Il Sole 24 Ore

Per gli interessi sui mutui torna la deducibili­tà integrale

La legge di Bilancio interviene contestual­mente al decreto 142/2018

- —L. Ga.

Ripristina­ta la deducibili­tà integrale degli interessi sui mutui ipotecari delle società immobiliar­i di gestione. Il comma 7 della legge di Bilancio 2019 dichiara applicabil­i e fatti salvi gli effetti del comma 36 della legge 244/2007, disposizio­ne che è stata abrogata, con decorrenza dall’esercizio 2019, dal decreto legislativ­o 142/2018 di recepiment­o della direttiva Atad, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri.

La legge 244/2007, che ha introdotto nel Tuir l’articolo 96 sulla deducibili­tà degli oneri finanziari nel limite del 30% del Rol, ha stabilito una disciplina particolar­e per le società immobiliar­i. Per gli interessi passivi sostenuti per l’acquisto di immobili “patrimonio” (articolo 90 del Tuir: fabbricati diversi dai beni strumental­i e dai beni merce, cioè in particolar­e fabbricati abitativi concessi in locazione a terzi), il comma 35 della legge 244 ha previsto una deroga rispetto al regime di indeducibi­lità integrale dei costi (articolo 90 del Tuir).

Questi interessi rientrano dunque ordinariam­ente nelle regole dell’articolo 96 del Tuir, salvo che per le società di persone per le quali la disciplina del Rol non si applica (articolo 61 del Tuir). Il comma 36 della legge 244/2017 ha poi introdotto una deroga alle regole ordinarie per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività di gestione immobiliar­e. Questi contribuen­ti non applicano l’articolo 96 per gli interessi passivi sostenuti su finanziame­nti garantiti da ipoteca sugli immobili destinati a locazione. Gli oneri finanziari (sia se relativi a finanziame­nti ipotecari su immobili strumental­i, come uffici e negozi, sia se relativi all’acquisto di abitazioni per le quali come detto è disapplica­to l’articolo 90) sono dunque interament­e deducibili.

La norma è stata confermata e chiarita dal Dlgs 147/2015, che ha stabilito che si consideran­o svolgere attività di locazione immobiliar­e in via effettiva e prevalente, le società che presentano congiuntam­ente due requisiti: (a) il valore dell’attivo è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione; e (b) i ricavi sono rappresent­ati per almeno i due terzi da canoni di locazione di fabbricati.

L’articolo 14 del decreto legislativ­o che riformula l’articolo 96, in applicazio­ne della direttiva Atad, abroga il comma 36 della legge 244, con il conseguent­e ingresso nel test del Rol, dal 2019, degli interessi sostenuti sui descritti finanziame­nti ipotecari delle immobiliar­i di gestione.

La legge di Bilancio, con una formulazio­ne assai particolar­e, di fatto ripristina il comma 36 contestual­mente alla sua abrogazion­e dato che il decreto Atad, pubblicato in Gazzetta ieri, entrerà in vigore il 1° gennaio 2019 come la legge di Bilancio. Al di là di questo guazzabugl­io di decorrenze, la volontà del legislator­e (che sul punto pare però derogare alla Direttiva che non prevede esoneri di questo tipo) è chiara: le immobiliar­i di gestione continuera­nno anche in futuro a non dover sottoporre al Rol gli interessi sui mutui ipotecari degli immobili locati.

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