Sconto diretto, poi giro di rimborsi venditore-costruttore
Per le case automobilistiche previsto il recupero con credito d’imposta
Si articola in tre passaggi l’incentivo per l’acquisto di auto ecologiche previsto dalla legge di bilancio. Lo sconto sarà praticato dai concessionari. Toccherà poi a quest’ultimi ottenere il rimborso dalle case costruttrici o importatrici. Infine, l’ultimo anello della catena: le case automobilistiche potranno recuperare l’importo dallo Stato sotto forma di credito d’imposta.
In via sperimentale - per gli anni 2019, 2020 e 2021 - viene introdotto un contributo tra i 1.500 e i 6mila euro per l’acquisto di vetture di categoria M1 (al massimo otto posti a sedere oltre a quello del conducente) con emissioni di CO2 inferiori a 70 grammi/km, in parte preponderante auto totalmente elettriche o ibride.
Il contributo è più alto se contestualmente si rottama un auto Euro 1, 2, 3 oppure 4 (2.500 euro tra 21 e 70 g/Km e 6mila euro tra 0 e 20), scende in assenza di rottamazione (rispettivamente 1.500 e 4mila euro). Il limite complessivo di spesa per lo Stato è fissato in 60 milioni di euro per il 2019 e a 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Risorse che saranno incamerate attraverso l’imposta sulle auto più inquinanti (da 161 g/ Km di CO2 in su).
Servono le regole entro il 1° marzo
La manovra prevede che gli incentivi partano dal 1° marzo 2019. Entro questa data dovrà essere emanato un decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con Mit e Mef, contenente le disposizioni applicative. Ma è già specificato dalla legge di bilancio che il contributo dovrà essere corrisposto all’acquirente mediante sconto sul prezzo di acquisto dal venditore, e non sarà cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale. Le imprese costruttrici o importatrici rimborseranno al venditore l’importo del contributo e poi lo recupereranno come credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, con presentazione del modello F24 in via telematica all’Agenzia delle entrate. Costruttori o importatori avranno l’obbligo di conservare copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto, che devono essere trasmessi dal venditore, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita. Nell’atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e vanno indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale.
In caso di rottamazione
Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi alla stessa persona intestataria del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto. E nell’atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione. Ci sono obblighi anche per il venditore, che entro 15 giorni dalla data di consegna della nuova auto, pena il mancato riconoscimento del contributo, deve avviare il veicolo usato per la demolizione e provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione allo sportello telematico dell’automobilista. Il venditore è tenuto a consegnare l’auto da rottamare ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici.
Colonnine di ricarica
Tra le novità della manovra rientra anche la detrazione fiscale per l’acquisto di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo, è riconosciuta nella misura del 50% delle spese sostenute per un ammontare complessivo massimo di 3mila euro. La relazione tecnica allegata alla legge di bilancio ipotizza che, per effetto delle detrazioni, vengano installate 6mila colonnine nel 2019, 12mila nel 2020 e 18mila nel 2021.