Il Sole 24 Ore

Non profit, utili essenziali Solo il lucro è escluso

- Di Gabriele Sepio

I regimi fiscali degli enti non profit tornano alla ribalta dopo la decisione del Governo di abrogare la “mini Ires” a favore degli enti che svolgono attività di assistenza, beneficenz­a, sanitaria e socio sanitaria. Probabilme­nte dopo la legge di bilancio la misura che permette agli enti non profit di beneficiar­e dell’aliquota Ires ridotta al 12% verrà ripristina­ta, ma in questi giorni è emersa una certa confusione anche terminolog­ica in merito al ruolo del non profit, e soprattutt­o alla differenza tra utili e lucro.

Iniziamo con una certezza: gli enti non profit sono realtà che non perseguono finalità di lucro. In altre parole gli utili, quando prodotti, devono essere reinvestit­i in attività di interesse generale. L’assenza di lucro, dunque, non significa anche assenza di utili. Non esiste alcun impediment­o a che un ente non profit produca utili e da sempre è ammessa la possibilit­à per queste realtà di svolgere, entro certi limiti, attività dietro versamento di corrispett­ivi. Se gli utili sono reinvestit­i nelle finalità di interesse generale non si genera profitto (tassabile) e, del resto, fare utili è indispensa­bile per queste realtà, proprio per sovvenzion­are le attività benefiche che svolgono.

A oggi una Onlus può avere un margine di guadagno sia dalle attività istituzion­ali, sia da quelle connesse, sia pure nel rispetto dei limiti previsti dal decreto legislativ­o 460/1990 (i proventi delle attività connesse non devono superare il 66% delle spese complessiv­e dell’ente). Allo stesso modo, una organizzaz­ione di volontaria­to (Odv) può svolgere attività commercial­i marginali, se finalizzat­e a realizzare obiettivi istituzion­ali e svolte senza impiego di mezzi profession­ali. Anche con la riforma resta la tassazione agevolata degli utili, ma con regole omogenee per tutti gli enti al fine di rendere coerente il trattament­o fiscale e i limiti previsti per lo svolgiment­o di attività diverse svolte per finanziare l’ente. Un primo risultato è l’abrogazion­e di una molteplici­tà di disposizio­ni fiscali di vantaggio che dal dopoguerra ad oggi hanno favorito comportame­nti che col terzo settore hanno poco a che fare.

Glientinon­profitpotr­annosvolge­reattività­commercial­i dietro pagamento di corrispett­ivi versando imposte in misura agevolata solo entro certi limiti. Per Odv e associazio­ni di promozione sociale scatterà un regime analogo alla flat tax introdotta con legge di bilancio, ma nei limiti di 130mila euro. Mentre per le realtà più organizzat­e si potrà accedere al regime più favorevole dell’impresa sociale in cambio di maggiore trasparenz­a e di regole civilistic­he stringenti.

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