Quotazione sempre agevolata
Anche nel caso di vendita di azioni da parte dei vecchi soci nelle Pmi
I costi legati alla quotazione, che danno diritto allo speciale credito d’imposta introdotto dall’articolo 1 commi da 89 a 92 della Legge di bilancio 2018, sono sempre inerenti anche quando la stessa avviene secondo la modalità Opv. È questo il chiarimento fornito col principio di diritto 19 del 27 dicembre.
La tematica riguarda i costi di consulenza legati alla quotazione delle Pmi (raccomandazione Ue 2003/361/Ce) nella misura massima del 50% ed entro il limite di 500mila euro. Ci si domandava, infatti, se la misura fosse valida solo nel caso di Ops (quotazioni con aumento di capitale) o anche nei casi di Opv (vendita di azioni dai vecchi soci) o con modalità miste fra le due (si veda «Il Sole 24 Ore» del 22 agosto 2018). Questo perché, a livello di finanza aziendale, l’Ops è la tecnica più gradita, perché determina il rafforzamento patrimoniale dell’azienda ed il conseguente introito di liquidità per futuri sviluppi. Peraltro né la norma primaria né il Dm attuativo avevano specificato alcunché circa le modalità tecniche di quotazione.
In questo contesto s’innesta il chiarimento fornito dall’Agenzia, che si fa apprezzare in quanto sdogana qualunque modalità di quotazione, ritenendo che i relativi costi siano sempre agevolabili se ricorrono i requisiti. Essi sono quindi inerenti anche qualora la modalità sia l’Opv. Ricordiamo che i costi concorrono alla formazione del reddito imponibile delle società, mentre il credito d’imposta non è imponibile né ai fini Ires né Irap.
L’Agenzia infine rammenta che resta impregiudicata l’applicabilità delle regole del transfer pricing (articolo 110, comma 7 del Tuir) in caso di servizi forniti a beneficio dei propri soci in occasione della quotazione da parte della società quotanda. Sembra evidente che ciò debba riguardare il solo caso di prestazioni che intercorrono con soci non residenti, perché nelle ipotesi di transazioni domestiche, anche a seguito dell’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 147/15, è ormai chiaro che il cosiddetto transfer pricing “interno” è contestabile da parte dell’Ufficio facendo invece ricorso alla clausola antielusiva generale dell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente.