Torna la maggiorazione per l’imposta sulla pubblicità
Prorogata al 2019 la facoltà di derogare ai limiti minimi e massimi per la Tari
Via libera alle addizionali comunali e regionali all’Irpef. Torna la maggiorazione del 50% dell’imposta sulla pubblicità. Confermato anche per il 2019 il potere dei comuni di derogare, in diminuzione o in aumento, i limiti minimi e massimi dei coefficienti di produttività dei rifiuti ai fini della Tari. Il disegno di legge di bilancio 2019, all’esame finale della Camera, pone fine al blocco delle aliquote e tariffe relative ai tributi comunali, che durava dal 2016.
Le addizionali comunali e regionali all’Irpef condividono le regole fondamentali di applicazione del tributo ma in taluni aspetti il prelievo comunale si differenzia da quello regionale.
Sotto il profilo della variazione delle aliquote, l’Irpef comunale può giungere sino allo 0,8%, mentre l’aliquota base regionale è pari all’1,23%. Le regioni possono variare, in aumento o in diminuzione, la suddetta misura base entro il limite del 2,1%. Le addizionali possono essere deliberate con aliquota unica. In caso di pluralità di aliquote, le percentuali differenziate devono rispettare i medesimi scaglioni di reddito dell’Irpef. Sono diverse inoltre le forme agevolative che possono essere adottate. I comuni possono deliberare soglie di reddito al di sotto delle quali le addizionali non trovano applicazione. In caso di superamento del limite, l’intero reddito sarà soggetto ad addizionale. Le regioni hanno invece il potere di adottare apposite detrazioni aggiuntive rispetto a quelle dei carichi di famiglia.
Entrambe le imposte si applicano sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili. Inoltre, per individuare l’ente competente per territorio occorre guardare al domicilio fiscale al primo gennaio di ciascun anno. A tale riguardo, si ricorda che le variazioni di domicilio hanno effetto a decorrere dal sessantesimo giorno.
L’addizionale comunale è dovuta in acconto e a saldo. L’acconto è pari al 30% del reddito dell’anno precedente ed è calcolata sulla base dell’aliquota dell’anno precedente. L’Irpef regionale è invece dovuta solo in sede di saldo.
L’aliquota dell’addizionale comunale è efficace solo a decorrere dalla sua pubblicazione sul sito delle Finanze che deve avvenire entro il 20 dicembre dell’anno di riferimento. L’addizionale comunale relativa al 2019, dunque, dovrà essere adottata entro il 31 marzo 2019 (scadenza di approvazione dei bilanci di previsione) e pubblicata entro il 20 dicembre 2019. Fino a quando l’addizionale non è pubblicata, i contribuenti e i sostituti d’imposta sono legittimati ad applicare l’aliquota dell’anno precedente.
Per i dipendenti il prelievo del saldo avviene a cura dei sostituti d’imposta, con trattenute da effettuarsi, nell’anno successivo a quello di riferimento, in un massimo di undici rate mensili, entro il mese di novembre. Dunque, a partire dalle buste paga di gennaio 2019, i dipendenti subiranno la trattenuta del saldo 2018. L’acconto dell’Irpef comunale invece si trattiene in un massimo di nove rate mensili a decorrere dal mese di marzo. Gli eventuali aumenti di addizionale 2019 deliberati da comuni e regioni saranno pertanto applicati in sede di saldo 2019, cioè, nella generalità dei casi, a fine dell’anno prossimo.
Passando alla tassa rifiuti, che non è mai stata interessata dal blocco delle tariffe, è prorogata al 2019 la facoltà dei comuni di derogare, in aumento o in diminuzione, i limiti minimi e massimi dei coefficienti di produzione dei rifiuti fino al 50 per cento. Si tratta di una possibilità che consente di rendere il prelievo più flessibile, rispetto alla rigida applicazione del metodo normalizzato (Dpr 158/1999).
Con riferimento all’imposta comunale sulla pubblicità, si prevede la disciplina dei rimborsi relativi ai comuni che hanno continuato ad applicare la maggiorazione del 50%, dopo l’abolizione della stessa, recependo il contenuto della sentenza 15/2018 della Corte costituzionale. In adesione a tale opinabile interpretazione, si stabilisce, in particolare, che i comuni possano rimborsare le somme in questione entro 5 anni dall’istanza. Nel contempo, si reintroduce il potere di maggiorare fino al 50% le tariffe base dell’imposta, per superfici maggiori di mezzo metro quadrato, a decorrere dal 2019.