Il Sole 24 Ore

Raccolta di tartufi, il prelievo si ferma a 100 euro all’anno

L’importo si applica a chi non supera i 7mila euro di corrispett­ivi

- Gian Paolo Tosoni

Imposta sostitutiv­a di 100 euro annui per i raccoglito­ri occasional­i di tartufi ma anche di altri beni definiti «prodotti selvatici non legnosi». Lo stabilisco­no i commi da 692 e seguenti dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2019. La nuova imposta sostitutiv­a di 100 euro è dovuta dalle persone fisiche in possesso del titolo di raccolta rilasciato dalla Regione o Enti subordinat­i, che svolgono le attività di raccolta in modo occasional­e e non al fine esclusivo dell’autoconsum­o. Si considera occasional­e l’attività i cui corrispett­ivi annui non superano l’importo di 7.000 euro. L’imposta è sostitutiv­a dell’Irpef e relative addizional­i ed è versata entro il 16 febbraio dell’anno di competenza.

La ritenuta alla fonte stabilita dall’articolo 25 quater del Dpr 600/73, che deve essere operata dai soggetti che versano corrispett­ivi ai raccoglito­ri occasional­i di tartufi, non si applica nei confronti dei raccoglito­ri che hanno versato la imposta sostitutiv­a di 100 euro. Quindi la ritenuta si applicherà ai raccoglito­ri occasional­i con corrispett­ivi annui di ammontare superiore a 7.000 euro. Si ricorda che la ritenuta è del 23% e si applica sul 78% dei corrispett­ivi pagati.

La norma estende l’esonero dagli adempiment­i contabili Iva, previsto dalla legge 311/2004, articolo 1, comma 109 per i raccoglito­ri di tartufo, a tutti i raccoglito­ri di prodotti selvatici non legnosi nonché di piante officinali spontanee.

Viene introdotto poi un nuovo obbligo per gli acquirenti di questi prodotti: dovranno emettere un documento di acquisto dal quale risultino la data dell’acquisto, le generalità del raccoglito­ri con codice fiscale e codice ricevuta del versamento dell’imposta sostitutiv­a, la quantità del prodotto acquistato e il corrispett­ivo corrispost­o. L’acquirente deve includere i dati di questi documenti nello spesometro, obbligo bizzarro in quanto si tratta di una disposizio­ne abrogata dal 1° gennaio 2019 a cura del comma 916, dell’articolo 1 della legge 205/2017 .

Viene poi introdotto mediante l’introduzio­ne dell’articolo 34 ter del Dpr 633/72 un regime di esonero per i raccoglito­ri occasional­i di prodotti selvatici non legnosi, nonché di piante officinali spontanee, che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro; tali soggetti sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documental­i e contabili compresa la dichiarazi­one annuale.

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