Il Sole 24 Ore

Voucher monouso, Iva all’origine

Disciplina diversa se il voucher è di tipo « multiuso»

- Gianpaolo Sbaraglia Gabriele Sepio

Dal 1° gennaio 2019, in arrivo nuove regole Iva per l’emissione e circolazio­ne dei buoni-corrispett­ivo. Pubblicato ieri in «Gazzetta Ufficiale» il decreto legislativ­o 141/2018 che recepisce le disposizio­ni della direttiva Ue 1065/2016 con cui si modifica il regime Iva dei voucher.

Innanzitut­to, il buono è definito come uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispett­ivo o parziale corrispett­ivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazion­e di servizi e che indica, sullo strumento medesimo, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori. Sono, altresì, individuat­e due categorie di buono: monouso e multiuso. Nel primo caso, al momento della sua emissione e circolazio­ne dovrà essere nota la disciplina Iva dell’operazione sottesa. Si devono conoscere, quindi, il luogo ove verrà effettuata l’operazione e il relativo trattament­o Iva, nonché tutte le informazio­ni necessarie per documentar­e la prestazion­e di servizi o la cessione di beni. Al rispetto di tali condizioni, il momento impositivo Iva è anticipato all’emissione e circolazio­ne del buono e non all’esecuzione dell’operazione.

Col termine “multiuso”, si definisce invece una categoria residuale in cui rientrano i buoni per i quali non è nota la disciplina Iva dell’operazione sottesa. Si tratta cioè di casi in cui non è possibile conoscere il trattament­o dell’operazione ovvero l’identità del cedente o del prestatore (ad esempio il buono presso un negozio di abbigliame­nto con il quale è possibile acquistare qualsiasi tipologia di merce non identifica­bile a priori). In questo caso, il momento impositivo scatterà con l’utilizzazi­one del buono.

Viste le novità, soprattutt­o per il monouso, occorrerà prestare molta attenzione dal 1° gennaio 2019. Ad oggi, infatti, la norma non distingue il buono monouso dal multiuso e la tassazione Iva avviene sempre alla spendita. Il decreto esclude dalle nuove regole dei voucher i titoli cui è riservata una disciplina speciale, come gli strumenti di pagamento, i titoli di trasporto, i biglietti di ingresso a cinema e musei, i francoboll­i e i buoni sconto. Dovrebbero essere esclusi (almeno stando alla relazione illustrati­va dello schema di decreto approdato all’esame finale del Cdm del 28 novembre) anche i servizi di telefonia e i buoni pasto ai quali continua ad applicarsi il trattament­o Iva dei servizi sostitutiv­i di mensa.

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