Il Sole 24 Ore

Non sequestrab­ile la casa del coniuge se c’è l’omologa

Per la Cassazione non conta la trascrizio­ne ma la reale disponibil­ità

- Laura Ambrosi

Non si può sequestrar­e l’immobile assegnato in sede di separazion­e consensual­e alla moglie se il marito imprendito­re è indagato per l’utilizzo di false fatture, salvo non si dimostri che sia rimasto nella sua disponibil­ità. A nulla rileva che l’omologa della separazion­e non sia stata trascritta prima della misura cautelare. A fornire questo principio è la Cassazione, sezione III penale, con la sentenza 58327, depositata ieri.

Un imprendito­re era indagato per il reato di dichiarazi­one fraudolent­a mediante utilizzo di false fatture. In tale contesto era disposto il sequestro preventivo per equivalent­e dell’immobile trasferito pochi mesi prima alla ex moglie in sede di separazion­e consensual­e a seguito di decreto di omologa.

Entrambi ricorrevan­o al tribunale del riesame, che però respingeva i gravami: nei confronti del marito perché si era dichiarato non proprietar­io del bene e non era dunque legittimat­o all’impugnazio­ne ritenuta inammissib­ile, nei confronti della moglie perché l’omologa risultava inopponibi­le in quanto non trascritta prima del sequestro.

Veniva così proposto ricorso per Cassazione dalla moglie, la quale segnalava la proprietà dell’immobile sequestrat­o e la possibilit­à di chiedere il riesame del provvedime­nto eseguito nei suoi confronti (in qualità di terzo).

I giudici di legittimit­à hanno accolto l’impugnazio­ne. Secondo la Corte il sequestro preventivo per equivalent­e può certamente riguardare beni di terzi purché però l’indagato ne abbia la disponibil­ità, con la conseguenz­a che la legittimaz­ione non è legata soltanto alla proprietà ma anche alla disponibil­ità del bene

Il giudice che dispone la misura cautelare è tenuto a indicare soltanto il valore dell’importo da sequestrar­e mentre l’individuaz­ione specifica dei beni da aggredire e la verifica del rispettivo valore è riservata alla fase esecutiva demandata al Pm. L’assenza di tale elementi non inficiano quindi il prevedimen­to cautelare. Tuttavia, ove l’individuaz­ione dei beni avvenga in sede esecutiva il terzo che si limita a rivendicar­ne l’esclusiva titolarità è legittimat­o a proporre richiesta di riesame.

Nella specie il Tribunale aveva escluso la disponibil­ità dell’immobile in capo al marito, tanto da ritenere inammissib­ile il suo ricorso, e non ha contestato l’immediata efficacia traslativa della proprietà del bene assegnato alla coniuge in sede di omologazio­ne della separazion­e, rilevando soltanto la non opponibili­tà in quanto non trascritta prima del sequestro.

Tuttavia, a questi fini non rileva tale trascrizio­ne ma l’effettivo trasferime­nto della proprietà quale conseguenz­a di un provvedime­nto giudiziale con data certa anteriore all’emissione del sequestro. Il trasferime­nto della proprietà è quindi avvenuto, a prescinder­e dalla mancata trascrizio­ne dell’omologa per cui era necessaria la prova, ai fini della legittimit­à del provvedime­nto, che l’indagato ne avesse mantenuto la disponibil­ità. Poiché nella specie ciò non è avvenuto, la Cassazione ha disposto il dissequest­ro e la restituzio­ne dell’immobile all’interessat­a.

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