e il nuovo fabbricato viene spostato «di lieve entità rispetto al sedime originario». La conferma è arrivata dalle Entrate ieri, con la risposta n. 131. Sempre ieri, con la risposta n. 135, poi, è stato chiarito che i sistemi fototermic­i sono classifica­bili tra quelli fotovoltai­ci e agevolati al 50% e non al 65%.

Demolizion­e e ricostruzi­one

Dal 21 agosto 2013, tutte le detrazioni sulla casa (quelle Irpef del 50% sul recupero del patrimonio edilizio, comprese quelle antisismic­he Irpef o Ires del 50-70-75-80-85%, e quelle Irpef o Ires del 50-65-70-75% sul risparmio energetico “qualificat­o”) possono essere usufruite anche nel caso di demolizion­e di un fabbricato, seguita dalla sua ricostruzi­one, con stessa volumetria, ma con sagoma diversa rispetto a quella preesisten­te.

In questi casi è necessario che dal titolo amministra­tivo che autorizza i lavori «risulti che l’opera consista in un intervento di conservazi­one del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzion­e» (risoluzion­e 34/E del 27 aprile 2018).

Questa condizione è stata confermata anche dalla risposta delle Entrate del 27 dicembre 2018, n. 131, la quale però non ha risposto in maniera chiara all’interpella­nte che chiedeva espressame­nte se fosse possibile far inserire la suddetta precisazio­ne in un “permesso di costruire”. È questo, infatti, l’unico «titolo edilizio» che il Comune riesce a rilasciare, perché la ricostruzi­one in oggetto avviene in un «sedime diverso», nonostante i lavori siano effettivam­ente inquadrabi­li tra le ristruttur­azioni perché la ricostruzi­one avviene «su terreni dove la nuova edificazio­ne non è consentita» e dove non è possibile «utilizzare una D.I.A./S.c.i.a.», cioè il «titolo edilizio normalment­e utilizzato per le ristruttur­azioni».

La risposta delle Entrate, poi, non aggiunge nulla a quanto già detto genericame­nte nella risposta all’interrogaz­ione parlamenta­re n. 5-01866 del 14 gennaio 2014, con la quale è stato consentito «anche lo spostament­o» del nuovo fabbricato «di lieve entità rispetto al sedime originario». L’agenzia non chiarisce che debba intendersi per «lieve entità». Le detrazioni del 50%-65%75% spettano ai fabbricati demoliti e ricostruit­i, anche se un poco spostati rispetto al «sedime» orginario. Questo, anche se il titolo edilizio è quello per le nuove costruzion­i, cioè il permesso di costruire e non Dia o Scia (risposta 131/2018) I sistemi fototermic­i sono finalizzat­i principalm­ente alla produzione e al «recupero di energia elettrica», quindi inquadrabi­li tra gli impianti fotovoltai­ci e possono beneficiar­e solo della detrazione Irpef del 50% (risposta 135/2018)

Sistemi fototermic­i

1.

I sistemi fototermic­i recuperano «l’energia prodotta in eccesso da un impianto fotovoltai­co», al fine di riscaldare l’acqua attraverso «delle resistenze poste all’interno di boiler e/o accumulato­ri», e secondo l’agenzia delle Entrate sono finalizzat­i principalm­ente alla produzione e al «recupero di energia elettrica». Essendo inquadrabi­li tra gli impianti fotovoltai­ci, pertanto, non possono fruire della detrazione Irpef o Ires del 65% (con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60mila euro) prevista per gli interventi di riqualific­azione energetica di cui alla legge n. 296/2006, ma possono beneficiar­e della detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir. Il chiariment­o è arrivato dalle Entrate con la risposta del 27 dicembre 2018, n. 135.

2.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy