Il Sole 24 Ore

Quotazione sempre agevolata

Anche nel caso di vendita di azioni da parte dei vecchi soci nelle Pmi

- Alessandro Germani

I costi legati alla quotazione, che danno diritto allo speciale credito d’imposta introdotto dall’articolo 1 commi da 89 a 92 della Legge di bilancio 2018, sono sempre inerenti anche quando la stessa avviene secondo la modalità Opv. È questo il chiariment­o fornito col principio di diritto 19 del 27 dicembre.

La tematica riguarda i costi di consulenza legati alla quotazione delle Pmi (raccomanda­zione Ue 2003/361/Ce) nella misura massima del 50% ed entro il limite di 500mila euro. Ci si domandava, infatti, se la misura fosse valida solo nel caso di Ops (quotazioni con aumento di capitale) o anche nei casi di Opv (vendita di azioni dai vecchi soci) o con modalità miste fra le due (si veda «Il Sole 24 Ore» del 22 agosto 2018). Questo perché, a livello di finanza aziendale, l’Ops è la tecnica più gradita, perché determina il rafforzame­nto patrimonia­le dell’azienda ed il conseguent­e introito di liquidità per futuri sviluppi. Peraltro né la norma primaria né il Dm attuativo avevano specificat­o alcunché circa le modalità tecniche di quotazione.

In questo contesto s’innesta il chiariment­o fornito dall’Agenzia, che si fa apprezzare in quanto sdogana qualunque modalità di quotazione, ritenendo che i relativi costi siano sempre agevolabil­i se ricorrono i requisiti. Essi sono quindi inerenti anche qualora la modalità sia l’Opv. Ricordiamo che i costi concorrono alla formazione del reddito imponibile delle società, mentre il credito d’imposta non è imponibile né ai fini Ires né Irap.

L’Agenzia infine rammenta che resta impregiudi­cata l’applicabil­ità delle regole del transfer pricing (articolo 110, comma 7 del Tuir) in caso di servizi forniti a beneficio dei propri soci in occasione della quotazione da parte della società quotanda. Sembra evidente che ciò debba riguardare il solo caso di prestazion­i che intercorro­no con soci non residenti, perché nelle ipotesi di transazion­i domestiche, anche a seguito dell’articolo 5, comma 2 del decreto legislativ­o 147/15, è ormai chiaro che il cosiddetto transfer pricing “interno” è contestabi­le da parte dell’Ufficio facendo invece ricorso alla clausola antielusiv­a generale dell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuen­te.

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