Il Sole 24 Ore

Imprese, premi Inail ridotti del 30%

Procedura più severa. La rendita per incidenti mortali sarà pagata dall’Istituto ai genitori (in assenza di coniuge e figli) solo se viene dimostrata, in base al reddito, la situazione di dipendenza economica Il taglio grazie alla revisione delle tariffe

- Silvia Perna e Mauro Pizzin

Cuneo ridotto.

Il controllo. L’istituto dovrà monitorare l’andamento delle entrate per proporre misure correttive nel caso si manifestas­se il rischio di compromett­ere l’equilibrio finanziari­o

Il calendario.

La legge 145/2018 (Bilancio 2019), grazie alla revisione delle tariffe Inail che era attesa da quasi vent’anni, consentirà alle imprese un taglio dei costi dei premi per l’assicurazi­one contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profession­ali che rispetto al sistema precedente sfiorerà il 30 per cento.

Nel triennio 2019-2021 la revisione peserà sul bilancio dell’Inail con minori entrate per 410 milioni per il 2019, 525 milioni per il 2020 e a 600 milioni per il 2021, tagli che si aggiungono a quelli già previsti dall’articolo 3 del decreto legislativ­o 38/2000 e dalla legge 147/2013 (Stabilità 2014). Per tenere i costi sotto controllo, il comma 1124 della nuova legge di bilancio affida all’Inail il costante monitoragg­io dei conti. Su questo fronte, nel caso in cui l’Istituto accerti un significat­ivo scostament­o negativo dell’andamento delle entrate, tale da compromett­ere l’equilibrio economico-finanziari­o e attuariale della gestione assicurati­va, dovrà proporre tempestiva­mente al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al ministero dell’Economia e delle Finanze l’adozione di misure correttive.

Per concorrere alla copertura degli oneri relativi alla riduzione dei premi il comma 1122 prevede anche una serie di tagli. In particolar­e, viene stabilita una riduzione di 110 milioni per il 2019, 100 milioni per il 2020 e 100 milioni per il 2021 delle risorse destinate dall’Inail al finanziame­nto dei progetti di investimen­to e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questa riduzione deve risultare (in base al comma 1123, lettera a, della legge 145) in una evidenza contabile nel bilancio dell’istituto assicurati­vo.

Ma non basta: è prevista, infatti, anche una riduzione delle risorse già destinate a finanziare i progetti d’investimen­to e formazione e allo sconto relativo all’attività di prevenzion­e aziendale pari a 50 milioni per il 2020 e a 50 milioni per il 2021, con un’ulteriore possibile riduzione per il 2021 fino a un importo complessiv­o massimo di 50 milioni per entrambi i progetti qualora, previa verifica dell’Inail unitamente al Mef, non si riscontras­sero delle eccedenze per quella annualità rispetto al livello delle entrate per premi e contributi, ovvero in termini di minori spese rispetto a quanto previsto nei saldi di finanza pubblica. Si aggiungono, infine, gli effetti fiscali positivi in termini di maggiori entrate Ires (derivanti dalla riduzione degli oneri contributi­vi).

Per consentire l’attuazione della revisione tariffaria, per il solo 2019 alcuni termini temporali vengono spostati in avanti. Il riferiment­o è a quello del 31 dicembre inerente la comunicazi­one dei tassi specifici aziendali al 31 marzo dello stesso anno e a quello del 16 febbraio relativo al pagamento del premio, differito in questo caso al 16 maggio. In caso di pagamento del premio in quattro rate, in base all’articolo 44 del Dpr 1124/1965 , come integrato dall’articolo 55, comma 5, della legge 144/1999, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno.

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