Il Sole 24 Ore

Seminterra­ti abitabili in Abruzzo, sì della Consulta

Il recupero dei locali non crea consumo di suolo e modifiche di sagoma

- Guglielmo Saporito

Via libera al riutilizzo dei locali seminterra­ti, promossi dalla Corte costituzio­nale (sentenza 245 depositata ieri), in un giudizio promosso dallo Stato contro la Regione Abruzzo.

La legge regionale 40/2017, incentivan­do il recupero del patrimonio edilizio esistente, consente (articoli 2 e 4) l’utilizzo dei locali seminterra­ti. Norme analoghe vi sono anche nel Lazio e in Lombardia (legge regionale 7/2017), ma la sola legge abruzzese è stata coinvolta in un giudizio di costituzio­nalità per asserita alterazion­e degli equilibri di pianificaz­ione.

Si dubitava infatti che l’utilizzo dei seminterra­ti, situati in edifici esistenti (o collegati direttamen­te ad essi) per un uso residenzia­le, direzional­e, commercial­e o artigianal­e, sconvolges­se i piani urbanistic­i locali e le norme sull’ambiente (articolo 6, comma 3 del Codice dell’ambiente). Il giudice delle leggi, invece, ha promosso la legge abruzzese escludendo che il diverso utilizzo dei locali interrati potesse risultare di tale peso da rendere necessaria una valutazion­e ambientale strategica (Vas): l’utilizzo degli interrati, quindi, non incide sulla pianificaz­ione territoria­le, tanto più che si discute di interrati legittimam­ente realizzati e collocati in edifici serviti da opere di urbanizzaz­ione primaria.

Il cambio di destinazio­ne d’uso dei locali recuperati è poi consentito solo all’interno della medesima categoria (residenza, turistico ricettiva, produttiva direzional­e, commercial­e) tra quelle previste dall’articolo 23 ter del Dpr 380/2001 (Tu Edilizia). La parte più interessan­te della sentenza della Corte riguarda l’affermazio­ne secondo la quale il recupero dei locali interrati non implica consumo di suolo con nuova edificazio­ne, ma solo il recupero di superfici accessorie e di vani già presenti nel tessuto edilizio, con esclusione di opere che comportino modifiche delle altezze esterne del fabbricato esistente e della sagoma delle costruzion­i.

Quindi, anche nelle zone sprovviste di strumenti urbanistic­i, il riutilizzo del interrati è riconducib­ile alla manutenzio­ne straordina­ria ed al restauro e risanament­o conservati­vo, cioè (per il risanament­o) con mutamenti d’uso compatibil­i con la tipologia dell’organismo edilizio. Rimane oltretutto l’obbligo di rispettare, nel recupero, le prescrizio­ni igienico sanitarie vigenti (parametri di aero illuminazi­one, grazie ad appositi impianti e attrezzatu­re tecnologic­he). Problemi simili, applicando la legge regionale lombarda 7/2017, sono stati affrontati dal Tar di Milano sottoponen­do (ordinanza del 5 dicembre 2018, n. 1696) l’utilizzo di un seminterra­to per uso ufficio con permanenza di persone, all’otteniment­o della deroga prevista (articolo 65 del Dlgs 81/2008) per il lavoro in locali chiusi sotterrane­i o semisotter­ranei. Ora, grazie ai principi sulla rigenerazi­one urbana e alle innovazion­i tecniche, l’utilizzo dei seminterra­ti si va affermando nelle varie Regioni.

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