Raccolta di tartufi, il prelievo si ferma a 100 euro all’anno
L’importo si applica a chi non supera i 7mila euro di corrispettivi
Imposta sostitutiva di 100 euro annui per i raccoglitori occasionali di tartufi ma anche di altri beni definiti «prodotti selvatici non legnosi». Lo stabiliscono i commi da 692 e seguenti dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2019. La nuova imposta sostitutiva di 100 euro è dovuta dalle persone fisiche in possesso del titolo di raccolta rilasciato dalla Regione o Enti subordinati, che svolgono le attività di raccolta in modo occasionale e non al fine esclusivo dell’autoconsumo. Si considera occasionale l’attività i cui corrispettivi annui non superano l’importo di 7.000 euro. L’imposta è sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali ed è versata entro il 16 febbraio dell’anno di competenza.
La ritenuta alla fonte stabilita dall’articolo 25 quater del Dpr 600/73, che deve essere operata dai soggetti che versano corrispettivi ai raccoglitori occasionali di tartufi, non si applica nei confronti dei raccoglitori che hanno versato la imposta sostitutiva di 100 euro. Quindi la ritenuta si applicherà ai raccoglitori occasionali con corrispettivi annui di ammontare superiore a 7.000 euro. Si ricorda che la ritenuta è del 23% e si applica sul 78% dei corrispettivi pagati.
La norma estende l’esonero dagli adempimenti contabili Iva, previsto dalla legge 311/2004, articolo 1, comma 109 per i raccoglitori di tartufo, a tutti i raccoglitori di prodotti selvatici non legnosi nonché di piante officinali spontanee.
Viene introdotto poi un nuovo obbligo per gli acquirenti di questi prodotti: dovranno emettere un documento di acquisto dal quale risultino la data dell’acquisto, le generalità del raccoglitori con codice fiscale e codice ricevuta del versamento dell’imposta sostitutiva, la quantità del prodotto acquistato e il corrispettivo corrisposto. L’acquirente deve includere i dati di questi documenti nello spesometro, obbligo bizzarro in quanto si tratta di una disposizione abrogata dal 1° gennaio 2019 a cura del comma 916, dell’articolo 1 della legge 205/2017 .
Viene poi introdotto mediante l’introduzione dell’articolo 34 ter del Dpr 633/72 un regime di esonero per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi, nonché di piante officinali spontanee, che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro; tali soggetti sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili compresa la dichiarazione annuale.