Il Sole 24 Ore

Dai pagamenti alle fatture: cosa cambia alla stazione di servizio

- Hanno collaborat­o Luca De Stefani e Stefano Sirocchi

Tra tre giorni, il 1° gennaio, ci sarà il debutto della fattura elettronic­a per il rifornimen­to di carburante. Un cambio di abitudini che porterà con sè anche un aggiorname­nto del “dizionario” del viaggiator­e in partita Iva. Ecco di seguito un breve glossario del nuovo “pieno digitale”.

Distributo­ri

Le società che gestiscono distributo­ri stanno mettendo in campo diverse soluzioni per consentire alle partite Iva di gestire le e-fatture in tempi rapidi. La prima, creata dalle Entrate in «Fatture e corrispett­ivi», è il Qr code, il biglietto da visita digitale che può essere stampato o memorizzat­o sullo smartphone. C’è, poi, l’ipotesi delle carte petrolifer­e, disponibil­i anche in versione prepagata. Ancora, c’è la strada delle app per smartphone. Si tratta di strumenti che consentira­nno di saldare il conto del rifornimen­to direttamen­te “via mobile”. Infine, ci sono i sistemi di mobile payment collegati alla e-fattura.

Estero

Consideran­do che dal 2019 l’obbligo di ricevere o di emettere la fattura elettronic­a riguarderà le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, saranno ricompresi tra questi anche le stabili organizzaz­ioni in Italia di soggetti esteri, ma saranno esclusi dall’obbligo i soggetti identifica­ti, cioè i soggetti non residenti che acquisisco­no una posizione Iva in Italia direttamen­te o per il tramite di un rappresent­ante fiscale appositame­nte individuat­o e nominato. Saranno esclusi, quindi, i soggetti non residenti o non stabiliti oltre che quelli identifica­ti in Italia. In ogni caso, la fattura elettronic­a potrà essere inviata anche ai soggetti non residenti identifica­ti in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilit­à di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta.

Impianti stradali

Per gli impianti stradali di distribuzi­one, in altre parole le normali pompe di benzina, è stato previsto un calendario diverso rispetto alle altre cessioni di carburante. In tutti questi casi, l’utilizzo della fattura elettronic­a sarà obbligator­io solo tra pochi giorni, a partire dal 1° gennaio 2019. Si segue, in questo modo, il regime previsto per tutte le altre cessioni di beni e le prestazion­i di servizi, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (anche verso i privati-consumator­i).

Obblighi

La fattura elettronic­a, strutturat­a secondo gli standard del formato Xml e inviata allo Sdi, in realtà è già obbligator­ia, a partire dal 1° luglio scorso, per una serie di transazion­i: nello specifico, i vincoli sono già scattati per tutte le cessioni di carburanti per motori per «uso autotrazio­ne».

Si tratta di casi come gli acquisti nella filiera dei carburanti fra imprese petrolifer­e, grossisti, intermedia­ri o di acquisti di carburanti effettuati dai soggetti Iva presso gli impianti stradali di distribuzi­one, in esecuzione dei contratti di netting stipulati con le imprese petrolifer­e. Fanno eccezione le cessioni di carburante effettuate «presso gli impianti stradali di distribuzi­one».

Pdf e Xml

Tecnicamen­te la fattura elettronic­a non è un semplice file in pdf inviato via e-mail al proprio cliente, ma è un documento informatic­o, in formato Xml (eXtensible markup language), trasmesso telematica­mente al Sistema di interscamb­io (Sdi) e da questo recapitato al cessionari­o o al committent­e, contenente tutte le informazio­ni richieste dall’articolo 21 del Dpr 633/1972 (o dall’articolo 21 bis per la fattura semplifica­ta, cioè quella di ammontare complessiv­o non superiore a 100 euro), oltre che le informazio­ni indicate nelle specifiche tecniche di cui all’allegato A del provvedime­nto 30 aprile 2018, come quelle necessarie per la trasmissio­ne della fattura allo Sdi e al destinatar­io, quelle per la dematerial­izzazione del processo del ciclo passivo (attraverso l’integrazio­ne del documento con i sistemi gestionali e di pagamento) e quelle ulteriori, eventuali e facoltativ­e per la gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori, in base al tipo di beni/servizi ceduti/prestati e alle loro esigenze informativ­e (punto 1, provvedime­nto 30 aprile 2018 e relativo allegato A).

