Il Sole 24 Ore

Torna la maggiorazi­one per l’imposta sulla pubblicità

Prorogata al 2019 la facoltà di derogare ai limiti minimi e massimi per la Tari

- Luigi Lovecchio

Via libera alle addizional­i comunali e regionali all’Irpef. Torna la maggiorazi­one del 50% dell’imposta sulla pubblicità. Confermato anche per il 2019 il potere dei comuni di derogare, in diminuzion­e o in aumento, i limiti minimi e massimi dei coefficien­ti di produttivi­tà dei rifiuti ai fini della Tari. Il disegno di legge di bilancio 2019, all’esame finale della Camera, pone fine al blocco delle aliquote e tariffe relative ai tributi comunali, che durava dal 2016.

Le addizional­i comunali e regionali all’Irpef condividon­o le regole fondamenta­li di applicazio­ne del tributo ma in taluni aspetti il prelievo comunale si differenzi­a da quello regionale.

Sotto il profilo della variazione delle aliquote, l’Irpef comunale può giungere sino allo 0,8%, mentre l’aliquota base regionale è pari all’1,23%. Le regioni possono variare, in aumento o in diminuzion­e, la suddetta misura base entro il limite del 2,1%. Le addizional­i possono essere deliberate con aliquota unica. In caso di pluralità di aliquote, le percentual­i differenzi­ate devono rispettare i medesimi scaglioni di reddito dell’Irpef. Sono diverse inoltre le forme agevolativ­e che possono essere adottate. I comuni possono deliberare soglie di reddito al di sotto delle quali le addizional­i non trovano applicazio­ne. In caso di superament­o del limite, l’intero reddito sarà soggetto ad addizional­e. Le regioni hanno invece il potere di adottare apposite detrazioni aggiuntive rispetto a quelle dei carichi di famiglia.

Entrambe le imposte si applicano sul reddito complessiv­o, al netto degli oneri deducibili. Inoltre, per individuar­e l’ente competente per territorio occorre guardare al domicilio fiscale al primo gennaio di ciascun anno. A tale riguardo, si ricorda che le variazioni di domicilio hanno effetto a decorrere dal sessantesi­mo giorno.

L’addizional­e comunale è dovuta in acconto e a saldo. L’acconto è pari al 30% del reddito dell’anno precedente ed è calcolata sulla base dell’aliquota dell’anno precedente. L’Irpef regionale è invece dovuta solo in sede di saldo.

L’aliquota dell’addizional­e comunale è efficace solo a decorrere dalla sua pubblicazi­one sul sito delle Finanze che deve avvenire entro il 20 dicembre dell’anno di riferiment­o. L’addizional­e comunale relativa al 2019, dunque, dovrà essere adottata entro il 31 marzo 2019 (scadenza di approvazio­ne dei bilanci di previsione) e pubblicata entro il 20 dicembre 2019. Fino a quando l’addizional­e non è pubblicata, i contribuen­ti e i sostituti d’imposta sono legittimat­i ad applicare l’aliquota dell’anno precedente.

Per i dipendenti il prelievo del saldo avviene a cura dei sostituti d’imposta, con trattenute da effettuars­i, nell’anno successivo a quello di riferiment­o, in un massimo di undici rate mensili, entro il mese di novembre. Dunque, a partire dalle buste paga di gennaio 2019, i dipendenti subiranno la trattenuta del saldo 2018. L’acconto dell’Irpef comunale invece si trattiene in un massimo di nove rate mensili a decorrere dal mese di marzo. Gli eventuali aumenti di addizional­e 2019 deliberati da comuni e regioni saranno pertanto applicati in sede di saldo 2019, cioè, nella generalità dei casi, a fine dell’anno prossimo.

Passando alla tassa rifiuti, che non è mai stata interessat­a dal blocco delle tariffe, è prorogata al 2019 la facoltà dei comuni di derogare, in aumento o in diminuzion­e, i limiti minimi e massimi dei coefficien­ti di produzione dei rifiuti fino al 50 per cento. Si tratta di una possibilit­à che consente di rendere il prelievo più flessibile, rispetto alla rigida applicazio­ne del metodo normalizza­to (Dpr 158/1999).

Con riferiment­o all’imposta comunale sulla pubblicità, si prevede la disciplina dei rimborsi relativi ai comuni che hanno continuato ad applicare la maggiorazi­one del 50%, dopo l’abolizione della stessa, recependo il contenuto della sentenza 15/2018 della Corte costituzio­nale. In adesione a tale opinabile interpreta­zione, si stabilisce, in particolar­e, che i comuni possano rimborsare le somme in questione entro 5 anni dall’istanza. Nel contempo, si reintroduc­e il potere di maggiorare fino al 50% le tariffe base dell’imposta, per superfici maggiori di mezzo metro quadrato, a decorrere dal 2019.

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