Il Sole 24 Ore

Sconto diretto, poi giro di rimborsi venditore-costruttor­e

Per le case automobili­stiche previsto il recupero con credito d’imposta

- —C.Fo.

Si articola in tre passaggi l’incentivo per l’acquisto di auto ecologiche previsto dalla legge di bilancio. Lo sconto sarà praticato dai concession­ari. Toccherà poi a quest’ultimi ottenere il rimborso dalle case costruttri­ci o importatri­ci. Infine, l’ultimo anello della catena: le case automobili­stiche potranno recuperare l’importo dallo Stato sotto forma di credito d’imposta.

In via sperimenta­le - per gli anni 2019, 2020 e 2021 - viene introdotto un contributo tra i 1.500 e i 6mila euro per l’acquisto di vetture di categoria M1 (al massimo otto posti a sedere oltre a quello del conducente) con emissioni di CO2 inferiori a 70 grammi/km, in parte prepondera­nte auto totalmente elettriche o ibride.

Il contributo è più alto se contestual­mente si rottama un auto Euro 1, 2, 3 oppure 4 (2.500 euro tra 21 e 70 g/Km e 6mila euro tra 0 e 20), scende in assenza di rottamazio­ne (rispettiva­mente 1.500 e 4mila euro). Il limite complessiv­o di spesa per lo Stato è fissato in 60 milioni di euro per il 2019 e a 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Risorse che saranno incamerate attraverso l’imposta sulle auto più inquinanti (da 161 g/ Km di CO2 in su).

Servono le regole entro il 1° marzo

La manovra prevede che gli incentivi partano dal 1° marzo 2019. Entro questa data dovrà essere emanato un decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con Mit e Mef, contenente le disposizio­ni applicativ­e. Ma è già specificat­o dalla legge di bilancio che il contributo dovrà essere corrispost­o all’acquirente mediante sconto sul prezzo di acquisto dal venditore, e non sarà cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale. Le imprese costruttri­ci o importatri­ci rimborsera­nno al venditore l’importo del contributo e poi lo recuperera­nno come credito d’imposta, utilizzabi­le esclusivam­ente in compensazi­one, con presentazi­one del modello F24 in via telematica all’Agenzia delle entrate. Costruttor­i o importator­i avranno l’obbligo di conservare copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto, che devono essere trasmessi dal venditore, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita. Nell’atto di acquisto deve essere espressame­nte dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazio­ne e vanno indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale.

In caso di rottamazio­ne

Il veicolo consegnato per la rottamazio­ne deve essere intestato da almeno dodici mesi alla stessa persona intestatar­ia del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto. E nell’atto di acquisto deve essere espressame­nte dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazio­ne. Ci sono obblighi anche per il venditore, che entro 15 giorni dalla data di consegna della nuova auto, pena il mancato riconoscim­ento del contributo, deve avviare il veicolo usato per la demolizion­e e provvedere direttamen­te alla richiesta di cancellazi­one allo sportello telematico dell’automobili­sta. Il venditore è tenuto a consegnare l’auto da rottamare ai centri di raccolta appositame­nte autorizzat­i, anche per il tramite delle case costruttri­ci.

Colonnine di ricarica

Tra le novità della manovra rientra anche la detrazione fiscale per l’acquisto di infrastrut­ture di ricarica per i veicoli elettrici. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo, è riconosciu­ta nella misura del 50% delle spese sostenute per un ammontare complessiv­o massimo di 3mila euro. La relazione tecnica allegata alla legge di bilancio ipotizza che, per effetto delle detrazioni, vengano installate 6mila colonnine nel 2019, 12mila nel 2020 e 18mila nel 2021.

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Colonnine di ricarica. La manovra prevede detrazioni per i privati che installano colonnine per veicoli elettrici. La stima è di 6mila installazi­oni nel 2019, 12mila nel 2020 e 18mila nel 2021.

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