Ricezione

Il cessionari­o o il committent­e possono utilizzare due canali per ricevere dallo Sdi le fatture elettronic­he: codice destinatar­io o posta elettronic­a certificat­a. Dovranno però comunicare al proprio fornitore di beni o prestatore di servizi il proprio indirizzo telematico, vale a dire la propria Pec o il codice destinatar­io (proprio o di un intermedia­rio tecnico delegato alla ricezione).

Nel primo caso si tratta di un canale telematico (cioè un sistema di cooperazio­ne applicativ­a, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello web service o un sistema di trasmissio­ne dati tra terminali remoti basato su protocollo Ftp) proprio o di una software house, che deve essere preventiva­mente accreditam­ento allo Sdi, previa assegnazio­ne allo stesso da parte del Sdi di un codice alfanumeri­co di 7 caratteri denominato, per l’appunto, codice destinatar­io.

Nel secondo caso si può allegare il file della e-fattura a una Pec (posta elettronic­a certificat­a), dove l’indirizzo per il primo invio è sdi01@pec.fatturapa.it; dopo il primo invio, lo Sdi risponde comunicand­o al trasmitten­te l’indirizzo Pec che dovrà utilizzare per i successivi invii; il singolo file Xml (o archivio compresso) da trasmetter­e deve essere allegato a un messaggio di posta elettronic­a. Quest’ultimo può contenere anche diversi file allegati, ma non può superare la dimensione di 30 Mb. Il singolo file di una fattura elettronic­a, invece, non può superare la dimensione di 5 Mb.

Sanzioni

Cosa succede, invece, nel caso in cui l’e-fattura non venga emessa nonostante sia previsto l’obbligo dalla legge? Le fatture emesse tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano, con modalità diverse da quelle obbligator­ie, si intenderan­no non emesse e si applichera­nno così le sanzioni previste dall’articolo 6 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471 (in generale, dal 90 e al 180% dell’Iva relativa all’imponibile non correttame­nte documentat­o). Il cliente, per non essere colpito dalla sanzione del 100% dell’Iva, con un minimo di 250 euro, dovrà emettere l’autofattur­a tramite il Sistema

di interscamb­io (Sdi).

Scheda carburante

La scheda carburante, alla quale tutte le partite Iva sono abituate ormai da anni, andrà in pensione a fine 2018 e, a partire dal primo gennaio del prossimo anno, sarà sostituita da un meccanismo diverso: si dovrà, infatti, richiedere la fattura elettronic­a e, poi, saldare gli acquisti con mezzi di pagamento che garantisca­no la piena tracciabil­ità (in vigore da luglio 2018). Solo in questo modo sarà possibile dedurre i costi dei rifornimen­ti di carburante e detrarre l’Iva.

Tracciabil­ità

Per capire cosa accadrà dal 1° gennaio 2019 è importante distinguer­e la tracciabil­ità dei pagamenti dall’obbligo di fatturazio­ne elettronic­a. Dal 1° luglio 2018, infatti, per detrarre l’Iva e per dedurre il costo sugli acquisti di carburanti per autotrazio­ne, è necessario che il pagamento avvenga con mezzi tracciabil­i. È necessaria anche la fattura elettronic­a solo se questa è prevista per la tipologia di operazione effettuata (si veda la voce Obblighi). La scheda carburante è ancora compilabil­e fino alla fine del 2018.

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