LE NOVITÀ SUL CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019
1 SPESE DEL PERSONALE (DIPENDENTI E AUTONOMI)
Le spese per il personale vengono suddivise in due categorie: •personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (lettera a) •personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (lettera a-bis) Decorrenza dal 2019 (esercizio solare)
2 SUDDIVISIONE SPESE VERSO FORNITORI
Le spese verso Università e imprese non infragruppo vengono suddivise in due categorie:
nella prima (lettera c) sono inseriti i contratti stipulati con Università, enti di ricerca e organismi equiparati e quelli stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e con imprese rientranti nella definizione di Pmi innovative;
nella seconda (lettera c-bis) i contratti con le restanti tipologie di imprese. Decorrenza dal 2019 (esercizio solare)
3 MATERIALI, FORNITURE E ALTRI PRODOTTI ANALOGHI
Viene introdotta la facoltà di comprendere le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale (lettera e) Decorrenza dal 2019 (esercizio solare)
4 RIDUZIONE IMPORTO MASSIMO ANNUALE
Riduzione del limite massimo annuale da 20 milioni a 10 milioni di euro, mentre viene mantenuto il limite minimo di 30mila euro
Nel tempo, il tetto è stato di 5 milioni per il 2015 e 2016, 20 milioni per il 2017 e 2018 e diventa così di 10 milioni dal 2019 Decorrenza dal 2019 (esercizio solare)
5 DUPLICE ALIQUOTA DI INCENTIVAZIONE
Viene reintrodotta una duplice aliquota di incentivazione a seconda della tipologia di spesa sostenuta, pari:
al 50% sulle spese del personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato (lettera a) e sui contratti stipulati con Università, enti di ricerca e organismi equiparati, con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e Pmi innovative (lettera c);
al 25% per le altre tipologie di spesa: rapporti di lavoro autonomo (lettera a-bis), quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio (lettera b), contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella precedente lettera c (lettera c-bis), competenze tecniche e privative industriali (lettera d) e materiali, forniture e altri prodotti analoghi anche per prototipi (lettera e). Decorrenza dal 2019 (esercizio solare)
6 RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
Il credito d’imposta è utilizzabile solo subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione, che sono estesi alle imprese con bilancio revisionato Decorrenza dal 2018 (esercizio solare)
7 RELAZIONE TECNICA
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.
Se l’attività è svolta internamente all’impresa, la relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Se l’attività è commissionata a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo. Decorrenza dal 2018 (esercizio solare)